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Ordinanza

Ordinanza n. 5753/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202601721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato il decreto ministeriale di esercizio della prelazione sull'immobile

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che il Ministero della Cultura non avesse dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6250/2025, notificata all'Amministrazione e divenuta definitiva. Secondo il ricorrente, l'esecuzione avrebbe dovuto comportare la restituzione dell'immobile acquistato e l'esecuzione delle volture nei registri immobiliari e catastali. Ha inoltre dedotto che l'immobile risultava ancora intestato al Ministero, che non era stato consentito l'effettivo accesso alle aree di proprietà, comprese le aree esterne denominate corte comune, e che non erano state corrisposte le spese di lite e il contributo unificato. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e, in caso di perdurante inottemperanza, l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito e ha depositato una relazione illustrativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto la causa non ancora matura per la decisione e ha sospeso ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese. Ha disposto, ai sensi dell'art. 63, comma 1, c.p.a., un incombente istruttorio a carico del Ministero della Cultura, della Soprintendenza per i beni archeologici di Pompei e del Parco archeologico di Pompei. Le amministrazioni dovranno depositare entro quaranta giorni una relazione dettagliata sullo stato delle volture presso i registri immobiliari e catastali, sulle ragioni di eventuali ritardi, sull'effettivo accesso del ricorrente alle aree di proprietà esclusiva e alla corte comune, sull'eventuale presenza di ostacoli fisici anche connessi a un provvedimento di occupazione per ricerche archeologiche, nonché sull'avvenuto pagamento delle spese di giudizio e del contributo unificato. Dovranno essere depositati anche documenti comprovanti quanto riferito e rilievi fotografici dello stato attuale dell'immobile. Qualora le spese processuali non siano già state pagate, il ricorrente dovrà rinnovare, entro trenta giorni, la notifica del titolo esecutivo nelle forme dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996, presso la sede reale dell'Amministrazione. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 15 ottobre 2026. Non è stata quindi ancora adottata alcuna decisione sull'inottemperanza, sulla nomina del commissario ad acta o sulla penalità di mora.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È invocato dal ricorrente quale fondamento della richiesta di penalità di mora in caso di perdurante inottemperanza; la relativa applicazione non è stata decisa.

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    ordinando ex art. 63, comma 1, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre l'acquisizione di chiarimenti e documenti necessari per la decisione; è stato applicato per ordinare la relazione istruttoria alle amministrazioni.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    rinnovazione della notifica del titolo esecutivo azionato nelle forme dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996

    È richiamato per prescrivere, ove necessario, la rinnovazione della notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione ai fini del pagamento delle spese processuali.

  • art. 88, comma 2, d.lgs. n. 42/2004

    provvedimento di occupazione per ricerche archeologiche ex art. 88, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004

    È richiamato quale possibile causa di ostacoli fisici all'accesso del proprietario alle aree, profilo da accertare istruttoriamente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione disponibile non consente di stabilire se e in quale misura l'amministrazione abbia adempiuto al giudicato, il giudice può sospendere ogni pronuncia e disporre d'ufficio l'acquisizione di una relazione dettagliata e della documentazione comprovante le attività eseguite.
  • L'accertamento dell'ottemperanza a una sentenza che annulla un provvedimento incidente sulla titolarità o disponibilità di un bene richiede la verifica non solo degli atti formali di volturazione, ma anche della concreta restituzione e dell'effettivo accesso del titolare alle aree interessate.
  • La richiesta di penalità di mora e di nomina del commissario ad acta non può essere definita prima dell'accertamento istruttorio sull'effettiva esistenza, estensione e persistenza dell'inottemperanza.
  • Per il pagamento coattivo delle somme dovute a titolo di spese processuali nei confronti di una pubblica amministrazione, ove il pagamento non sia già avvenuto, deve essere verificata la ritualità della notifica del titolo esecutivo secondo le forme previste dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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