Ordinanza n. 364/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione di irricevibilità di una CILA, conferma dei motivi ostativi, dichiarazione di irricevibilità e diffida ad aprire un cancello
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale che aveva dichiarato irricevibile la CILA relativa all'intervento e li aveva diffidati ad aprire un cancello. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda l'utilizzabilità pubblica di un vicolo o cortile e l'eventuale esistenza di una servitù di uso pubblico. Il Comune ha richiamato accertamenti della Polizia Municipale, fondati anche su informazioni raccolte tra residenti, cittadini e commercianti, secondo cui lo scarico sarebbe sempre rimasto aperto e avrebbe consentito un rapido collegamento pedonale tra due vie principali del capoluogo, caratterizzate dalla presenza di attività commerciali e servizi. In sede cautelare i ricorrenti hanno contestato gli atti comunali, ma il Collegio ha rilevato di non poter conoscere, allo stato, gli assetti proprietari attuali e risalenti del vicolo o cortile, né di poter definire incidentalmente l'esistenza della servitù di uso pubblico.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha escluso il fumus boni iuris perché gli accertamenti della Polizia Municipale attestano, sulla base delle informazioni raccolte sul posto, il protratto uso aperto dello scarico quale collegamento pedonale tra vie principali, mentre non sono conoscibili gli assetti proprietari attuali e storici dell'area. L'eventuale esistenza di una servitù di uso pubblico potrà essere accertata dalle parti mediante apposita causa civile. Il sindacato incidentale dell'amministrazione e del giudice amministrativo non può infatti sconfinare nella risoluzione di controversie devolute al giudice civile e deve limitarsi agli accertamenti e alle valutazioni ricavabili dai documenti e dai fatti disponibili. È stato escluso anche il periculum in mora, in ragione del tenore del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare; il giudice ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha respinto la sospensione richiesta.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo deve valutare sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora; l'assenza di uno solo dei due presupposti è sufficiente a respingere la domanda cautelare.
- Quando la legittimità dell'azione amministrativa dipende dall'esistenza di una servitù di uso pubblico e dagli assetti proprietari di un bene, il giudice amministrativo non può risolvere in via incidentale una controversia riservata al giudice civile.
- Il sindacato incidentale dell'amministrazione e del giudice amministrativo su situazioni proprietarie o reali deve fondarsi sulle risultanze documentali e sugli elementi di fatto disponibili, senza sostituirsi all'accertamento pieno spettante al giudice civile.
- La mera allegazione di un pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato non dimostra il periculum in mora quando, sulla base del tenore concreto dell'atto, non emerga un danno grave e irreparabile.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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