Ordinanza n. 1580/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento per prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un’intimazione di pagamento emessa da A.D.E.R., relativa a una posizione debitoria per prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. In pendenza del giudizio, il ricorrente, quale rappresentante della società agricola, ha presentato un’istanza di definizione transattiva della posizione debitoria ai sensi dell’art. 10-ter della legge n. 103/2023, come previsto dal procedimento amministrativo affidato all’Organismo di composizione istituito con D.M. 7 maggio 2025. Ha quindi chiesto il rinvio dell’udienza pubblica per poter coltivare tale procedura. L’ordinanza cautelare precedentemente adottata aveva respinto la sospensione dell’atto per assenza di fumus boni iuris e disposto incombenti istruttori. La presente ordinanza non definisce i motivi di annullamento dell’intimazione, ma riguarda la pendenza della procedura transattiva e la necessità di acquisire informazioni sul suo stato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la persistente pendenza del procedimento amministrativo di definizione transattiva integri i presupposti per il rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., richiamando il dovere di leale collaborazione delle parti e l’esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo. Considerato che erano già decorsi i termini previsti dall’art. 10-ter per la trasmissione della proposta transattiva, per l’accettazione o il rifiuto e per l’eventuale richiesta di audizione, il Collegio ha ritenuto opportuno disporre ulteriori incombenti istruttori. Ha ordinato ad A.D.E.R. e/o ad Ag.E.A. di riferire sinteticamente sullo stato del procedimento, chiarendo se l’Organismo di composizione si sia pronunciato sull’ammissibilità della domanda o sulla sua riconducibilità alle posizioni debitorie contemplate dalla norma e indicando, se disponibile, il termine stimato di conclusione. Ha inoltre ordinato al ricorrente di illustrare lo stato della procedura transattiva. L’udienza è stata rinviata al 10 dicembre 2026; le spese sono state poste al seguito. La precedente domanda cautelare risultava già respinta per assenza di fumus boni iuris, ma la presente ordinanza non decide definitivamente il ricorso.
Norme richiamate
art. 10-ter D.L. n. 69/2023, convertito e modificato
Disciplina la definizione transattiva delle posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; nel caso concreto il TAR ha richiesto informazioni sull’ammissibilità e sullo stato della procedura avviata dal ricorrente.
art. 10-ter l. 10 agosto 2023, n. 103
È indicato quale fondamento dell’istanza di definizione transattiva presentata dal rappresentante della società agricola.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Consente il rinvio della trattazione quando la pendenza del procedimento amministrativo rilevante per la controversia ne giustifica la concessione.
art. 88 c.p.c.
Richiamato per il dovere di leale collaborazione delle parti, posto a fondamento dell’ordine rivolto anche al ricorrente di riferire sullo stato del procedimento transattivo.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Richiamato in relazione al dovere di cooperazione delle parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo.
D.M. 7 maggio 2025
Istituisce l’Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Massime di principio
- La pendenza di un procedimento amministrativo transattivo potenzialmente incidente sull’oggetto della controversia può giustificare il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., quando la definizione amministrativa possa rendere rilevante o modificare l’interesse alla decisione giudiziale.
- Quando siano decorsi i termini normativi per la conclusione delle fasi essenziali del procedimento amministrativo, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per verificare l’effettivo stato della procedura, l’ammissibilità dell’istanza e i tempi prevedibili di definizione.
- Il dovere di leale collaborazione delle parti e il principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo consentono al giudice di richiedere anche alla parte privata informazioni documentate sull’evoluzione del procedimento amministrativo connesso alla controversia.
- Il rinvio della trattazione per consentire la definizione di un procedimento amministrativo connesso non comporta, di per sé, alcuna decisione definitiva sulla legittimità dell’atto impugnato.
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