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Ordinanza

Ordinanza n. 1580/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento per prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un’intimazione di pagamento emessa da A.D.E.R., relativa a una posizione debitoria per prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. In pendenza del giudizio, il ricorrente, quale rappresentante della società agricola, ha presentato un’istanza di definizione transattiva della posizione debitoria ai sensi dell’art. 10-ter della legge n. 103/2023, come previsto dal procedimento amministrativo affidato all’Organismo di composizione istituito con D.M. 7 maggio 2025. Ha quindi chiesto il rinvio dell’udienza pubblica per poter coltivare tale procedura. L’ordinanza cautelare precedentemente adottata aveva respinto la sospensione dell’atto per assenza di fumus boni iuris e disposto incombenti istruttori. La presente ordinanza non definisce i motivi di annullamento dell’intimazione, ma riguarda la pendenza della procedura transattiva e la necessità di acquisire informazioni sul suo stato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la persistente pendenza del procedimento amministrativo di definizione transattiva integri i presupposti per il rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., richiamando il dovere di leale collaborazione delle parti e l’esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo. Considerato che erano già decorsi i termini previsti dall’art. 10-ter per la trasmissione della proposta transattiva, per l’accettazione o il rifiuto e per l’eventuale richiesta di audizione, il Collegio ha ritenuto opportuno disporre ulteriori incombenti istruttori. Ha ordinato ad A.D.E.R. e/o ad Ag.E.A. di riferire sinteticamente sullo stato del procedimento, chiarendo se l’Organismo di composizione si sia pronunciato sull’ammissibilità della domanda o sulla sua riconducibilità alle posizioni debitorie contemplate dalla norma e indicando, se disponibile, il termine stimato di conclusione. Ha inoltre ordinato al ricorrente di illustrare lo stato della procedura transattiva. L’udienza è stata rinviata al 10 dicembre 2026; le spese sono state poste al seguito. La precedente domanda cautelare risultava già respinta per assenza di fumus boni iuris, ma la presente ordinanza non decide definitivamente il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 10-ter D.L. n. 69/2023, convertito e modificato

    Disciplina la definizione transattiva delle posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; nel caso concreto il TAR ha richiesto informazioni sull’ammissibilità e sullo stato della procedura avviata dal ricorrente.

  • art. 10-ter l. 10 agosto 2023, n. 103

    È indicato quale fondamento dell’istanza di definizione transattiva presentata dal rappresentante della società agricola.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Consente il rinvio della trattazione quando la pendenza del procedimento amministrativo rilevante per la controversia ne giustifica la concessione.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato per il dovere di leale collaborazione delle parti, posto a fondamento dell’ordine rivolto anche al ricorrente di riferire sullo stato del procedimento transattivo.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione al dovere di cooperazione delle parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

  • D.M. 7 maggio 2025

    Istituisce l’Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Massime di principio

  • La pendenza di un procedimento amministrativo transattivo potenzialmente incidente sull’oggetto della controversia può giustificare il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., quando la definizione amministrativa possa rendere rilevante o modificare l’interesse alla decisione giudiziale.
  • Quando siano decorsi i termini normativi per la conclusione delle fasi essenziali del procedimento amministrativo, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per verificare l’effettivo stato della procedura, l’ammissibilità dell’istanza e i tempi prevedibili di definizione.
  • Il dovere di leale collaborazione delle parti e il principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo consentono al giudice di richiedere anche alla parte privata informazioni documentate sull’evoluzione del procedimento amministrativo connesso alla controversia.
  • Il rinvio della trattazione per consentire la definizione di un procedimento amministrativo connesso non comporta, di per sé, alcuna decisione definitiva sulla legittimità dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiIstruttoria processualeBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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