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Ordinanza

Ordinanza n. 365/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di due strutture commerciali e di ristorazione, nonché atti urbanistici e convenzione presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire convenzionato rilasciato dal Comune di Angri in favore di un’impresa per la realizzazione di un fabbricato destinato alla media distribuzione di vendita alimentare e non alimentare e di un fabbricato destinato alla ristorazione, su terreni ricompresi nel sub-comparto urbanistico “CC.01 – svincolo autostradale A3 Angri nord”. Sono stati altresì impugnati gli atti di approvazione e rimodulazione del sub-comparto, la convenzione urbanistica e gli atti presupposti, inclusi la relazione istruttoria e il parere legale sulla costruzione in aderenza. Il testo dell’ordinanza non riporta in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, né la specifica articolazione dei vizi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari dedotte dai ricorrenti fossero apprezzabili favorevolmente, ma adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, senza adottare una misura espressamente sospensiva del permesso di costruire. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 28 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina la tutela cautelare; il Collegio ha ritenuto le esigenze cautelari apprezzabili e le ha ritenute adeguatamente tutelabili attraverso la sollecita definizione del merito.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio, di fissare l’udienza di merito; tale facoltà è stata applicata con fissazione dell’udienza al 28 ottobre 2026.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari risultano apprezzabili, ma possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio, il giudice amministrativo può fissare direttamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere la sospensione dell’atto impugnato.
  • La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura di tutela cautelare alternativa alla sospensione dell’efficacia del provvedimento, finalizzata a concentrare la protezione dell’interesse dedotto nella rapida definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniTutela cautelare
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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