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Ordinanza

Ordinanza n. 366/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi relativa a un intervento edilizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza comunale che, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, aveva disposto la demolizione e la rimessione in pristino, nonché la relazione tecnica comunale relativa al sopralluogo eseguito presso il fondo. In sede cautelare ha dedotto l’illegittimità della qualificazione dell’intervento, sostenendo che si trattasse di lavori di manutenzione della muratura di sostegno di una preesistente scala in pietra, e ha chiesto la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di ricorso articolati nel merito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente, all’esito della sommaria valutazione propria della fase cautelare, il fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che l’intervento appariva riconducibile alla manutenzione della muratura che sorregge la preesistente scala in pietra, fatta salva la possibilità che la ricorrente acquisisca nelle more eventuali titoli abilitativi ritenuti mancanti. Ha ravvisato anche il periculum in mora, in ragione della gravità e irreparabilità del pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’ordine demolitorio. Ha quindi sospeso l’efficacia dell’ordinanza comunale e fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 3 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa dell’ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino, la cui efficacia è stata sospesa in via cautelare.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Richiamato quale ulteriore base normativa dell’ordinanza impugnata, adottata anche in relazione alla disciplina paesaggistica.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la qualificazione dell’intervento come mera manutenzione della muratura a sostegno di una preesistente struttura può integrare il fumus boni iuris contrario a un ordine di demolizione, quando tale qualificazione risulti dalla sommaria disamina degli atti.
  • La possibile acquisizione nelle more dei titoli abilitativi eventualmente mancanti non impedisce, in fase cautelare, di riconoscere il fumus boni iuris, ferma restando la verifica definitiva nella fase di merito.
  • La gravità e l’irreparabilità del pregiudizio derivante dall’esecuzione di un ordine di demolizione integrano il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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