Cassazione Civile, Ordinanza n. 02596/2025 del 03/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una proprietaria di fondo rustico volta all'ampliamento coattivo di un passaggio pedonale già esistente sul fondo altrui, da metri 1,50 a metri 3,00, per consentire il transito con mezzi meccanici necessari alla razionale coltivazione del proprio fondo. In primo grado il convenuto aveva contestato la necessità dell'ampliamento, dedotto l'esenzione prevista per case, aie e giardini, chiesto che si tenesse conto dei danni e disagi nella determinazione dell'indennità e sostenuto la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di altri comproprietari e vicini. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato un'indennità. In appello, il soccombente aveva chiesto il rigetto della domanda deducendo: mancata prova dei fatti costitutivi del diritto reale, impossibilità dell'ampliamento, esenzione ex art. 1051, comma 4, c.c.; le controparti avevano eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione e il sopravvenuto difetto di interesse, perché nel frattempo, in un diverso giudizio di divisione, il fondo servente era stato assegnato ai fratelli del ricorrente con giudicato, mentre il ricorrente era rimasto solo detentore precario. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 100 c.p.c., assumendo che la Corte avesse confuso interesse ad agire e legittimazione ad agire e che l'interesse all'impugnazione persistesse nonostante la sopravvenuta perdita della proprietà; 2) nullità per omessa rilevazione del difetto di legittimazione attiva della controparte, sostenendo che l'atto di divisione prodotto non provasse la proprietà del fondo dominante; 3) omesso esame della necessità dell'ampliamento della servitù; 4) violazione dell'art. 1051, comma 4, c.c. sull'esenzione dalle servitù di passaggio per case, cortili, giardini e aie.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, chiarendo che il problema non era la legittimazione ad impugnare, ma il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione: il ricorrente, dopo il giudicato formatosi nel separato giudizio di divisione, non era più proprietario del fondo servente e aveva solo una detenzione precaria, non sufficiente a fargli conseguire utilità giuridica concreta da un eventuale accoglimento dell'appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché confondeva titolarità sostanziale del diritto e legittimazione attiva e non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, fondata sulla non contestazione della proprietà del fondo dominante e sulla sufficienza del titolo prodotto. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti, perché attenevano al merito e potevano essere esaminati solo superando la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario della resistente.
Norme richiamate
l'interesse ad agire è richiesto anche nel giudizio di impugnazione e va valutato in relazione all'utilità giuridica concreta che l'accoglimento del gravame può arrecare; non basta un interesse astratto alla corretta soluzione della questione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro di legittimità per la dedotta violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per la dedotta nullità della sentenza; la Corte lo ha dichiarato inammissibile o infondato a seconda del motivo, per confusione tra istituti e difetto di confronto con la motivazione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato come vizio di omesso esame del fatto decisivo nel terzo motivo, rimasto assorbito.
l'esenzione dalle servitù di passaggio coattivo e dall'ampliamento coattivo per case, cortili, giardini e aie viene richiamata, ma la relativa censura resta assorbita; la Corte d'appello aveva comunque ritenuto non applicabile l'esenzione in caso di fondo assolutamente intercluso.
la Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata in ragione della sostanziale conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata e della reiezione del ricorso.
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la decisione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., deve sussistere anche al momento della decisione del gravame e consiste nell'utilità giuridica concreta conseguibile dalla riforma della sentenza; viene meno se, per fatti sopravvenuti, la parte non è più titolare del bene o della situazione giuridica incisa dalla decisione.
- La perdita sopravvenuta della titolarità del bene oggetto della controversia può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse, anche se la parte conserva una mera detenzione precaria del bene stesso.
- Nel giudizio di impugnazione, la legittimazione a proporre l'impugnazione è distinta dall'interesse a impugnare: una parte può essere legittimata a impugnare una sentenza che la riguarda e tuttavia non avere più interesse concreto a coltivare il gravame per effetto di eventi successivi.
- La legittimazione attiva va valutata sulla base della prospettazione dell'attore, mentre la titolarità sostanziale del diritto è oggetto di prova e di accertamento nel merito; confondere i due piani rende la censura inammissibile.
- La produzione di un titolo di provenienza non tempestivamente contestato può essere sufficiente a fondare l'affermazione della proprietà, applicandosi il principio di non contestazione.
- Le censure che investono il merito della decisione restano assorbite quando l'impugnazione è definita per una ragione pregiudiziale, quale il difetto sopravvenuto di interesse.
- In sede di ricorso per cassazione, la contestazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura della motivazione decisiva comporta inammissibilità del motivo.
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