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Sentenza

Sentenza del 20/06/2023 n. 551 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU 2014 relativo a immobili dichiarati temporaneamente inagibili con ordinanza del Sindaco. Il contribuente deduceva vizi di motivazione, chiedeva l'applicazione della riduzione della base imponibile al 50% ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) del DL 201/2011 conv. in L. 214/2011 e dell'art. 8, c.1, d.lgs. 504/1992, sosteneva la contrarietà del regolamento comunale e la inapplicabilità delle sanzioni per tutela dell'affidamento e della buona fede, avendo beneficiato di riduzioni per anni precedenti.

La decisione

Appello rigettato. La Corte ha ritenuto che l'agevolazione prevista dall'art. 13, c.3, lett. b) del DL 201/2011 si applica solo agli immobili la cui inagibilità derivi da grave fatiscenza non superabile con interventi di manutenzione, accertata dall'ufficio tecnico comunale, e non alle ipotesi di inagibilità determinate da violazioni edilizie, urbanistiche o sanitarie accertate con provvedimenti sanzionatori. Il regolamento IMU del Comune di Prato, che definisce i requisiti di fatiscenza, è quindi compatibile con la normativa statale. Sono state inoltre confermate le sanzioni: il contribuente non ha prodotto la dichiarazione prevista né provato la buona fede o l'errore inevitabile, avendo tenuto comportamento omissivo ed evasivo. Condanna il contribuente al pagamento delle spese del grado per euro 560,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 3, lett. b) DL 201/2011 (conv. L. 214/2011)

    L'agevolazione (riduzione della base imponibile) si applica esclusivamente agli immobili dichiarati inagibili per grave fatiscenza non superabile con interventi di manutenzione e accertata dall'ufficio tecnico comunale; non si estende alle inagibilità determinate da violazioni edilizie/urbanistiche/sanitarie.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. 504/1992

    Riferito dal ricorrente ma la Corte non ha ritenuto che la norma obblighi a riconoscere la riduzione in caso di inagibilità dovuta a irregolarità edilizie; l'articolo non impone una diversa interpretazione rispetto a quanto previsto dall'art. 13 DL 201/2011.

  • art. 24, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla giurisprudenza (Cass.) per identificare i requisiti di inagibilità/inabitabilità: mancanza dei requisiti tecnici/abitabilità e degrado fisico sopravvenuto non superabile con manutenzione.

  • art. 7 legge 212/2000

    Richiamato in tema di motivazione e diritti del contribuente; la Corte ha ritenuto soddisfatto l'obbligo motivazionale dell'avviso in quanto questo ha posto il contribuente in condizione di difendersi.

  • art. 3 legge 241/1990

    Richiamato in ordine all'istruttoria e alla motivazione; la decisione ha ritenuto che l'amministrazione abbia fornito elementi sufficienti per la difesa del contribuente.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    Invocato come eventuale esimente per le sanzioni; la Corte ha escluso l'applicabilità perché il contribuente non ha dimostrato l'assenza di colpa né l'errore inevitabile richiesto dalla giurisprudenza.

  • art. 6, comma 2 d.lgs. 472/1997

    Richiamato sul tema delle sanzioni e della prova della buona fede; la Corte conferma che l'onere probatorio grava sul contribuente e non è stato assolto.

  • art. 10, comma 3 legge 212/2000

    Richiamato in relazione all'onere motivazionale delle sanzioni e alla necessità di prova della buona fede; non rilevante ai fini dell'esonero nel caso concreto.

  • art. 12 del regolamento IMU del Comune di Prato

    Prevede l'obbligo di dichiarazione per accedere alle agevolazioni e definisce modalità operative; il contribuente non ha presentato la dichiarazione prevista, ostacolando il riconoscimento dell'agevolazione.

Massime di principio

  • La riduzione IMU prevista dall'art. 13, c.3, lett. b) DL 201/2011 si applica solo agli immobili la cui inagibilità derivi da degrado fisico grave (diroccamento, pericolanza, fatiscenza) non superabile con interventi di manutenzione e accertata dall'ufficio tecnico comunale.
  • L'inagibilità dichiarata a seguito di violazioni edilizie, urbanistiche o sanitarie finalizzate a sanzionare irregolarità non determina automaticamente il diritto alla riduzione IMU; anzi, i provvedimenti sanzionatori tendono a rimuovere la causa dell'inagibilità e non a creare un vantaggio fiscale permanente.
  • I regolamenti comunali che, nell'ambito della delega normativa, definiscono i requisiti di fatiscenza sono legittimi e possono specificare le caratteristiche necessarie per l'applicazione della riduzione.
  • Per ottenere l'agevolazione è necessario rispettare gli adempimenti formali previsti (es. dichiarazione comunale): la mancata presentazione della dichiarazione impedisce il riconoscimento dell'agevolazione.
  • La prova della buona fede o dell'errore inevitabile ai fini dell'esonero dalle sanzioni grava sul contribuente; occorrono elementi concreti, esterni e idonei, e l'impossibilità di evitare l'errore anche con la normale diligenza.
  • L'avviso di accertamento ha natura di provocatio ad opponendum: è sufficiente che consenta al contribuente di esercitare il diritto di difesa; la motivazione è adeguata se mette il contribuente in condizione di reagire.
  • Periti di parte o documentazione unilaterale non sostituiscono l'accertamento tecnico dell'ufficio comunale quando la normativa richiede un giudizio tecnico pubblico; l'accertamento comunale è preferibile per il riconoscimento della riduzione.

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