Sentenza del 20/06/2023 n. 457 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
IMU - presupposto impositivo - possesso - occupazione abusiva - perdita del possesso - esenzione - spetta - irrilevanza percezione quota canone di locazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
IMU 2013 richiesta al 100% per immobile di cui la ricorrente era comproprietaria per 1/3: l'ex coniuge (proprietario per 2/3) aveva occupato e disposto esclusivamente dell'immobile affittandolo a terzi senza il consenso della Sig.ra A P. La questione centrale è se il possesso, presupposto dell'IMU, sussista nonostante la disponibilità materiale dell'immobile fosse stata esercitata dall'altro comproprietario e nonostante una successiva attribuzione giudiziale di parte del canone alla ricorrente.
La decisione
La Corte ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Sig.ra A P, ritenendo provato lo spossessamento dell'immobile e quindi l'assenza del presupposto impositivo dell'IMU per la stessa. Ha ritenuto irrilevante la percezione giudizialmente riconosciuta di 1/3 del canone, che non equivale alla reintegrazione del possesso. Ha inoltre applicato retroattivamente, in favore del contribuente, l'esenzione prevista dall'art. 1, comma 759, lett. g-bis, L. 160/2019 per immobili occupati abusivamente (principio del favor rei). L'appello del Comune è stato rigettato e l'accertamento n. 833/2018 è stato annullato. La Corte non si è pronunciata sulle spese di giudizio per mancanza di difensori costituiti.
Norme richiamate
art. 13, D.L. 201/2011
richiama il presupposto impositivo dell'IMU nel possesso degli immobili; la Corte conferma che il possesso manca quando il comproprietario è spossessato dalla controparte che dispone esclusivamente dell'immobile
art. 1, comma 740, L. 160/2019
citato nel contesto della normativa IMU e della sua disciplina di materiale collegamento alla successiva disposizione esentante
art. 1, comma 759, lett. g-bis, L. 160/2019
prevede l'esenzione IMU per i proprietari di immobili occupati abusivamente che abbiano sporto denuncia; applicata retroattivamente favorendo il contribuente (favor rei) nel caso di spossessamento anteriore all'entrata in vigore della norma
Massime di principio
- L'IMU ha per presupposto il possesso materiale dell'immobile: se un comproprietario è spossessato dall'altro e questi dispone esclusivamente dell'immobile, il presupposto dell'imposta viene meno per il soggetto spossessato.
- La percezione di quote di canone tramite provvedimento giudiziario non equivale alla reintegrazione del possesso né impedisce di dimostrare lo spossessamento ai fini fiscali.
- La qualificazione di 'occupazione abusiva' del bene, se adeguatamente documentata (ad es. denuncia/atti che provino lo spossessamento), può dare diritto all'esenzione prevista dall'art. 1, comma 759, lett. g-bis, L.160/2019 anche con efficacia retroattiva in favore del contribuente.
- Le amministrazioni comunali devono valutare caso per caso le situazioni di fatto di spossessamento, distinguendo tra disponibilità materiale e possesso giuridico, senza limitarsi all'esame di assegnazioni di canoni o di provvedimenti meramente economici.
- Per tutelarsi, il proprietario spossessato dovrebbe documentare lo spossessamento (denuncia, atti processuali, elementi probatori sull'uso esclusivo da parte dell'altro) per ottenere l'esenzione o l'annullamento degli accertamenti IMU.
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