Sentenza del 20/06/2023 n. 287 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Esenzioni ICI/IMU - Art. 7 co. 1 lett. a) e i) D.Lgs. n. 504/92- -Fini istituzionali-Attività ricettizia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato gli accertamenti ICI/IMU sostenendo che il complesso immobiliare fosse esente ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) e lett. i) del D.lgs. n. 504/1992: in particolare ha dedotto che l'immobile fosse destinato esclusivamente ai compiti istituzionali e/o allo svolgimento di attività ricettive non commerciali (attività istituzionale/ricettiva), nonostante la gestione fosse stagionale, con modesti proventi e limitata numericamente nel corso dell'anno. Il Comune ha invece contestato l'esenzione, provando l'esistenza di attività a carattere commerciale (prestazioni a titolo oneroso, noleggi, locazioni, apertura anche a soggetti esterni) e rilevando l'insistenza dell'immobile nel territorio comunale come presupposto impositivo.
La decisione
La Corte, decidendo sugli appelli riuniti, ha respinto gli appelli promossi dal Consorzio e ha accolto quelli del Comune. Ha ritenuto che: 1) l'onere della prova dell'esenzione grava sul contribuente e l'esenzione è interpretata restrittivamente; 2) il Comune, ai fini dell'atto impositivo, doveva soltanto indicare il presupposto impositivo (l'insistenza dell'immobile nel territorio) e non provare l'insussistenza dell'esenzione; 3) il Comune ha provato che il Consorzio ha svolto attività idonee a produrre reddito (prestazioni a corrispettivo, noleggio di impianti, concessioni a titolo oneroso) e che pertanto manca la destinazione esclusiva richiesta dalle lettere a) e i) dell'art.7; 4) la produzione in giudizio della documentazione probatoria da parte del Comune è legittima; 5) non è dovuto un contraddittorio endoprocedimentale ex lege per tributi non armonizzati; 6) le sanzioni applicate non sono illegittime in assenza di errore incolpevole o di oggettiva incertezza normativa. Per questi motivi gli accertamenti sono stati confermati e le spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 - art.7 comma 1 lett. a)
esenzione per immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
l'esenzione richiede destinazione esclusiva dell'immobile a compiti istituzionali svolti dalle PP.AA.; interpretazione restrittiva e onere probatorio sul contribuente
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 - art.7 comma 1 lett. i)
esenzione per immobili destinati esclusivamente allo svolgimento non commerciale di attività assistenziali, ricettive, culturali, etc.
richiede utilizzazione diretta e destinazione esclusiva a attività non produttive di reddito; attività svolte dietro corrispettivo o con organizzazione minima escludono l'agevolazione
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 - art.1
presupposto dell'imposta è l'insistenza dell'immobile sul territorio comunale
l'an della pretesa è la presenza fisica dell'immobile nel territorio: l'ente impositore è tenuto a motivare la sussistenza del presupposto impositivo, non a provare l'assenza dell'esenzione
TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917) - art.55
rilevanza come attività commerciale delle prestazioni di servizi rese dietro corrispettivo
servizi resi a titolo oneroso da soggetto dotato di organizzazione minima sono attività commerciali e producono reddito, escludendo l'applicabilità dell'esenzione
Legge 13 luglio 2022, n.130 - art.6 (introduzione comma 5‑bis art.7 D.lgs. n.546/1992)
introduzione del comma 5‑bis nell'art.7 del D.lgs. n.546/1992
la modifica ribadisce l'assetto probatorio e valorizza l'istruttoria dibattimentale, senza però invertire l'onere della prova previsto dalla giurisprudenza
D.M. 19 novembre 2012, n.200 - art.4 comma 4
le attività ricettive sono da ritenersi euro‑unitarie
valutazione unitaria delle attività ricettive; non implica obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per tributi non armonizzati
Massime di principio
- L'esenzione ICI/IMU prevista dall'art.7 D.lgs. n.504/1992 va interpretata in modo restrittivo: il contribuente deve provare di possedere tutti i requisiti (utilizzo diretto ed esclusivo per attività istituzionali o non commerciali) per ottenerla.
- La mera modestia dei proventi, la stagionalità o il limitato uso di alcune parti dell'immobile non sono di per sé idonei a qualificare l'attività come non commerciale né a garantire l'esclusività richiesta dalla norma.
- L'effettuazione di prestazioni dietro corrispettivo, il noleggio o la concessione a titolo oneroso di spazi/impianti indicano attività produttive di reddito e generalmente escludono l'esenzione.
- L'ente impositore, nell'atto di accertamento per tributi locali, deve motivare la sussistenza del presupposto impositivo (insistenza dell'immobile nel territorio); non è tenuto ad anticipare in atto la documentazione che prova l'insussistenza dell'esenzione, che potrà essere prodotta in giudizio.
- Per tributi non armonizzati non opera l'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale salvo diversa disposizione normativa; le produzioni documentali in sede giudiziale sono ammissibili per confutare le domande del contribuente.
- Le sanzioni per omissione sono legittime salvo che il contribuente dimostri un errore incolpevole o l'esistenza di una oggettiva ed inevitabile incertezza normativa; i contrasti di merito o giurisprudenziali di merito non bastano a escludere la sanzionabilità.
- L'onere probatorio relativo all'esenzione gravita sul contribuente per ciascun anno d'imposta: l'esenzione va provata annualmente e non si consolida automaticamente per periodi successivi.
- In situazioni ambigue, prima di avviare contenzioso conviene al contribuente documentare compiutamente la natura non commerciale e l'esclusività dell'uso (statuto, regolamenti, contabilità separata, gratuità delle prestazioni, limitazioni d'accesso) per soddisfare l'onere probatorio.
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