Cassazione Civile, Ordinanza n. 20412/2024 del 23/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. con cui una società cessionaria dei crediti dell'avvocato Porrone ha chiesto la condanna di una società privata, di Roma Capitale e del Commissario straordinario del Governo per Roma al pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di crediti professionali e interessi. Il Tribunale di Roma ha condannato solo la società privata al pagamento di euro 186.807,16 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002. In appello, la società debitrice ha contestato la cessione sostenendo la nullità del contratto per mancanza dell'oggetto, perché le spese di lite liquidate nelle sentenze non sarebbero spettate all'avvocato in assenza di dichiarazione di antistatario. La Corte d'appello ha invece interpretato il contratto nel senso che l'oggetto fosse costituito dai crediti professionali 'per come liquidati e/o riconosciuti dovuti dall'autorità giudiziaria', cioè dai compensi dell'avvocato nella misura liquidata dai giudici, e ha confermato anche la decorrenza degli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla richiesta di pagamento del 15.3.2007. In cassazione la società debitrice ha proposto due motivi: 1) violazione degli artt. 1260, 1362 e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello escluso la nullità della cessione per asserita indeterminatezza dell'oggetto; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. e del d.lgs. 231/2002, sostenendo che la domanda sugli interessi sarebbe stata nuova in appello e che il decreto legislativo non sarebbe applicabile a un rapporto sorto prima della sua entrata in vigore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l'interpretazione del contratto data dalla Corte territoriale era plausibile e non risultava violativo dei canoni ermeneutici; la censura, in sostanza, si limitava a contrapporre una diversa lettura del testo negoziale, inammissibile in sede di legittimità se non si indicano specificamente le regole interpretative violate. Ha inoltre respinto l'eccezione di giudicato interno sollevata da una controricorrente, precisando che l'appello incidentale della ricorrente non riguardava la nullità della cessione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la domanda di interessi ex d.lgs. 231/2002 era stata già proposta nell'atto introduttivo e che la doglianza sull'inapplicabilità temporale del decreto era nuova, perché sollevata per la prima volta in cassazione e fondata su un documento non adeguatamente introdotto nei gradi di merito. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indicato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dalla cessionaria dei crediti.
richiamato quale norma sulla cessione del credito, ma la Corte ha ritenuto valida la cessione perché l'oggetto era sufficientemente determinato tramite interpretazione del contratto.
richiamato come canone ermeneutico; la Corte afferma che non è stato dimostrato alcuno scostamento concreto dai criteri interpretativi legali.
invocato dalla ricorrente, ma la censura è stata respinta perché non attinente a un vero errore sul riparto dell'onere probatorio.
richiamato per sostenere l'inammissibilità della pretesa sugli interessi in appello; la Corte ha escluso la novità della domanda.
applicato dalla Corte d'appello per gli interessi moratori; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la doglianza sull'inapplicabilità temporale perché nuova in cassazione.
indicato come base della trattazione in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per formulare entrambi i motivi come violazioni di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- L'interpretazione di un contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione specifica dei canoni legali di ermeneutica; non è ammissibile una mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella ritenuta dalla sentenza impugnata.
- Quando una clausola negoziale consente più letture plausibili, la scelta del giudice di merito per una delle interpretazioni non è sindacabile in cassazione se la motivazione è coerente e non si dimostra la violazione concreta degli artt. 1362 e seguenti c.c.
- La deduzione di nullità della cessione del credito per indeterminatezza dell'oggetto non può essere fondata su una lettura isolata e formalistica del testo se dal contratto, interpretato complessivamente, risulta identificabile il credito ceduto.
- Una domanda proposta nell'atto introduttivo non diventa nuova solo perché in appello viene chiarita o ribadita la decorrenza di accessori già richiesti; la novità processuale va valutata in base al petitum e alla causa petendi effettivamente introdotti.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito o di diritto fondate su documenti e circostanze non adeguatamente portati al giudice di merito.
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. richiede l'allegazione di un reale errore sull'allocazione dell'onere della prova, non la sola contestazione dell'esito della valutazione probatoria o interpretativa compiuta dal giudice.
- L'eccezione di giudicato interno presuppone che il capo di decisione contestato sia effettivamente investito dall'impugnazione; se il gravame riguarda profili diversi, non si forma giudicato sulla questione diversa.
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