Cassazione Civile, Ordinanza n. 06357/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a un socio unico di una società a responsabilità limitata in liquidazione per l’anno d’imposta 2013. L’Ufficio aveva accertato in capo alla società, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, un reddito imponibile e aveva recuperato IRES, IRAP e IVA; ritenendo la società estinta solo ai fini tributari in virtù della disciplina sul differimento degli effetti della cancellazione, aveva esteso la pretesa al socio unico ai sensi dell’art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, valorizzando anche la presunzione di distribuzione al socio degli utili extracontabili in una compagine ristretta. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 e dell’art. 2495 c.c., sostenendo che la domanda di cancellazione della società era anteriore all’entrata in vigore della norma e che quindi l’effetto differito non fosse applicabile; con il secondo ha censurato la ritenuta responsabilità personale del socio, sostenendo che non spettasse a lui dimostrare l’assenza di colpa e che l’Amministrazione dovesse invece motivare e provare specificamente i presupposti della responsabilità ex art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, ai fini dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, rileva la data della domanda di cancellazione e non quella dell’annotazione della cancellazione nel registro delle imprese; in ogni caso, anche a prescindere da tale disciplina, la cancellazione della società estinta determina un fenomeno successorio a favore dei soci, con conseguente legittimazione passiva dell’ex socio e irrilevanza della pretesa mancanza di legittimazione della notifica. Ha inoltre richiamato il principio per cui i soci succedono nei rapporti obbligatori della società estinta nei limiti della responsabilità che avevano durante la vita sociale. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha parimenti respinto: ha ribadito che l’art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 configura una responsabilità dei soci per debiti tributari della società estinta, nei limiti delle attività sociali ricevute o assegnate, e che, nel caso di società a ristretta base partecipativa e socio unico, è legittima la presunzione di attribuzione al socio degli utili extracontabili, con conseguente onere del socio di fornire prova contraria circa l’inesistenza o la mancata distribuzione di tali utili. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il c.d. doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
Ai fini dell’applicazione della norma rileva la data della domanda di cancellazione della società dal registro delle imprese e non la data dell’annotazione della cancellazione.
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente e un fenomeno successorio in capo ai soci per i rapporti obbligatori residui.
art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973
Prevede una responsabilità dei soci per i debiti d’imposta della società estinta, entro il limite delle somme o dei beni ricevuti in liquidazione o nei due periodi d’imposta precedenti la messa in liquidazione.
artt. 39, secondo comma, e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Legittimano l’accertamento del reddito d’impresa sulla base di elementi e notizie comunque acquisiti dall’Ufficio in caso di omessa dichiarazione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
Sono le censure di legittimità prospettate dal ricorrente per violazione di legge e vizio motivazionale.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato previsto dalla norma.
Il fenomeno successorio a seguito dell’estinzione della società comporta la successione dei soci nella legittimazione processuale.
art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato in via analogica per giustificare la notifica agli ex soci dopo l’estinzione della società, come notifica idonea a rendere edotto almeno uno dei successori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È posto a base dell’obbligo di versamento del doppio contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Viene richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione della disciplina speciale sul differimento degli effetti estintivi della cancellazione di società dal registro delle imprese, rileva la data di presentazione della domanda di cancellazione e non la data della successiva annotazione.
- L’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese determina una successione dei soci nei rapporti obbligatori facenti capo all’ente, con conseguente legittimazione passiva degli stessi nei giudizi relativi ai debiti sociali.
- La notifica dell’atto impositivo agli ex soci della società estinta è valida quando consente di portare la pretesa a conoscenza di almeno uno dei successori, in coerenza con la funzione della disciplina notificatoria nei confronti degli eredi del debitore.
- La responsabilità del socio per i debiti tributari della società estinta ex art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 è una responsabilità obiettiva, ancorata alla percezione di attività sociali in fase di liquidazione e limitata al valore di quanto ricevuto.
- Nelle società a ristretta base partecipativa, e a maggior ragione nel caso di socio unico, è legittima la presunzione di distribuzione al socio degli utili extracontabili accertati dall’Amministrazione, restando a carico del socio la prova contraria dell’inesistenza o mancata distribuzione degli utili.
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