Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15237/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il professionista aveva proposto opposizione allo stato passivo, poi respinta dal Tribunale e dalla Corte d'appello, per ottenere l'ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa di somme pretese a titolo di compensi professionali per l'attività di difesa penale svolta in favore di un soggetto indicato come dipendente o dirigente della cooperativa. La questione centrale era se l'incarico fosse stato conferito direttamente dalla cooperativa, come sostenuto dal ricorrente, oppure personalmente dal difeso, con conseguente debenza del compenso in capo a quest'ultimo. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per asserita alterazione di un fatto storico decisivo e cattiva valutazione della prova testimoniale; 2) violazione degli artt. 1350, 2721 e 2384 c.c. per non avere valorizzato le deposizioni che, a suo dire, dimostravano il conferimento dell'incarico da parte della società; 3) violazione degli artt. 2384, 2384-bis, 2731 e 1988 c.c. con riguardo al preteso valore confessoriо di richieste di dilazione di pagamento; 4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per mancato ricorso alle presunzioni semplici a favore della tesi del conferimento societario dell'incarico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura, formalmente ricondotta all'art. 360, n. 5 c.p.c., mirava in realtà a rivalutare le risultanze istruttorie e non indicava un vero omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha ritenuto inammissibili anche i motivi secondo, terzo e quarto perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, contestavano in sostanza la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato quindi il giudizio di merito, che aveva escluso la prova del conferimento dell'incarico da parte della cooperativa e aveva reputato che il professionista fosse stato incaricato personalmente dal soggetto difeso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo; non consente di censurare la mera valutazione delle prove o la diversa ricostruzione del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di legge attiene all'erronea ricognizione della norma o alla sua sussunzione; non può essere usata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono apprezzate dal giudice di merito; in cassazione è censurabile solo un vizio di sussunzione o una motivazione logicamente incoerente, non la diversa lettura degli indizi.

  • art. 2729 c.c.

    La sufficienza, gravità, precisione e concordanza degli indizi è valutazione di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di sussunzione o di motivazione apparente/illogica nei termini consentiti.

  • art. 2384 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi dell'imputabilità alla società delle dichiarazioni o degli incarichi, ma la Corte non ne ha ravvisato una violazione, trattandosi in realtà di contestazione di fatto.

  • art. 2384-bis c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della pretesa capacità di impegnare la società; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta alla valutazione delle risultanze di causa.

  • art. 2731 c.c.

    Invocato con riferimento al valore confessorio delle richieste di dilazione; la Corte ha escluso che la censura integrasse una vera violazione di legge.

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di promessa di pagamento o ricognizione di debito, ma la doglianza è stata ritenuta meramente fattuale.

  • art. 1350 c.c.

    Invocato per sostenere la forma del conferimento dell'incarico o degli atti rilevanti, ma la censura non è stata accolta perché mirava a riesaminare i fatti.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova testimoniale; la Corte non ha ravvisato una violazione autonomamente apprezzabile, trattandosi di critica alla valutazione probatoria.

  • art. 98 l.fall.

    Norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo avverso il mancato inserimento del credito professionale.

  • art. 209 l.fall.

    Norma richiamata per l'opposizione al passivo nella liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non consente di dedurre la mera insufficienza o inattendibilità della motivazione né di ottenere una rivalutazione del compendio probatorio.
  • La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. è ammissibile solo se investe l'erronea individuazione o interpretazione della norma astratta, non quando mira a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito sulla base delle prove.
  • La valutazione dell'attendibilità delle testimonianze, del valore degli indizi e della sufficienza del materiale probatorio appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente e non apparente.
  • In tema di presunzioni semplici, in cassazione è deducibile solo l'errore di sussunzione, ossia l'erronea applicazione dell'art. 2729 c.c. a indizi qualificati in modo giuridicamente inconferente; non è invece consentito sostituire alla valutazione del giudice una diversa lettura degli elementi indiziari.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito volto a rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale istruttorio già compiuto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.