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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35992/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per imposte di registro, ipotecarie e catastali relative al 2008, conseguente alla riqualificazione di un conferimento di ramo d'azienda da una società a una neo-costituita società veicolo e della successiva cessione della partecipazione. La CTR aveva ritenuto illegittimo l'avviso per difetto della garanzia procedimentale di cui all'art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973. In cassazione l'Agenzia propone un unico motivo avverso tale decisione. La contribuente resiste e chiede, nel corso del giudizio, la sospensione per adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito nella l. n. 136/2018, depositando la prova del versamento della prima rata. Non viene presentata istanza di trattazione entro il termine previsto e non risulta notificato alcun diniego di definizione. La ricorrente, inoltre, deduce la necessità di valutare gli effetti della definizione nei confronti di tutti i coobbligati solidali.

La decisione

La Corte rileva che la controversia è definibile ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e che la definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati solidali produce effetto liberatorio anche in favore degli altri. Poiché è stata prodotta la prova del pagamento della prima rata, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non è stato notificato diniego entro il 31 luglio 2020, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e non sono liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come garanzia procedimentale la cui violazione era stata posta a base dell'illegittimità dell'avviso dalla CTR

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018

    Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

    la domanda di definizione e il deposito della prova del versamento determinano la sospensione del processo fino alla scadenza prevista dal legislatore

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018

    L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

    il mancato diniego nei termini è rilevante ai fini del perfezionamento della definizione agevolata

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018

    In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

    l'assenza di istanza di trattazione comporta l'estinzione del giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate

  • art. 6, comma 14, d.l. n. 119/2018

    La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.

    la definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati si estende agli altri condebitori solidali

  • art. 1292 c.c.

    la solidarietà passiva comporta che l'adempimento dell'unico debito da parte di uno libera anche gli altri condebitori

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni solidali, l'adempimento o la definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati può spiegare effetti liberatori anche nei confronti degli altri, perché la prestazione è unica e il debito si estingue oggettivamente per tutti.
  • Quando la controversia rientra nella definizione agevolata e il contribuente deposita la prova del pagamento della prima rata, il processo resta sospeso e, in mancanza di istanza di trattazione entro il termine finale previsto dalla legge, deve essere dichiarato estinto.
  • Il mancato tempestivo diniego dell'amministrazione finanziaria è coerente con il perfezionamento della definizione agevolata e con la conseguente cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio dichiarato estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice dell'estinzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniObbligazioni solidali
RamiTributiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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