Cassazione Civile, Ordinanza n. 01623/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione, nel giardino di una villetta a schiera, di una struttura stabile che i vicini assumevano lesiva delle distanze legali tra costruzioni, delle norme sulle luci e vedute, del decoro architettonico e, secondo una prospettazione ulteriore, anche dell’igiene e della sicurezza per il rischio di incendio. In primo grado, all’esito di CTU, la domanda era stata respinta. In appello, dopo supplemento di consulenza, la corte territoriale ha invece ritenuto che l’opera fosse stata eseguita senza titolo edilizio nella forma poi sanata, ma con caratteristiche diverse da quelle assentite: non una mera tettoia o un box interrato, bensì un manufatto con vani ad uso abitativo, non accessibile ad autoveicolo e non completamente interrato; ha quindi escluso l’operatività della deroga invocata dalla costruttrice e ha dichiarato la violazione delle distanze e delle norme su luci e vedute, nonché la lesione del decoro architettonico, condannando al ripristino e al risarcimento del danno liquidato equitativamente. In cassazione la soccombente ha dedotto: (1) omesso esame delle censure mosse alla CTU d’appello, sostenendo che la corte avesse recepito acriticamente le conclusioni peritali; (2) omesso esame del contrasto tra CTU di primo grado e CTU di appello sul pericolo di incendio; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sulla novità, in appello, delle domande relative a luci e vedute e al risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata si fondava su più rationes decidendi autonome e il ricorso non aveva specificamente attaccato quella, autonoma e sufficiente, relativa alla lesione del decoro architettonico. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dall’inammissibilità del primo. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte assorbito, quanto alla pretesa novità della domanda sulle luci e vedute, e in parte infondato, quanto alla domanda risarcitoria, poiché dagli atti risultava già proposta sin dall’atto introduttivo, mentre l’ulteriore riferimento al rischio di incendio costituiva solo allegazione di una diversa voce di danno. La ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non può essere utilmente dedotto se la sentenza si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e la censura non si confronta con tutte.
La dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. è scrutinabile solo nei limiti in cui il giudice abbia effettivamente omesso di pronunciarsi su una domanda o eccezione; non ricorre quando la questione sia assorbita o quando la domanda sia stata in realtà proposta sin dal primo grado.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda, ma non vi è omissione se la domanda era già contenuta nell’atto introduttivo o se il relativo profilo è superato da altra ratio decisiva non attaccata.
L’eccezione di inammissibilità dell’appello è stata disattesa dalla corte territoriale; nel giudizio di legittimità tale profilo non è stato accolto.
La deroga alle distanze per determinati interventi su box auto opera solo se l’opera rispetta i requisiti previsti dalla norma, in particolare la funzione di ricovero veicoli e l’interramento richiesto; un manufatto ad uso abitativo non vi rientra.
La lesione del decoro architettonico è stata valorizzata come autonoma ragione di illegittimità dell’opera, sufficiente a sostenere il decisum.
Le norme sulle luci e vedute sono richiamate come parametro di conformità del manufatto rispetto alle distanze e alle aperture verso il fondo vicino.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una sentenza d’appello si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura solo alcune ragioni e omette di colpirne anche una sola, autonomamente decisiva.
- La doglianza di omesso esame di fatti decisivi non può essere accolta se la critica si limita a contestare il modo in cui il giudice ha recepito una consulenza tecnica, senza confrontarsi con tutte le autonome basi argomentative della decisione.
- La pretesa novità in appello di una domanda va verificata in concreto sugli atti: non c’è domanda nuova se il petitum sostanziale era già contenuto nell’atto introduttivo, mentre la deduzione di un diverso profilo dannoso integra solo una specificazione della stessa pretesa risarcitoria.
- La deroga alle distanze legali prevista per specifici interventi edilizi non è applicabile quando il manufatto realizzato non corrisponda alla tipologia assentita e, in particolare, abbia funzione diversa da quella prevista dalla norma derogatoria.
- In materia di tutela delle distanze e del decoro architettonico, la lesione del decoro può costituire autonoma ratio di illegittimità dell’opera e fondare il ripristino e il risarcimento del danno.
- Se il ricorso è rigettato, il giudice deve dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115/2002.
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