Cassazione Penale, Sentenza n. 32882/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di applicazione della pena concordata (art. 444 c.p.p.) lamentando: (1) violazione dell'art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione perché il giudice si è limitato a recepire l'accordo sulla pena senza esporre le ragioni di fatto e diritto né valutare eventuali cause di proscioglimento; (2) falsa applicazione dell'art. 222 C.d.S. e vizio di motivazione per l'applicazione automatica della sanzione accessoria della revoca della patente nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019 abbia escluso l'automaticità della revoca per il reato di omicidio stradale, consentendo invece la valutazione tra revoca e sospensione (salvo le ipotesi aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti), e richiedendo il principio di proporzionalità e specifica motivazione
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria, ritenendo che la sentenza impugnata ometta qualsivoglia motivazione sulla scelta della revoca della patente. Ha quindi annullato la sentenza nella parte relativa alla revoca della patente e ha rinviato al Tribunale di Cagliari per un nuovo giudizio sul punto. Le restanti statuizioni concernenti l'applicazione della pena concordata sono implicitamente confermate
Norme richiamate
Disciplina il giudizio per applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte ricorda che, pur nell'ambito dell'accordo sulla pena, il giudice deve motivare le sanzioni amministrative accessorie
Norma che incrimina l'omicidio stradale; collegata alla previsione di sanzioni accessorie sulla patente e all'individuazione di circostanze aggravanti nei commi 2 e 3
Riferito dal ricorrente per contestare la carenza di motivazione nella sentenza che si è limitata ad recepire l'accordo senza spiegare le ragioni di fatto e di diritto
art. 222 d.lgs. n.285/1992 (Codice della Strada)
Regola le sanzioni amministrative accessorie in caso di reati alla guida; dopo la pronuncia della Corte costituzionale la revoca non è più automatica per omicidio stradale e il giudice può valutare, in base alle circostanze, la sospensione anziché la revoca
Corte costituzionale, sent. n. 88/2019
Ha dichiarato l'illegittimità della parte dell'art. 222 che imponeva la revoca automatica della patente per omicidio stradale, affermando che il giudice deve poter valutare l'alternativa della sospensione quando non ricorrano le specifiche aggravanti
Sezioni Unite, sent. n. 21369/2019
"E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di 'patteggiamento' con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative"
Ha stabilito l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro il patteggiamento quando si censurano sanzioni amministrative accessorie e ha ribadito l'obbligo motivazionale del giudice relativamente a tali sanzioni
Indica i motivi di ricorso per cassazione; rilevante qui la lett. e) (vizio di motivazione) invocata per censurare l'omessa motivazione della sanzione amministrativa accessoria
Norma collegata (lesioni stradali) citata nel contesto delle aggravanti che possono incidere sulla scelta tra revoca e sospensione della patente
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice, se applica sanzioni amministrative accessorie (es. revoca o sospensione della patente), è tenuto a motivare specificamente la scelta; tale motivazione è sindacabile in Cassazione
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019 la revoca della patente non è automatica per il reato di omicidio stradale: il giudice deve valutare le circostanze concrete e, in assenza delle aggravanti previste dai commi 2 e 3 dell'art. 589-bis, può optare per la sospensione
- La mancata o carente motivazione sulla sanzione amministrativa accessoria integra un vizio decisorio rilevabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), e può determinare l'annullamento limitato della decisione con rinvio
- Per il difensore, in situazioni analoghe, è strategico censurare l'omessa motivazione circa le sanzioni accessorie e richiamare la giurisprudenza delle Sezioni Unite per ottenere l'ammissibilità del ricorso in Cassazione
- Per il giudice o l'autorità amministrativa, la scelta tra revoca e sospensione deve essere ancorata a criteri di proporzionalità e alle circostanze di fatto (presenza di aggravanti, comportamento del conducente, pericolosità sociale), e dettagliatamente esposta in motivazione
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