Cassazione Civile, Ordinanza n. 09515/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una società committente aveva affidato a un geometra l'incarico di progettazione e direzione lavori di due complessi immobiliari, uno composto da 24 appartamenti e uno da tre ville bifamiliari. Nel giudizio di merito il professionista aveva chiesto il saldo del compenso, mentre la committente aveva proposto domanda riconvenzionale per far dichiarare la nullità dell'incarico e ottenere il risarcimento dei danni per negligente esecuzione del mandato professionale. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità dell'incarico limitatamente alla progettazione e liquidato il compenso per la direzione lavori; la Corte d'appello, in riforma parziale, aveva ritenuto che il geometra non potesse né progettare né dirigere opere in cemento armato non qualificabili come "modeste", aveva ordinato la restituzione di quanto ritenuto indebitamente versato e aveva respinto l'appello incidentale del professionista sul saldo. In cassazione la società committente ha dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla nullità del contratto anche con riferimento alle tre villette bifamiliari e per mancata statuizione sulla restituzione degli acconti versati per tale attività; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2033 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello aveva disposto la restituzione solo di parte degli acconti e non dell'intera somma pagata, nonostante il pagamento integrale fosse stato dedotto e non contestato. Il ricorrente incidentale ha poi rinunciato all'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i due motivi del ricorso principale: ha osservato che la Corte d'appello aveva già regolato l'intera res litigiosa, confermando la nullità dell'incarico sia per la progettazione sia per la direzione lavori, con riferimento tanto ai 24 appartamenti quanto alle tre ville bifamiliari; ha inoltre rilevato che la decisione impugnata aveva disposto la restituzione solo delle somme che il professionista aveva ammesso di avere ricevuto e che la diversa tesi sul pagamento integrale costituiva un apprezzamento di fatto non efficacemente censurato. Quanto alla dedotta non contestazione, la Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico la sede processuale e trascrivere i passaggi rilevanti degli atti di parte, così da consentire il controllo sulla corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.; ha inoltre richiamato il principio per cui l'accertamento della contestazione o non contestazione appartiene al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale. Il ricorso principale è stato rigettato; il ricorso incidentale è stato dichiarato estinto per rinuncia. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente. Poiché il ricorso principale è stato definito in senso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e vi è stata compensazione delle spese, la Corte ha applicato l'art. 96, comma 4, c.p.c., condannando la ricorrente principale a versare Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende; ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
terzo comma, ultima parte; quarto comma
quando la definizione avviene in conformità alla proposta del consigliere e le spese sono compensate, trova applicazione la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c.
la censura di omessa pronuncia è infondata se la sentenza di merito ha in realtà deciso l'intera res litigiosa e ha coperto tutte le domande sostanziali dedotte.
la ripetizione dell'indebito presuppone l'accertamento dell'avvenuto pagamento delle somme domandate in restituzione; il diverso apprezzamento sulla misura delle somme effettivamente versate è valutazione di fatto.
il ricorso per cassazione che invochi la violazione del principio di non contestazione deve indicare specificamente la sede processuale delle deduzioni e trascrivere i passaggi rilevanti degli atti difensivi.
la sussistenza della contestazione o non contestazione integra un apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
in caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e compensazione delle spese, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende entro i limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia è esclusa quando, dalla motivazione e dal dispositivo, risulti che il giudice di merito abbia deciso sull'intera domanda o sull'intero rapporto litigioso, anche se non abbia espressamente replicato a ciascun profilo argomentativo delle parti.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione della violazione del principio di non contestazione richiede una puntuale localizzazione delle difese rilevanti e la trascrizione dei passaggi essenziali degli atti processuali, perché la Corte possa verificare la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.
- L'accertamento della contestazione o non contestazione dei fatti allegati costituisce valutazione riservata al giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale.
- In tema di ripetizione dell'indebito, la condanna alla restituzione può essere limitata alle somme effettivamente risultate versate o riconosciute come ricevute dal percettore, quando il diverso ammontare non sia dimostrato con prova idonea.
- Quando il ricorso per cassazione è definito in conformità alla proposta camerale e le spese vengono compensate, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all'eventuale contributo unificato aggiuntivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09451/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_civile · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09452/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_civile · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09454/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_civile · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09455/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_civile · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09456/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_civile · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09458/2025 del 11/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →