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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23766/2021 del 02/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente straniero aveva ottenuto in primo grado una decisione favorevole sulla domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, fondata sul livello di integrazione sociale raggiunto in Italia, nonostante il giudice di prime cure avesse ritenuto non credibile il suo racconto. La Corte d'appello ha riformato la decisione e rigettato la domanda. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: con i primi due si denuncia omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente giudicato inattendibili le dichiarazioni relative a rapimento e arruolamento forzato in un gruppo jihadista senza attivare la cooperazione istruttoria; con il terzo si denuncia violazione di legge per avere escluso il permesso umanitario in ragione della sola inattendibilità del narrato, senza procedere alla comparazione con l'integrazione sociale e lavorativa conseguita in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la Corte territoriale non aveva compiuto un autonomo giudizio di inattendibilità, ma si era limitata a recepire quello del primo giudice; poiché su tale statuizione non era stato proposto appello incidentale, si era formato il giudicato interno. Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che, esclusa la credibilità del richiedente e non essendo state dedotte ulteriori ragioni di vulnerabilità diverse da quelle poste a fondamento delle protezioni maggiori, correttamente i giudici di merito avevano escluso rilievo all'attività lavorativa svolta in Italia. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata effettiva attività difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla protezione umanitaria, se la credibilità del richiedente è già stata esclusa e non sono allegate specifiche ragioni di vulnerabilità autonome rispetto a quelle poste a fondamento delle protezioni maggiori, il giudice di merito non è tenuto a un ulteriore approfondimento comparativo sull'integrazione in Italia.
  • La mancata impugnazione incidentale della statuizione di primo grado che reputa non credibile il narrato determina giudicato interno su tale punto, con conseguente inammissibilità delle censure che presuppongono la revisione di quella valutazione.
  • L'integrazione lavorativa o sociale nel territorio nazionale non è di per sé sufficiente a fondare la protezione umanitaria quando manchi una vulnerabilità individuale rilevante e specifica.
  • Il sindacato di legittimità non può essere utilizzato per rimettere in discussione una valutazione di inattendibilità ormai coperta da giudicato interno, salvo vizi autonomi della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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