Cassazione Civile, Ordinanza n. 23766/2021 del 02/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente straniero aveva ottenuto in primo grado una decisione favorevole sulla domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, fondata sul livello di integrazione sociale raggiunto in Italia, nonostante il giudice di prime cure avesse ritenuto non credibile il suo racconto. La Corte d'appello ha riformato la decisione e rigettato la domanda. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: con i primi due si denuncia omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente giudicato inattendibili le dichiarazioni relative a rapimento e arruolamento forzato in un gruppo jihadista senza attivare la cooperazione istruttoria; con il terzo si denuncia violazione di legge per avere escluso il permesso umanitario in ragione della sola inattendibilità del narrato, senza procedere alla comparazione con l'integrazione sociale e lavorativa conseguita in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la Corte territoriale non aveva compiuto un autonomo giudizio di inattendibilità, ma si era limitata a recepire quello del primo giudice; poiché su tale statuizione non era stato proposto appello incidentale, si era formato il giudicato interno. Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che, esclusa la credibilità del richiedente e non essendo state dedotte ulteriori ragioni di vulnerabilità diverse da quelle poste a fondamento delle protezioni maggiori, correttamente i giudici di merito avevano escluso rilievo all'attività lavorativa svolta in Italia. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata effettiva attività difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
richiamato come norma invocata dal ricorrente per sostenere l'erroneità del diniego della protezione umanitaria
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
richiamato come base normativa del permesso di soggiorno per motivi umanitari
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 251/2007
richiamato in relazione ai criteri di valutazione della credibilità del richiedente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio sulla protezione umanitaria, se la credibilità del richiedente è già stata esclusa e non sono allegate specifiche ragioni di vulnerabilità autonome rispetto a quelle poste a fondamento delle protezioni maggiori, il giudice di merito non è tenuto a un ulteriore approfondimento comparativo sull'integrazione in Italia.
- La mancata impugnazione incidentale della statuizione di primo grado che reputa non credibile il narrato determina giudicato interno su tale punto, con conseguente inammissibilità delle censure che presuppongono la revisione di quella valutazione.
- L'integrazione lavorativa o sociale nel territorio nazionale non è di per sé sufficiente a fondare la protezione umanitaria quando manchi una vulnerabilità individuale rilevante e specifica.
- Il sindacato di legittimità non può essere utilizzato per rimettere in discussione una valutazione di inattendibilità ormai coperta da giudicato interno, salvo vizi autonomi della decisione impugnata.
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