Cassazione Penale, Ordinanza n. 21842/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che le censure erano aspecifiche, meramente reiterative e dirette a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p. e omessa motivazione sul diniego della causa di non punibilità, sostenendo che il giudice di appello avrebbe erroneamente negato la particolare tenuità del fatto pur riconoscendo la circostanza attenuante della lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza generica, reiterativa di questioni già esaminate e non specificamente confrontata con le ragioni della decisione impugnata; ha inoltre osservato che la richiesta mirava in realtà a una diversa lettura del fatto, estranea al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La norma è richiamata per la circostanza attenuante della lieve entità connessa al porto di oggetti atti ad offendere; il suo riconoscimento non è logicamente incompatibile con il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata con motivazione autonoma anche quando sia riconosciuta una attenuante di lieve entità fondata su presupposti diversi.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando contiene censure aspecifiche, reiterative o meramente rivalutative, non consentite in sede di legittimità.
art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
È richiamato come parametro della necessaria specificità dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del merito o una diversa lettura delle risultanze processuali, se non accompagnata da una critica specifica e argomentata della motivazione impugnata.
- La denuncia di violazione di legge o difetto di motivazione è inammissibile quando non si confronta puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e ripropone questioni già disattese nei precedenti gradi di giudizio.
- Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non esclude, di per sé, il riconoscimento di una circostanza attenuante di lieve entità prevista da una norma speciale, poiché i rispettivi presupposti sono distinti.
- La Corte di cassazione verifica soltanto la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione, restando preclusa ogni nuova valutazione delle emergenze istruttorie riservata al giudice di merito.
Come è indicizzato
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