Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33147/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un danno da infiltrazioni d'acqua all'appartamento di un condomino, che agiva per ottenere il risarcimento dei danni lamentando una perdita proveniente dall'unità sovrastante. I convenuti, ritenuti responsabili in primo e secondo grado, hanno chiamato in causa il condominio sostenendo che la perdita derivasse da una tubazione condominiale; il condominio ha poi chiamato la propria assicuratrice. In cassazione i proprietari dell'appartamento sovrastante hanno proposto cinque motivi: 1) hanno dedotto l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento regolare della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita, con ulteriori censure sulla comunicazione dell'invito e sulla mancata adesione; 2) hanno contestato l'applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 1117 c.c., sostenendo che non fosse stato accertato con sufficiente certezza che la tubazione da cui proveniva la perdita fosse di loro esclusiva proprietà; 3) hanno denunciato vizi motivazionali e ultrapetizione in relazione alla quantificazione del danno, specie per il preteso danno da mancato godimento dell'immobile; 4) hanno censurato la liquidazione del danno anche con riferimento all'art. 1227 c.c. e a un asserito errore di calcolo, oltre che per difetto di motivazione; 5) hanno infine contestato la regolazione delle spese di lite, assumendo che la parziale soccombenza dell'attore imponesse una compensazione più ampia o addirittura la condanna dell'attore alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla procedibilità della domanda, osservando che la mediazione obbligatoria non era dovuta per la domanda originaria, non essendo una controversia condominiale in senso proprio, e che la negoziazione assistita risultava comunque utilmente esperita o, comunque, la condizione di procedibilità doveva considerarsi avverata per la mancata adesione degli intimati all'invito ricevuto. Ha poi dichiarato inammissibili o infondati i motivi sulla responsabilità ex art. 2051 c.c., perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito già compiuta dalla corte territoriale sulla base delle prove e della c.t.u., non sindacabile in cassazione. Le censure sulla quantificazione del danno e sul presunto errore di calcolo sono state respinte per difetto di specificità e perché la liquidazione equitativa era sorretta da motivazione adeguata. Infine, il motivo sulle spese è stato ritenuto infondato: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la riduzione dell'importo riconosciuto rispetto alla domanda non integra reciproca soccombenza quando vi è un'unica domanda, potendo giustificare solo una compensazione totale o parziale, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia è stata ritenuta applicabile sulla base dell'accertamento di fatto che la perdita provenisse da una tubazione di proprietà esclusiva dei convenuti.

  • art. 1117 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per negare la proprietà esclusiva della tubazione; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva, ritenendo sufficiente l'accertamento di merito sulla proprietà esclusiva.

  • art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010

    La mediazione obbligatoria è stata ritenuta non necessaria rispetto alla domanda originaria, perché non avente ad oggetto una materia condominiale in senso proprio e comunque applicabile solo all'atto introduttivo.

  • art. 3 d.l. n. 132 del 2014

    "la condizione si considera avverata se l’invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione"

    La Corte ha affermato che la condizione di procedibilità si considera avverata per la sola mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita, senza che rilevi la partecipazione ad un tavolo tra altre parti o l'esatta data di perfezionamento della ricezione, ove l'invito sia comunque pervenuto.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti e considerato dalla Corte in via ipotetica per la conoscibilità della comunicazione, ma non decisivo perché l'invito era comunque giunto a destinazione e non era stato seguito da adesione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dai ricorrenti per vizi di motivazione e contraddittorietà; la Corte ha escluso la sussistenza di una motivazione mancante o apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e perché le questioni sollevate erano comunque ricomprese nel thema decidendum così come ricostruito dal giudice di merito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha escluso la nullità della sentenza per difetto radicale di motivazione, ritenendo la decisione adeguatamente argomentata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la doglianza mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove e delle consulenze; la Corte ha escluso che vi fosse violazione di legge, trattandosi di apprezzamento di merito.

  • art. 1227 c.c.

    La censura sul concorso del danneggiato e sull'asserito errore di calcolo è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e, comunque, incompatibile con una liquidazione equitativa adeguatamente motivata.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di spese; la Corte ha confermato la regolazione operata dal giudice d'appello secondo il criterio della soccombenza, con compensazione parziale.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione parziale delle spese è stata ritenuta frutto di discrezionalità del giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente giustificata dal quadro processuale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Più motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, per mancato adeguato richiamo degli atti e dei documenti su cui le censure si fondavano.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale e il deposito di memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 va verificata con riferimento alla domanda introduttiva originaria; la sola estensione del giudizio per effetto di chiamate in causa successive non impone, di regola, una nuova mediazione.
  • Nella negoziazione assistita, la condizione di procedibilità si considera avverata quando l'invito non sia seguito da adesione entro il termine di legge; non è necessario che il procedimento si svolga con la partecipazione di tutti i soggetti poi parte del giudizio, se l'invito è comunque pervenuto ai destinatari.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o del materiale tecnico-istruttorio: se il giudice di merito ha motivato in modo non apparente e logicamente coerente, l'accertamento di fatto non è sindacabile.
  • Le censure che si fondano su documenti o atti processuali devono rispettare il requisito di specificità dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicando con precisione il contenuto degli atti rilevanti e il loro collegamento con la doglianza.
  • La liquidazione equitativa del danno è censurabile in cassazione solo in presenza di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica; non basta opporre una diversa stima del pregiudizio o un diverso peso attribuito alle consulenze tecniche.
  • La riduzione, anche sensibile, dell'importo riconosciuto rispetto a una domanda unica non integra di per sé reciproca soccombenza; può giustificare solo una compensazione totale o parziale delle spese, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteResponsabilità del custodeProprietà
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.