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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42046/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

I condomini hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato l'esclusiva proprietà del resistente su alcuni locali catastalmente identificati come fg. 80 n. 1014 sub 6, ritenendo operante l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. e non la natura condominiale dei beni. I ricorrenti hanno riproposto tre censure: 1) violazione degli artt. 948, 1117, 2733 e 2735 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto non provata la rivendica nonostante elementi documentali e la mancata contestazione della condominialità preesistente; 2) violazione dell'art. 1362 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per asserita carenza di corretta interpretazione del regolamento/atto negoziale da cui dedurre la natura comune dei beni; 3) violazione degli artt. 1147, 1158 e 1159 c.c. e vizio motivazionale, per l'erroneo riconoscimento dell'usucapione abbreviata nonostante la pretesa assenza di buona fede del resistente e del suo dante causa. La Corte rileva però che tali doglianze erano identiche a quelle già dedotte in un precedente ricorso contro la sentenza d'appello n. 1685/2014, poi rigettato dalla Cassazione; inoltre osserva che il Tribunale, dopo una sentenza non definitiva ex art. 279 c.p.c., aveva illegittimamente reiterato la statuizione già resa sulla proprietà, e che la sentenza d'appello impugnata aveva a sua volta duplicato una decisione ormai coperta da giudicato.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. La ragione decisiva non è l'esame nel merito delle singole censure, ma la preclusione derivante dal giudicato formatosi sulla precedente sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1685/2014, confermata dal rigetto del relativo ricorso per cassazione. Poiché il giudicato successivo è rilevabile anche d'ufficio e impedisce di riesaminare le questioni già definite, il nuovo ricorso non può essere scrutinato. I ricorrenti sono inoltre condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso come norma sulla rivendicazione, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è precluso dal giudicato.

  • art. 1117 c.c.

    Invocato per sostenere la natura condominiale dei locali; la questione non viene riesaminata per intervenuto giudicato.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per censurare l'interpretazione del titolo/regolamento; non viene scrutinato nel merito.

  • art. 1147 c.c.

    Evocato con riferimento alla buona fede richiesta per l'usucapione abbreviata.

  • art. 1158 c.c.

    Evocato come norma sull'usucapione ventennale, nel quadro della contestazione dell'acquisto del resistente.

  • art. 1159 c.c.

    Richiamato come base dell'usucapione abbreviata riconosciuta dalla sentenza d'appello precedente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi per contestare la valutazione delle prove; la Corte non esamina la censura per l'effetto preclusivo del giudicato.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi per contestare la valutazione delle prove; non oggetto di esame nel merito.

  • art. 2733 c.c.

    Citato nei motivi di ricorso in relazione agli effetti della confessione; non decisivo per il rigetto in rito.

  • art. 2735 c.c.

    Citato nei motivi di ricorso in relazione alla confessione stragiudiziale; non oggetto di esame nel merito.

  • art. 279 c.p.c.

    La Corte rileva che, dopo una sentenza non definitiva che ha deciso su alcune domande e disposto ulteriore istruzione, il giudice ha esaurito la propria potestas decidendi sulla parte già definita e non può reiterare le stesse statuizioni.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il rito camerale e per la memoria depositata dal controricorrente.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Fondamento per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando su una determinata questione di merito si è formato un giudicato successivo alla sentenza impugnata, la questione è preclusa e il ricorso per cassazione che la riproponga deve essere dichiarato inammissibile, anche d'ufficio.
  • Il giudicato formatosi dopo la decisione impugnata è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione se emerge dagli atti o può essere acquisito tramite i poteri officiosi del collegio.
  • Se il giudice pronuncia una sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279 c.p.c. e dispone la prosecuzione dell'istruzione, i poteri decisori sulla parte già definita sono esauriti: non è consentito reiterare o rimettere in discussione le medesime statuizioni nella successiva fase del medesimo processo.
  • Le censure che ripropongono in modo sostanzialmente identico motivi già dedotti in un precedente ricorso definito con rigetto non possono eludere gli effetti del giudicato formatosi sulla precedente decisione.
  • In presenza di giudicato esterno, la Corte di cassazione non procede all'esame nel merito dei motivi relativi a titolarità del bene, interpretazione del titolo o presupposti dell'usucapione.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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