Cassazione Civile, Ordinanza n. 34880/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato. È rimasta assorbita la domanda subordinata di declaratoria di estinzione per non uso ultraventennale del preteso diritto di superficie. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La lite ruota attorno all’interpretazione di un contratto del 10 luglio 1962 relativo a terreni estrattivi nel Comune di Paitone. Una parte sosteneva che l’atto avesse trasferito la piena proprietà dei mappali; l’altra, che avesse trasferito solo un diritto di superficie sul sottosuolo, destinato all’escavazione di marmo e pietra, oppure un diritto di escavazione. La Corte d’appello, quale giudice di rinvio, ha interpretato il contratto come compravendita della piena proprietà dei terreni, valorizzando il tenore letterale delle clausole (cede/vende/acquista, trasferimento immediato della proprietà e del possesso, prezzo unitario), escludendo che l’operazione fosse una vendita del prodotto estratto o la costituzione di un diritto sul solo sottosuolo; ha inoltre qualificato il diritto di raccolta di legna, erba e pattume in capo al venditore come diritto d’uso. Con il ricorso per cassazione è stato dedotto, sotto la rubrica di violazione o falsa applicazione degli artt. 952 e 1021 c.c., che la Corte territoriale avrebbe dovuto qualificare il negozio come compravendita del sottosuolo separato dal suolo, e non come vendita del fondo con diritto d’uso residuo a favore del venditore. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura non investisse realmente una violazione delle norme invocate, ma si risolvesse nella mera contrapposizione di una diversa lettura del contratto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, senza specificare vizi di motivazione né la concreta violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la configurabilità di un diritto di superficie; la Corte osserva che la doglianza non integra una reale denuncia di violazione o falsa applicazione della norma, ma solo una diversa lettura del contratto.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso diritto d'uso; la Corte non entra nel merito della qualificazione perché reputa il motivo meramente assertivo e volto a contrapporre una diversa interpretazione del negozio.
Sono i canoni di ermeneutica contrattuale che, per la Corte, il ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare come violati; in cassazione non basta proporre un’interpretazione alternativa del contratto.
La trattazione è avvenuta a seguito di proposta di definizione accelerata; la Corte precisa che il consigliere che ha formulato la proposta può far parte del collegio decisore.
Richiamato per escludere incompatibilità del consigliere relatore/proponente nella fase decisoria camerale.
Applicato perché la Corte ha deciso in conformità alla proposta di inammissibilità o infondatezza; è stata irrogata una somma in favore della controparte e una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato ritenuto sussistente l’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non consente di sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura delle clausole, salvo che si denunci specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale rilevante.
- La qualificazione giuridica di un negozio richiede, da un lato, l’accertamento di fatto della comune volontà dei contraenti e, dall’altro, l’inquadramento di tale volontà nello schema legale: il primo passaggio è riservato al giudice di merito e il secondo è sindacabile in cassazione nei limiti propri del controllo di diritto.
- Quando il contratto è compatibile con più interpretazioni plausibili, non è censurabile in cassazione la scelta del giudice di merito per una di esse, purché la decisione sia coerente con i canoni ermeneutici e sorretta da motivazione logicamente comprensibile.
- La parte che impugna un’interpretazione contrattuale deve indicare puntualmente quali canoni degli artt. 1362 e ss. c.c. siano stati violati e in quale punto la decisione se ne sia discostata; non è sufficiente richiamare in modo generico le norme o riproporre la propria lettura del testo negoziale.
- L’intestazione o il nomen iuris del contratto non è vincolante per il giudice, che deve valorizzare l’intero contenuto dell’atto, le clausole e il significato complessivo delle espressioni utilizzate per ricostruire la volontà comune delle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34794/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34798/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34800/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34801/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34803/2024 del 29/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →