Cassazione Penale, Ordinanza n. 21686/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità per due capi di imputazione, riformando soltanto il trattamento sanzionatorio. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità: il ricorrente sosteneva che la decisione fosse fondata su un'erronea valutazione delle prove. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era sostanzialmente una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, già scrutinato in appello, senza evidenziare reali illogicità della motivazione o specifiche carenze argomentative. Dai fatti ricostruiti dai giudici di merito emergeva l'intestazione fittizia, in capo all'imputato, di un numero elevatissimo di autoveicoli, utilizzata per simulare un'attività commerciale inesistente e ottenere indebiti vantaggi economici e fiscali tramite partita IVA, con esenzione dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA, del bollo annuale e dei passaggi di proprietà. La Corte ha inoltre valorizzato il fatto che la difesa non aveva offerto alcuna plausibile giustificazione per il permanere dell'intestazione di 59 auto, acquistate in due anni, in capo all'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e non a denunciare un effettivo vizio di motivazione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Restano ferme le statuizioni di responsabilità già confermate dalla Corte di appello, mentre la riforma di secondo grado era limitata al solo trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
richiamato per il concorso di persone nei reati contestati
richiamato per la continuazione tra i fatti contestati
richiamato nel capo relativo alla falsità/alterazione dell'altrui volontà o nell'ambito della partecipazione criminosa, senza specifica elaborazione autonoma nel provvedimento
richiamato quale norma incriminatrice del capo A, relativo a falsità ideologica
richiamato quale norma incriminatrice del capo B, in tema di truffa
art. 640, secondo comma, n.1) c.p.
richiamato per la forma aggravata della truffa contestata
base per la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
art. 96, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova e integrale valutazione del compendio probatorio, quando la censura si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle prove rispetto a quella logicamente svolta dai giudici di merito.
- La doglianza di vizio di motivazione è inammissibile quando non evidenzi effettive lacune, contraddizioni o illogicità della decisione impugnata, ma si limiti a riproporre questioni già esaminate o a sollecitare un riesame del merito.
- In presenza di una ricostruzione probatoria univoca sull'intestazione fittizia di numerosi beni e sulla mancanza di spiegazioni alternative plausibili, la motivazione che afferma la responsabilità dell'imputato per i reati contestati è insindacabile in sede di legittimità se non presenta manifesta illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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