Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19899/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli (sezione per il riesame) che aveva rigettato l'appello cautelare contro il diniego del GIP di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere. Il ricorrente censurava: errata applicazione degli artt. 416-bis c.p., 274, 275, comma 3, 292 e 299 c.p.p.; carenza di motivazione in relazione agli elementi posti a base della richiesta di superamento della "doppia presunzione" prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p.; affermava che la dissociazione dovesse essere valutata distintamente dalla collaborazione e che il Tribunale non avesse preso in considerazione una dichiarazione scritta con la quale aveva manifestato la volontà di dissociarsi; inoltre denunciava omissioni valutative circa l'adeguatezza della misura cautelare e l'attualità e concretezza del pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale di Napoli avesse fornito motivazione adeguata sul punto: la dichiarazione del ricorrente era una missiva generica non formalizzata e priva di effetti concreti, insufficiente a dimostrare un effettivo distacco dall'organizzazione camorristica e quindi a superare la doppia presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. La Corte ha inoltre osservato che, ove permanga la suddetta presunzione, il giudice della cautela è esentato dal motivare circa l'adeguatezza della misura e l'attualità/concretezza del pericolo di recidiva, essendo tali elementi presunti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata, al versamento in via equitativa di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che punisce l'associazione di tipo mafioso; richiamata come reato contestato all'indagato nell'ambito della valutazione della pericolosità sociale

  • art. 274 c.p.p.

    Norma del codice di procedura penale richiamata nel motivo d'impugnazione (richiesta di applicazione/valutazione nei provvedimenti cautelari)

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Dispositivo processuale che prescrive la presunzione di sussistenza dei presupposti per la custodia cautelare nei delitti di cui all'art. 416-bis; la decisione chiarisce che tale "doppia presunzione" può essere superata solo mediante elementi fattuali concreti che dimostrino dissociazione effettiva dall'organizzazione e che una dichiarazione generica non è sufficiente

  • art. 292 c.p.p.

    Norma processuale richiamata nel motivo, pertinente alle misure cautelari e alla loro motivazione; il testo valuta che, una volta operante la presunzione, non è necessario che il giudice motivi ulteriormente circa l'adeguatezza della misura

  • art. 299 c.p.p.

    Richiamato nel motivo d'impugnazione in relazione alla disciplina delle misure cautelari e ai relativi criteri di motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese nel processo di cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale per gli adempimenti di cancelleria successive alla decisione; la Corte ha ordinato gli adempimenti previsti

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al criterio con cui valutare l'irrogazione della sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende): anche in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la somma può essere disposta in via equitativa; la Corte di Cassazione ha applicato tale principio disponendo il versamento di euro 3.000

Massime di principio

  • In casi di reati associativi di tipo mafioso (art. 416-bis), la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. può essere superata solo con elementi fattuali concreti e verificabili che dimostrino una dissociazione effettiva dall'organizzazione; dichiarazioni generiche, non formalizzate o prive di effetti concreti, sono insufficienti.
  • La dissociazione è concettualmente distinta dalla collaborazione, ma per avere rilievo ai fini cautelari deve produrre effetti concreti (comportamenti, testimonianze, cessazione del rapporto con il clan, atti formali) che consentano di affievolire la presunzione di pericolosità.
  • Se sussiste la doppia presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p., il giudice delle misure cautelari non è tenuto a motivare in ordine all'adeguatezza della misura e all'attualità/concretezza del pericolo di recidiva, poiché tali elementi sono presunti fino al loro superamento tramite prove concrete.
  • Per contestare efficacemente una misura custodiale in situazioni analoghe, la difesa dovrebbe produrre elementi concreti e formalizzati (es. documenti, testimonianze, atti di dissociazione concreti, proposte di misure alternative con garanzie) e non affidarsi a mere dichiarazioni di intenzione.
  • In sede di cassazione, i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e, in casi ritenuti meritevoli di sanzione equitativa, il versamento a favore della Cassa delle ammende anche quando non risulti colpa grave nella presentazione del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.