Cassazione Civile, Ordinanza n. 16299/2025 del 17/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alcuni Ministeri chiedendo il risarcimento dei danni per la mancata attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive europee in materia di adeguata remunerazione dei medici ammessi ai corsi di specializzazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendola prescritta; la Corte d’appello di Roma aveva confermato il rigetto. In cassazione, i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione delle direttive europee, del d.lgs. n. 257/1991, della l. n. 370/1999 e dell’art. 2935 c.c., sostenendo che la l. n. 370/1999 non avesse realizzato un completo recepimento delle direttive, essendo rivolta solo ai beneficiari di specifiche sentenze amministrative, e che il termine di prescrizione non potesse decorrere prima del completo e integrale recepimento della normativa unionale, avvenuto solo nel 2007 o comunque in epoca successiva. In un secondo ricorso, alcuni medici hanno poi rinunciato al gravame.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché la censura si poneva contro un orientamento di legittimità consolidato: per il diritto al risarcimento da tardiva/incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi, il termine di prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370/1999. La Corte ha ribadito che gli argomenti relativi a incertezze su giurisdizione, natura dell’azione e legittimazione passiva non incidono sulla decorrenza della prescrizione. Ha inoltre condannato i ricorrenti ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per lite temeraria, liquidando una somma equitativa pari alla metà dei compensi. Quanto al secondo ricorso, ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti dei relativi ricorrenti, compensando in parte le spese e condannandoli al residuo.
Norme richiamate
è la norma processuale invocata nel ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
il ricorso è dichiarato inammissibile perché la questione è decisa in modo conforme a un orientamento consolidato di legittimità
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la prescrizione non dovesse decorrere prima del completo recepimento; la Corte esclude che ciò valga nel caso concreto
consente la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza
consente la condanna equitativa per responsabilità aggravata in presenza di impugnazione in mala fede o colpa grave contro diritto vivente consolidato
è il rito camerale seguito per la trattazione
art. 390, secondo comma, c.p.c.
indicato come requisito formale della rinuncia al ricorso
fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
giustifica l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014
richiamato per la liquidazione delle spese di lite
art. 4 della legge n. 260 del 1958
la erronea evocazione di un diverso organo statuale è mera irregolarità sanabile
L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
è l’atto che ha parzialmente colmato la lacuna normativa e dal quale decorre la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
ha attuato tardivamente e incompletamente le direttive sui medici specializzandi
d.lgs. n. 368 del 1999, art. 39
disciplina il trattamento economico applicabile solo ai medici iscritti alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 2006-2007
direttiva 75/362/CEE
fa parte del quadro unionale la cui mancata attuazione ha generato la pretesa risarcitoria
direttiva 75/363/CEE
fa parte del quadro unionale la cui mancata attuazione ha generato la pretesa risarcitoria
direttiva 82/76/CEE
è la direttiva riassuntiva richiamata dalla Corte come fonte del diritto al compenso dei medici specializzandi
direttiva 93/16/CEE
non ha introdotto un nuovo obbligo quanto alla misura della borsa di studio
direttiva 2005/36/CE
richiamata dai ricorrenti come termine ultimo di permanenza dell’inadempimento statale
art. 6 CEDU
richiamato nel bilanciamento tra accesso alla giustizia e ragionevole durata del processo
Massime di principio
- Per le domande risarcitorie fondate sulla mancata o incompleta attuazione delle direttive sui medici specializzandi, il termine di prescrizione decennale decorre, per i soggetti non compresi nella platea beneficiaria della l. n. 370/1999, dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 di tale legge.
- La circostanza che permangano incertezze su giurisdizione, natura dell’azione o individuazione del convenuto non impedisce la decorrenza della prescrizione quando il danneggiato abbia già la ragionevole certezza della cristallizzazione della lesione e possa attivarsi anche stragiudizialmente.
- L’atto legislativo che realizza una valutazione economica del danno e riconosce un beneficio a una determinata categoria può segnare il momento da cui decorre la prescrizione della pretesa risarcitoria degli esclusi, perché rende percepibile che l’ordinamento non emanerà ulteriori atti di adempimento.
- Il ricorso per cassazione che si ponga in contrasto con un diritto vivente consolidato può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- La proposizione di un’impugnazione contro un orientamento nomofilattico stabile può integrare mala fede o colpa grave e legittimare la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
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