Sentenza del 17/06/2024 n. 409 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
IRPEF - Obbligo per i sostituti d'imposta ex art. 26, c. 2, del d.P.R. 600/73 di operare le ritenute d'acconto sugli interessi di conti e depositi anche quando l'impresa è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - Sussiste - Necessaria esistenza di un residuo attivo imponibile alla chiusura della liquidazione - Non Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Rimborso di ritenute d'acconto (complessive €555.821,18) operate dalla banca B. B. Spa sugli interessi attivi di conti intestati alla società fallita (società in accomandita). Il curatore ha chiesto la restituzione sostenendo che la procedura fallimentare si è conclusa senza residuo attivo e quindi senza imposta dovuta: le ritenute risultano indebitamente prelevate dal patrimonio fallimentare e devono essere rimborsate al fallimento per essere destinate al soddisfacimento della massa creditoria. In primo grado il rimborso era stato negato con la motivazione che, essendo una società di persone, le ritenute si imputano ai soci e il rimborso può spettare solo a questi; inoltre non era stata ancora presentata la dichiarazione evidenziando eventuale credito d'imposta.
La decisione
L'appello è stato accolto. La Corte regionale ha ritenuto che il curatore del fallimento sia legittimato a ottenere il rimborso delle ritenute operate sugli interessi maturati sui conti intestati alla società fallita quando la procedura si conclude senza residuo attivo imponibile. La decisione si fonda sui principi secondo cui: (i) i sostituti d'imposta sono obbligati ad operare le ritenute anche durante la procedura concorsuale; (ii) la ripetizione dell'indebito spetta al solvens, identificato nell'ente sostituito (qui il patrimonio fallimentare) che ha subito la decurtazione; (iii) se in sede di chiusura della procedura non emerge imposta dovuta, le ritenute sono rimborsabili al curatore per la destinazione ai creditori. La Corte ha compensato le spese.
Norme richiamate
DPR 29 settembre 1973, n. 600 - art. 26, commi 2 e 4 lett. b)
art. 26 c.2; art. 26 c.4 lett. b)
I sostituti d'imposta sono obbligati a operare le ritenute sugli interessi anche durante procedure concorsuali; la disciplina prevede il meccanismo di acconto e la possibilità di ripetizione se l'imposta definitiva non risulta dovuta. La Corte riconosce che il diritto al rimborso può spettare al curatore quando il patrimonio fallimentare ha subito la decurtazione.
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 183
Norma che disciplina l'imputazione del reddito d'impresa ai soci per le società di persone; la Corte rileva che, pur essendo prevista l'imputazione ai soci, ciò non impedisce che il curatore del fallimento richieda il rimborso delle ritenute quando il fallimento non produce residuo attivo imponibile.
DPR 22 luglio 1998, n. 322 - art. 5, commi 1 e 4
Regole procedurali su obblighi dichiarativi in caso di procedura concorsuale; la Corte prende atto che il curatore presenta la dichiarazione e che l'accertamento dell'imposta può avvenire in fase di chiusura della procedura.
TUIR - art. 22
Disciplina lo scomputo delle ritenute per i soggetti non IRES (società di persone), prevedendo che le ritenute subite 'restino' in capo ai soci per essere scomputate dalle loro imposte; la Corte tuttavia precisa che questo meccanismo non esclude la legittimazione del curatore al rimborso quando il presupposto impositivo viene meno in chiusura della procedura.
Codice Civile - art. 2033
Principio della ripetizione dell'indebito: il diritto di ripetere spetta al solvens; la Corte lo applica identificando il solvens con l'ente sostituito (il patrimonio fallimentare) che ha subito la ritenuta.
Legge fallimentare - artt. 118 e 120
Norme che regolano il ruolo del curatore e la par condicio creditorum; la Corte sottolinea che il riconoscimento del rimborso al curatore è coerente con la tutela della massa creditoria e con la previsione che il curatore gestisca somme per il soddisfacimento dei creditori.
Codice Civile - art. 2740
Principio generale della responsabilità patrimoniale: menzionato nel contraddittorio sull'eventuale azione dei creditori verso i soci nel caso in cui il rimborso venga spettante a soggetti non rappresentativi della massa creditoria.
Giurisprudenza - Cass. n. 19314/2011
La Corte di Cassazione ha chiarito che le ritenute su interessi vanno operate anche durante procedure di liquidazione e che in chiusura le ritenute si scomputano dall'imposta dovuta o danno luogo a rimborso se non dovute; la Corte regionale estende tale principio, per identità di ratio, anche alle società di persone fallite senza residuo attivo.
Massime di principio
- Le ritenute operate sui proventi (es. interessi bancari) devono essere applicate dai sostituti anche durante le procedure concorsuali; il fatto che l'imposta definitiva si accerti solo in chiusura non impedisce l'operatività della ritenuta.
- Quando una procedura fallimentare si chiude senza residuo attivo imponibile, il patrimonio fallimentare (rappresentato dal curatore) è legittimato a richiedere il rimborso delle ritenute operate sugli interessi, perché è il soggetto che ha effettivamente subito la decurtazione (solvens).
- La natura societaria (società di persone vs società di capitali) non esclude in astratto la legittimazione del curatore al rimborso; la regola dell'imputazione ai soci va valutata alla luce dell'esito finale della procedura concorsuale.
- Se in chiusura della procedura emerge imposta dovuta, le ritenute già operate vanno scomputate; se non vi è imposta dovuta o è inferiore, sorge il diritto al rimborso (totale o parziale).
- Il riconoscimento del rimborso al curatore è funzionale a garantire la par condicio creditorum; eventuali diritti di recupero dei creditori verso soci resistenti restano esperibili secondo le regole civili.
- In sede pratica è opportuno che il curatore presenti tempestivamente le dichiarazioni necessarie e documenti contabili (conto di gestione, bilancio finale) per dimostrare l'assenza di imponibilità e fondare la richiesta di rimborso.
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