Cassazione Civile, Ordinanza n. 05783/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di divisione ereditaria instaurato da uno dei coeredi per ottenere l’apertura della successione ab intestato della madre comune e lo scioglimento della comunione sui beni relitti. Nel corso del processo il Tribunale aveva emesso una sentenza non definitiva con cui aveva dichiarato aperta la successione, individuato gli eredi legittimi, recepito il progetto divisionale del consulente tecnico e ritenuto il patrimonio comodamente divisibile, rinviando per il prosieguo. Successivamente, a seguito della morte del difensore della ricorrente, il giudizio era stato dichiarato interrotto; poi riassunto, si era proceduto al sorteggio dei lotti e all’assegnazione dei beni. La ricorrente, costituitasi solo dopo tali attività, aveva contestato la validità della sentenza non definitiva, dell’ordinanza collegiale del 4 marzo 2008, dell’ordinanza del 6 aprile 2011 di sorteggio e della mancata rinnovazione della consulenza tecnica, sostenendo in sintesi: 1) la nullità degli atti successivi alla presunta automatica interruzione del processo per morte del difensore e la non corrispondenza tra ordinanza e contenuto della sentenza non definitiva quanto alla dichiarazione di esecutività del progetto divisionale; 2) la nullità del sorteggio per mancata comunicazione del progetto di divisione alla contumace; 3) la nullità dell’assegnazione dei lotti perché la declaratoria di esecutività del progetto avrebbe dovuto precedere il sorteggio; 4) l’erroneo rigetto della richiesta di nuova CTU ai fini dell’attualizzazione dei valori e dei conguagli. La Corte di appello aveva dichiarato inammissibili gli appelli contro il provvedimento di correzione e contro la sentenza definitiva, ritenendo che le doglianze investissero vizi della sentenza non definitiva non impugnata e ormai coperta da giudicato. In cassazione la ricorrente ha riproposto i medesimi profili di nullità e violazione di norme processuali e sostanziali, ma il ricorso è stato ritenuto infondato o inammissibile nei singoli motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto contro un’ordinanza del Tribunale e non contro la sentenza impugnata in cassazione, oltre che comunque non utile a superare il giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva e l’assenza di interesse rispetto agli atti compiuti dopo l’interruzione dichiarata dal giudice istruttore. Ha rigettato il secondo e il terzo motivo perché il progetto divisionale risultava già definitivamente approvato con la sentenza non definitiva passata in giudicato; inoltre la ricorrente era presente all’udienza del sorteggio senza formulare contestazioni, sicché non poteva dolersi della successiva assegnazione dei lotti. Ha rigettato anche il quarto motivo, rilevando che la richiesta di nuova CTU presupponeva una contestazione ormai preclusa dal giudicato formatosi sulla divisione e sulla stima recepita nella sentenza non definitiva. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità degli atti successivi alla morte del difensore e l’interruzione del processo; la Corte osserva che la censura non incide sulla sentenza impugnata e che, in ogni caso, gli atti precedenti erano coperti dal giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva.
Richiamato nel primo motivo quale parametro di nullità processuale; non è ritenuto decisivo dalla Corte perché il motivo è indirizzato contro un atto diverso dalla sentenza impugnata.
Invocato per la disciplina dell’interruzione e della riassunzione; la Corte reputa il motivo inammissibile per difetto di pertinenza alla sentenza di appello.
Usato come norma di deduzione delle nullità processuali nei motivi di ricorso; la Corte esamina le doglianze e le respinge o le dichiara inammissibili per difetto di collegamento con la decisione impugnata.
La Corte afferma che le censure relative alla comunicazione del progetto divisionale e alla dichiarazione di esecutività erano precluse dal giudicato sulla sentenza non definitiva che aveva già approvato il progetto; richiama inoltre la giurisprudenza sul necessario contraddittorio nel procedimento divisionale.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla riassunzione dopo l’interruzione; la Corte non ravvisa nullità utili ad invalidare la divisione già definita dal giudicato.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; non incide sulla decisione perché il progetto di divisione era già stato definitivamente approvato.
Richiamato nel secondo motivo; non conduce all’accoglimento perché la Corte ritiene decisivo il giudicato sulla sentenza non definitiva.
Richiamato nel quarto motivo in tema di valutazione delle prove e consulenza tecnica; la Corte respinge la censura perché la stima e le quote erano già coperte da giudicato.
Richiamato nel quarto motivo; non determina un obbligo di rinnovo della CTU in presenza di preclusioni derivanti dal giudicato.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di nuova perizia e dell’adeguamento dei conguagli nella divisione; la Corte non accoglie la censura per giudicato preclusivo.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte lo considera nel quadro della divisione, ma ritiene la doglianza infondata per le preclusioni già maturate.
Richiamato dalla Corte per affermare l’efficacia del giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva non impugnata.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte non ravvisa violazioni utili, poiché le contestazioni avrebbero dovuto essere rivolte tempestivamente contro la sentenza non definitiva.
art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specificamente riferito alla sentenza impugnata: una censura diretta esclusivamente contro un’ordinanza o un atto diverso è inammissibile se non incide sulla decisione sottoposta a controllo.
- Le contestazioni relative a vizi della sentenza non definitiva o degli atti ad essa presupposti devono essere proposte con tempestiva impugnazione di quella sentenza; se la sentenza non definitiva non è impugnata, si forma il giudicato e restano precluse le doglianze che la presuppongono.
- Nel procedimento di divisione, una volta che il progetto divisorio sia stato definitivamente approvato con decisione passata in giudicato, non è più consentito rimettere in discussione la comunicazione del progetto, la sua esecutività o le quote già stabilite, né invalidare per tali ragioni il successivo sorteggio dei lotti.
- La presenza della parte all’udienza in cui si procede al sorteggio dei lotti, senza contestazioni sul progetto divisionale, rafforza la preclusione a dolersi successivamente della relativa attività processuale.
- La richiesta di nuova consulenza tecnica o di aggiornamento dei conguagli non può essere accolta quando la stima dei beni e la ripartizione delle quote siano già state definite con giudicato.
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