Cassazione Civile, Ordinanza n. 20308/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un precetto notificato dalla lavoratrice per il pagamento di somme asseritamente ancora dovute in base a una precedente sentenza del giudice del lavoro che aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti e condannato l'azienda sanitaria al risarcimento parametrato alla retribuzione mensile netta prevista nell'ultimo contratto a termine. Il Tribunale aveva ritenuto dovuto un residuo importo, mentre la Corte d'appello, in riforma, ha interpretato il titolo esecutivo nel senso che il parametro non fosse l'ultima busta paga di aprile 2006, ma lo stipendio tabellare previsto dal CCNL richiamato nel contratto individuale, quantificato in euro 527,00 netti, già integralmente corrisposti. La lavoratrice ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione degli artt. 324, 112, 474 e 615 c.p.c. e del CCNL, lamentando che la Corte di merito avrebbe integrato indebitamente il titolo esecutivo sostituendo alla retribuzione netta dell'ultima busta paga il riferimento allo stipendio tabellare e avrebbe inoltre pronunciato ultra petita; con il secondo denuncia violazione dei principi comunitari e della direttiva 1999/70/CE, sostenendo che il risarcimento omnicomprensivo avrebbe dovuto essere rapportato alla retribuzione netta dell'ultima busta paga di aprile 2006 pari a euro 699,82.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi si limitassero a prospettare una diversa interpretazione del titolo esecutivo senza censurare la decisione sul piano della violazione dei canoni ermeneutici e senza indicare specificamente il precetto sostanziale asseritamente violato, il passo del giudicato rilevante e gli eventuali elementi extratestuali necessari. Ha inoltre escluso il vizio di ultrapetizione, osservando che il giudice d'appello non aveva attribuito alla parte un bene diverso o maggiore di quello richiesto, ma aveva solo individuato il corretto parametro di calcolo, coincidente comunque con l'importo mensile di euro 527,00 già indicato dall'appellante. Sono state quindi poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È invocato per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza, ma la censura è ritenuta inammissibile perché non si confronta con i canoni di interpretazione del giudicato.
Richiamato come parametro del giudicato sostanziale, il cui contenuto avrebbe dovuto essere specificamente indicato in ricorso.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non obbliga il giudice ad aderire all'interpretazione dei fatti e dei documenti proposta dalle parti.
Richiamato in relazione al titolo esecutivo giudiziale posto a base del precetto.
Invocato nel contesto dell'opposizione all'esecuzione, ma senza specifica censura idonea a superare l'interpretazione del titolo esecutivo.
L'interpretazione del titolo esecutivo formato da sentenza passata in giudicato è sindacabile in cassazione come questione di diritto quando il giudicato costituisce la fonte del diritto applicabile.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente il precetto sostanziale violato, a pena di inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve riportare specificamente il provvedimento passato in giudicato e gli eventuali elementi extratestuali rilevanti per l'interpretazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
Direttiva CEE n. 1999/70/CE
Richiamata dalla ricorrente come base dei principi sul danno da abuso del contratto a termine, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
Massime di principio
- Quando si impugna in cassazione l'interpretazione di un titolo esecutivo giudiziale fondato su sentenza passata in giudicato, la censura deve investire la violazione del giudicato sostanziale e deve indicare in modo puntuale il precetto sostanziale che si assume violato, il passo della decisione rilevante e gli eventuali elementi extratestuali ritualmente acquisiti e necessari alla sua interpretazione.
- Non è configurabile ultrapetizione se il giudice, nel decidere sulla pretesa dedotta, sceglie tra diverse letture dei documenti o del titolo quella ritenuta corretta, purché non attribuisca un bene diverso o maggiore rispetto a quello domandato.
- La mera contrapposizione di una lettura alternativa del titolo esecutivo o dei documenti di causa, senza dimostrare la violazione dei canoni ermeneutici e senza specificare gli elementi necessari al controllo di legittimità, conduce all'inammissibilità del ricorso.
- Nel determinare le somme dovute in base a un titolo giudiziale, il giudice può valorizzare il richiamo contenuto nel contratto individuale e nel CCNL per individuare il parametro retributivo effettivamente voluto dalla sentenza, se tale lettura è coerente con il testo del titolo e con i documenti ritualmente acquisiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20226/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20227/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20230/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20232/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20233/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20235/2022 del 23/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →