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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31597/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un soggetto privato nei confronti di AGEA, poi revocato in primo grado a seguito di opposizione dell'ente e confermato in appello il rigetto della pretesa creditoria per difetto di prova sufficiente del credito. Il ricorrente per cassazione deduceva due censure: con il primo motivo lamentava, formalmente ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la violazione dell'art. 1988 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse qualificato una documentazione come comunicazione di riconoscimento di importi ma senza attribuirle il valore probatorio di promessa di pagamento o ricognizione di debito; con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1988 c.c., assumendo che, una volta prodotta la documentazione attestante il riconoscimento del debito, sarebbe spettato all'ente pubblico dimostrare fatti estintivi o modificativi del debito stesso. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché il ricorrente non aveva riprodotto compiutamente nel ricorso la documentazione posta a base delle censure, impedendo il controllo di legittimità sul suo contenuto e sulla sua decisività; inoltre il primo motivo, pur formalmente incardinato nell'art. 360, n. 5, c.p.c., mirava in realtà a contestare la motivazione e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure fondate su documenti non integralmente riprodotti e non adeguatamente localizzati nel fascicolo violano l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; ha inoltre osservato che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile, riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico, non anche questioni o argomentazioni. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché la controparte era rimasta solo intimata. È stato infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato come base dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'ente pubblico

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, non consente di censurare questioni o argomentazioni motivazionali

  • art. 1988 c.c.

    la ricognizione di debito o promessa di pagamento può incidere sul riparto dell'onere probatorio, ma la censura non è esaminabile se il documento non è riprodotto e localizzato in modo adeguato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova del credito e dei fatti estintivi o modificativi

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    le censure basate su documenti di merito sono inammissibili se il ricorrente non li riproduce nel ricorso e non ne indica con precisione contenuto e collocazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    la memoria non può sanare la mancanza originaria del requisito di ammissibilità relativo alla riproduzione dei documenti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure fondate su documenti o atti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente si limita a richiamarli senza riprodurne il contenuto essenziale e senza indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo, così da consentire il controllo della Corte.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile, concerne esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo; non può essere utilizzato per rimettere in discussione la motivazione in sé o per introdurre censure su questioni giuridiche o argomentative.
  • Quando si invoca una ricognizione di debito o promessa di pagamento ai fini dell'art. 1988 c.c., il documento su cui si fonda la censura deve essere specificamente riportato e verificabile nel ricorso, altrimenti la Corte non può controllare la dedotta inversione o modifica del riparto dell'onere probatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, in presenza dei presupposti di legge, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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