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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48535/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di norme processuali per l'acquisizione della querela ai sensi dell'art. 512 c.p.p. a motivo della presunta irreperibilità della persona offesa (Schlossberg/Schollberg) e l'omessa estensione delle ricerche, anche tramite rogatoria internazionale, nonché il divieto di fondare la condanna su dichiarazioni di chi si sia sottratto al contraddittorio; 2) declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 161 c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131‑bis c.p. per la possibile applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. Ha ritenuto che il fatto era stato contestato con riferimento al 22.2.2011 e che, in assenza di cause di sospensione, la prescrizione era intervenuta il 22.2.2021, quindi anteriore alla sentenza di appello. Ha escluso l'applicabilità generalizzata della sospensione dei termini prevista dal d.l. n.18/2020 (art.83, comma 4) richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite. La Corte ha inoltre rilevato una contraddittorietà motivazionale nella decisione di appello (disponendo l'escussione della persona offesa come "assolutamente indispensabile" e poi acquisendo il verbale del Tribunale ai sensi dell'art.512 c.p.p. per la sua irreperibilità), ma non è stata necessaria una decisione sul merito dei motivi perché il reato risultava prescritto.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto di ricettazione; il fatto è stato ricondotto al capoverso dell'art. 648 c.p.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione di atti/formali dichiarazioni quando la persona offesa è irreperibile; la Corte territoriale ha utilizzato il verbale acquisito ai sensi di questa norma dopo aver dichiarato l'irreperibilità della denunciante

  • art. 603 cod. proc. pen.

    "... se ... la ritiene assolutamente indispensabile"

    Al terzo comma consente al giudice di appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale qualora la ritenga "assolutamente indispensabile"; la Corte d'appello aveva disposto la citazione della persona offesa ai sensi di questa norma

  • art. 161 cod. pen.

    Regola la prescrizione del reato; applicata dalla Cassazione per dichiarare estinto il reato alla data del 22.2.2021, in assenza di cause di sospensione

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto; sollevata dalla difesa ma non valutata nel merito dalla Cassazione in quanto la vicenda è stata risolta per prescrizione

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n.18 (convertito)

    Prevedeva una sospensione dei termini processuali legata alle misure anti‑COVID; la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui tale sospensione si applica solo a procedimenti con udienza fissata o termini decorrenziali nel periodo indicato (9 marzo-11 maggio 2020) e non in via generalizzata a tutti i procedimenti pendenti

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020

    Norma procedurale menzionata in relazione alla trasmissione della requisitoria del Pubblico Ministero; citata proceduralmente nella fase di cassazione

Massime di principio

  • Quando si deduce prescrizione, il dato cruciale è la data di consumazione indicata o accertata: verificare eventuali cause di sospensione o interruzione dei termini; in assenza di esse la prescrizione vince normalmente sulla prosecuzione del giudizio.
  • Le sospensioni dei termini previste per il periodo COVID (d.l. 18/2020) non si applicano automaticamente a tutti i procedimenti: valgono solo per i casi espressamente ricompresi dalla disciplina (udienze fissate o termini in scadenza nel periodo stabilito).
  • La acquisizione di atti investigativi/querela ai sensi dell'art.512 c.p.p. è possibile quando la persona offesa è irreperibile, ma il giudice deve motivare adeguatamente le ricerche compiute e l'eventuale impossibilità di escutere il dichiarante; l'omessa diligenza nelle ricerche può costituire vizio motivazionale.
  • È contraddittorio emanare un provvedimento che definisce "assolutamente indispensabile" l'escussione di una persona e poi decidere senza di essa basandosi su atti precedenti: tale incongruenza può essere censurata come vizio di motivazione, se non sopravvenuta la prescrizione.
  • La valutazione sulla applicabilità dell'art.131‑bis (tenuità del fatto) richiede un esame concreto delle modalità e del disvalore della condotta; tuttavia, se la prescrizione è intervenuta prima della decisione finale, il giudizio sulla tenuità può diventare ininfluente.
  • Se la prescrizione è già intervenuta al momento della decisione di merito, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.

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