Cassazione Civile, Ordinanza n. 04373/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.200, oltre accessori e spese generali; ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione conferma la sentenza d’appello che aveva respinto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione comunale per il recupero del COSAP.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un’ordinanza-ingiunzione emessa da un comune, ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 639/1910, per il recupero del COSAP relativo all’occupazione abusiva di suolo pubblico con impianti o manufatti stabili, qualificata dal regolamento locale come occupazione annuale. La società opponente aveva impugnato l’ingiunzione, ma sia il tribunale sia la corte d’appello avevano rigettato l’opposizione. In cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) violazione del regolamento COSAP del comune, assumendo che la notifica dell’ingiunzione dovesse avvenire entro cinque anni dalla violazione e che ciò comportasse una decadenza del potere sanzionatorio, non esaminata dalla corte; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta decadenza, che la corte d’appello non avrebbe trattato, avendo deciso solo sulla prescrizione; 3) violazione degli artt. 115, 2704 e 271 c.c. e degli artt. 214-215 c.p.c., perché la corte avrebbe ritenuto interruttivo della prescrizione un invito di pagamento spedito per raccomandata, nonostante la società avesse disconosciuto la sigla apposta sull’avviso di ricevimento, ritenuta non riferibile al legale rappresentante o a dipendenti. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo e in parte inammissibile e in parte infondato il terzo, affermando che la pretesa decadenza non risultava ritualmente e autosufficientemente dedotta, e che il disconoscimento ex artt. 214-215 c.p.c. non era pertinente rispetto all’avviso di ricevimento, documento proveniente da terzo e liberamente contestabile solo come prova indiziaria; inoltre, la consegna del plico presso la sede sociale a persona addetta fa presumere la conoscenza dell’atto, salvo prova contraria non allegata nel ricorso.
Norme richiamate
art. 2 r.d. n. 639/1910
ordinanza-ingiunzione adottata ai sensi dell’art. 2
norma richiamata come base del potere di emettere l’ingiunzione per il recupero del credito pubblico
art. 35 regolamento COSAP del comune di Napoli
secondo comma; primo comma
la ricorrente lo invocava come fonte di decadenza e prescrizione; la Corte rileva che nel giudizio di merito era stata trattata la prescrizione, non la decadenza, e che la relativa eccezione non era stata dedotta in modo autosufficiente
l’omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni ritualmente introdotte e ammissibili
in appello non possono proporsi nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio, come la decadenza
invocato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto al reale fondamento della decisione d’appello
invocati per contestare la prova documentale dell’invito di pagamento; la Corte ha escluso che la questione fosse governata dal disconoscimento della scrittura privata ai sensi degli artt. 214-215 c.p.c.
il disconoscimento della scrittura privata presuppone che il documento provenga dalla parte contro cui è prodotto; non si applica a scritture provenienti da terzi, come l’avviso di ricevimento postale
la verificazione è rilevante per le scritture private disconosciute provenienti dalla parte, non per documenti di terzi valutabili come prova indiziaria
l’atto inviato al destinatario si presume conosciuto quando giunge nella sua sfera di conoscibilità; il mittente non deve provare il collegamento personale tra firmatario e destinatario oltre la consegna all’indirizzo
art. 7, secondo comma, l. n. 890/1982
per la notificazione a mezzo posta presso la sede di un ente è consentita la consegna anche a persona addetta, con presunzione dell’incarico fino a prova contraria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso
Massime di principio
- L’eccezione di decadenza non può essere utilmente dedotta in cassazione come omessa pronuncia se non risulta che sia stata ritualmente proposta nei gradi di merito; il ricorso deve essere autosufficiente sul punto, indicando con precisione dove, quando e come l’eccezione sia stata sollevata.
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo rispetto a domande o eccezioni ammissibili e tempestivamente introdotte; in appello non possono essere introdotte nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio.
- Il disconoscimento della scrittura privata ex artt. 214-215 c.p.c. presuppone che il documento provenga dalla parte contro cui è prodotto; non si applica agli atti formati da terzi, come l’avviso di ricevimento di una raccomandata, che hanno valore meramente indiziario.
- Per gli atti spediti per posta al domicilio o alla sede del destinatario opera la presunzione di conoscenza quando il plico sia consegnato a persona addetta alla ricezione: il mittente non è tenuto a provare il rapporto formale tra firmatario e destinatario, salvo che il destinatario alleghi e provi circostanze idonee a superare la presunzione.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla presunzione di conoscenza dell’atto e sulla consegna presso la sede del destinatario, la mera contestazione della sigla illeggibile sull’avviso di ricevimento non basta a escludere l’efficacia interruttiva della prescrizione se non si contesta anche l’assenza di incarico o la mancata possibilità di ricevere l’atto.
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