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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9662/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano del 01/03/2022 che ha rideterminato in 11 mesi la pena per continuazione tra reati (capo Q e M): (1) censura sull'individuazione del "reato più grave" assunto a base del nuovo computo (la Corte d'appello avrebbe scelto il reato accertato con la sentenza del 20/06/2017 anziché quello indicato dal GUP), con conseguente illegittima determinazione degli aumenti per continuazione; (2) censura sulla misura della diminuzione per il rito abbreviato applicata al reato contravvenzionale ex art. 184 TUF, comma 3-bis, ritenuta di un terzo anziché della metà prevista dall'art. 442, comma 2 c.p.p. (novellato dalla legge 23/06/2017, n.103).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte vertono su questioni non consentite e non rientravano nel perimetro del giudizio di rinvio: le questioni criticate non erano state dedotte nel precedente ricorso per cassazione (o non erano state inserite nel giudizio di rinvio) e sono quindi precluse. La Corte ha richiamato la distinzione tra "pena illegale" e vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio; ha ritenuto inammissibile anche il motivo relativo alla misura della diminuente per il rito abbreviato per preclusione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - art. 184

    Individua il reato contravvenzionale (disciplina del mercato finanziario) contestato; la sentenza discute l'applicazione della diminuzione per il rito abbreviato a tale contravvenzione

  • codice penale - art. 416

    Norma sull'associazione a delinquere, rilevante ai fini della determinazione della pena e degli aumenti per continuazione

  • codice penale - art. 81

    Principio sul cumulo materiale delle pene e limite del triplo: richiamato quale vincolo alla determinazione della pena

  • codice di procedura penale - art. 442, comma 2

    Norma che disciplina la diminuzione della pena per il rito abbreviato; la novella del 23/06/2017 è al centro della disputa sulla misura applicabile (metà vs un terzo)

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 442 c.p.p. incidendo sulla misura della diminuzione per il rito abbreviato; la Corte rileva che il ricorrente non aveva invocato lo ius superveniens nel precedente ricorso

  • codice di procedura penale - art. 616

    Norma che prevede conseguenze economiche in caso di inammissibilità, applicata per liquidare le spese e la somma alla Cassa delle ammende

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 23, comma 8

    Disposizione richiamata per la trattazione scritta del ricorso e l'acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero

  • Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022 (Savini)

    "Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale."

    Giurisprudenza che distingue errori di applicazione della diminuente (configurati come pena illegittima quando la pena resta nei limiti edittali) rispetto alla nozione più rigorosa di pena illegale; la Corte ha ritenuto però la questione preclusa perché non sollevata in precedenza

  • Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019 (Scanferla) e altra giurisprudenza riferita

    Principio secondo cui il giudice che ridetermina la pena per continuazione deve scorporare i reati unificati, individuare il reato più grave e poi operare autonomi aumenti per i reati satellite; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia osservato correttamente tale procedimento, ma ha comunque ritenuto la censura preclusa in cassazione

Massime di principio

  • Su rinvio dalla Cassazione il giudice del rinvio non può affrontare questioni che non sono state dedotte nel ricorso per cassazione e non rientrano nel perimetro dell'annullamento: tali questioni sono precluse e rendono il motivo inammissibile.
  • Nella determinazione della continuazione tra reati già unificati, il giudice deve prima scorporare i reati riuniti, individuare il reato più grave e poi calcolare gli aumenti per i reati satellite; la scelta diversa può essere censurata ma la censura deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di legittimità.
  • Differenziazione tra "pena illegale" e "pena illegittima": errori che non travalicano i limiti edittali (es. misura della diminuente applicata erroneamente) possono configurare una pena illegittima e non una pena illegale; ciò ha rilievo procedurale in termini di ammissibilità dei motivi.
  • Se si intende contestare l'applicazione di norme sopravvenute (ius superveniens) o la misura della diminuente per il rito abbreviato, tali questioni devono essere sollevate tempestivamente nel ricorso a evitare la preclusione.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile si applicano spese processuali e può essere disposta una somma a titolo di ammenda (es. 3.000 euro) salvo prova di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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