Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14584/2026 del 17/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una società cooperativa, di due intimazioni di pagamento relative a tre cartelle di pagamento che l’agente della riscossione aveva tentato di notificare via PEC all’indirizzo risultante dagli atti. I tentativi erano andati a vuoto per l’esito "indirizzo non valido"; l’agente aveva quindi proceduto al deposito telematico degli atti nell’area riservata di InfoCamere e alla pubblicazione dell’avviso sul sito. La Corte di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente; la Corte di secondo grado aveva respinto sia l’appello dell’Agenzia delle Entrate sia l’appello incidentale della società, ritenendo che l’amministrazione non avesse prodotto la raccomandata informativa con avviso di ricevimento e che, dopo l’esito negativo della notifica PEC, avrebbe dovuto verificare nuovamente l’indirizzo PEC o utilizzare il servizio postale. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia denunciava violazione dell’art. 7-quater del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato, e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che: la notifica si perfeziona con il deposito telematico e il decorso di quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso su InfoCamere; la raccomandata informativa è solo un adempimento successivo e non richiede prova della ricezione; non vi era obbligo di ulteriori verifiche dell’indirizzo PEC né di rinnovo della notifica via posta ordinaria. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto infondato il ricorso perché, pur non essendo necessaria la prova della ricezione della raccomandata informativa, resta comunque necessario, in caso di contestazione, provare la sua spedizione, onere non assolto nel caso di specie.

La decisione

La Corte ha chiarito che, nelle notifiche di atti impositivi a mezzo PEC secondo l’art. 60, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973, quando l’indirizzo del destinatario risulti invalido o inattivo, la notifica si perfeziona con il deposito telematico nell’area riservata di InfoCamere, la pubblicazione dell’avviso e il decorso di quindici giorni; non è invece necessaria la prova della ricezione della raccomandata informativa. Tuttavia, la spedizione di tale raccomandata è un adempimento comunque necessario e, se contestata, deve essere provata dall’amministrazione. Poiché nel caso concreto non era stata fornita tale prova, la Corte ha respinto il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 7-quater d.l. 22/10/2016 n. 193 conv. in l. 1/12/2016 n. 225

    ha modificato l’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 introducendo la disciplina speciale della notificazione via PEC e, in caso di indirizzo invalido o inattivo, del deposito telematico su InfoCamere con successiva raccomandata informativa

  • art. 60 d.P.R. 29/09/1973 n. 600

    la notificazione degli atti alle imprese e ai professionisti può avvenire via PEC; se l’indirizzo è invalido o inattivo, si procede con deposito telematico e pubblicazione dell’avviso su InfoCamere; la notifica si perfeziona per il destinatario decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, mentre la raccomandata informativa deve essere inviata ma non occorre provarne la ricezione

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare la spedizione della raccomandata informativa, in caso di contestazione, grava sull’amministrazione finanziaria

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo PEC degli atti impositivi alle società, quando l’indirizzo del destinatario risulti invalido o inattivo, il perfezionamento per il destinatario avviene tramite deposito telematico su InfoCamere, pubblicazione dell’avviso e decorso del termine di quindici giorni, secondo la disciplina speciale vigente.
  • La raccomandata informativa prevista dalla disciplina delle notifiche via PEC non richiede, ai fini della validità della notifica, la prova della sua ricezione; è però necessario provare la sua spedizione se la circostanza sia contestata in giudizio.
  • L’amministrazione finanziaria che invochi la regolarità della notificazione deve assolvere l’onere di dimostrare gli adempimenti prescritti dalla norma speciale, in particolare la spedizione dell’avviso informativo, non essendo sufficiente la sola allegazione del deposito telematico.
  • In presenza di esito negativo della notifica via PEC per indirizzo non valido, non è automaticamente imposto un ulteriore controllo dell’indirizzo o il ricorso al servizio postale se la procedura speciale prevista dalla legge è stata seguita; il punto decisivo resta la prova degli adempimenti effettivamente prescritti dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.