Cassazione Civile, Sentenza n. 20344/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il medico Tancredi Nella aveva chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'ACISMOM di versare i contributi al Fondo Speciale ENPAM per gli specialisti ambulatoriali per il periodo di lavoro prestato presso i Centri Antidiabetici gestiti dall'ACISMOM, ovvero il risarcimento equivalente. L'ACISMOM sosteneva che, essendo il rapporto libero-professionale e non un rapporto di convenzione individuale con il SSN, i versamenti effettuati al Fondo generale ENPAM erano sufficienti e che non sussisteva l'obbligo verso il Fondo Speciale, contestando altresì l'applicabilità dei Regolamenti ENPAM e degli ACN
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i motivi di ricorso (primo, secondo, terzo, quarto e sesto) ritenendo che: a) l'ACISMOM e le sue strutture sanitarie sono equiparate, ai fini dell'integrazione col SSN, alle strutture pubbliche (richiamando l'Accordo 21/12/2000 ratificato con L.157/2003 e il D.P.C.M. 16/10/1987); b) tuttavia l'iscrizione e l'obbligo contributivo al Fondo Speciale ENPAM per gli specialisti ambulatoriali non scatta automaticamente per il solo fatto che la struttura sia convenzionata con il SSN: è necessario che il rapporto professionale del singolo medico sia regolamentato in modo conforme alle norme dell'Accordo Collettivo Nazionale (art.48 L. 833/78) o che risulti concretamente l'applicazione di tali accordi. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché accerti concretamente la natura dei rapporti del medico e l'applicazione degli ACN e, in base a ciò, decida sull'obbligo contributivo. La Corte di legittimità ha anche disposto che la Corte di merito regoli le spese del giudizio di cassazione
Norme richiamate
legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 48
garantisce "uniformità di trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale"
L'art. 48 definisce il trattamento uniforme per il personale in regime di convenzione; la Corte lo collega alla disciplina previdenziale degli specialisti ambulatoriali e ne individua il ruolo nell'indirizzare l'applicabilità degli ACN e dei contributi al Fondo Speciale ENPAM
D.P.C.M. 16 ottobre 1987
Stabilisce l'equiparazione, anche ai fini previdenziali, delle strutture dell'ACISMOM alle strutture ospedaliere pubbliche italiane, consentendo l'integrazione con il SSN
d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 4 co. 13
Conferma il criterio di integrazione delle strutture esterne con il servizio sanitario nazionale e la necessità di accordi per la regolazione dei rapporti con enti extraterritoriali; è richiamato per giustificare l'applicabilità dell'ordinamento sanitario italiano alle strutture ACISMOM
Legge n. 157/2003 (ratifica Accordo 21/12/2000)
Accordo del 21 dicembre 2000 ratificato con L. 157/2003
Ratifica l'accordo che integra l'ACISMOM nel sistema sanitario italiano, confermando l'equiparazione delle sue strutture e la soggezione all'ordinamento sanitario statale/regionale
Regolamento ENPAM (art. 1 e commi rilevanti)
Stabilisce che l'iscrizione al Fondo Speciale per gli specialisti ambulatoriali è prevista per i medici con "rapporto professionale con gli Istituti del SSN comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti" e rinvia alla necessità che gli accordi per la regolamentazione del rapporto recepiscano le norme dell'ACN di cui all'art. 48 L. 833/78; la Corte interpreta il termine "rapporto professionale" come da collegare concretamente all'applicazione degli ACN
Riferimento alla possibilità di liquidare il danno equivalente come rendita vitalizia; citato nella domanda del ricorrente come alternativa al versamento contributivo
Massime di principio
- L'equiparazione di una struttura sanitaria di ordine internazionale o privata al SSN (ex D.P.C.M. e accordi internazionali ratificati) rende possibile l'applicazione della normativa previdenziale italiana, ma non comporta automaticamente l'iscrizione dei singoli medici ai Fondi speciali senza verificare la natura concreta del rapporto professionale
- Perché scatti l'obbligo di contribuzione al Fondo Speciale ENPAM per specialisti ambulatoriali non basta l'esistenza di una convenzione tra struttura e SSN: è necessario che il rapporto individuale del medico sia regolamentato in conformità alle norme dell'Accordo Collettivo Nazionale previsto dall'art. 48 L. 833/78 o che risulti in concreto l'applicazione degli ACN
- La qualifica istituzionale dell'ente (anche se di diritto internazionale) non garantisce immunità giudiziale rispetto a controversie relative ad attività integrate nel SSN; il giudice italiano è competente quando l'attività si inserisce nell'ambito del servizio sanitario nazionale
- Nei casi di rapporti libero-professionali continuativi svolti all'interno di strutture convenzionate, il quadro fattuale (turnistica, modalità di inserimento organizzativo, disciplina retributiva e applicazione di ACN) è decisivo per stabilire la natura del rapporto e l'eventuale obbligo previdenziale
- In situazioni analoghe i giudici possono rinviare la questione al giudice di merito perché accerti i fatti: verificare documentazione contrattuale, applicazione degli ACN, prassi contributiva e modalità operative concrete prima di dichiarare l'obbligo di iscrizione al Fondo Speciale
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