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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20344/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il medico Tancredi Nella aveva chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'ACISMOM di versare i contributi al Fondo Speciale ENPAM per gli specialisti ambulatoriali per il periodo di lavoro prestato presso i Centri Antidiabetici gestiti dall'ACISMOM, ovvero il risarcimento equivalente. L'ACISMOM sosteneva che, essendo il rapporto libero-professionale e non un rapporto di convenzione individuale con il SSN, i versamenti effettuati al Fondo generale ENPAM erano sufficienti e che non sussisteva l'obbligo verso il Fondo Speciale, contestando altresì l'applicabilità dei Regolamenti ENPAM e degli ACN

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i motivi di ricorso (primo, secondo, terzo, quarto e sesto) ritenendo che: a) l'ACISMOM e le sue strutture sanitarie sono equiparate, ai fini dell'integrazione col SSN, alle strutture pubbliche (richiamando l'Accordo 21/12/2000 ratificato con L.157/2003 e il D.P.C.M. 16/10/1987); b) tuttavia l'iscrizione e l'obbligo contributivo al Fondo Speciale ENPAM per gli specialisti ambulatoriali non scatta automaticamente per il solo fatto che la struttura sia convenzionata con il SSN: è necessario che il rapporto professionale del singolo medico sia regolamentato in modo conforme alle norme dell'Accordo Collettivo Nazionale (art.48 L. 833/78) o che risulti concretamente l'applicazione di tali accordi. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché accerti concretamente la natura dei rapporti del medico e l'applicazione degli ACN e, in base a ciò, decida sull'obbligo contributivo. La Corte di legittimità ha anche disposto che la Corte di merito regoli le spese del giudizio di cassazione

Norme richiamate

  • legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 48

    garantisce "uniformità di trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale"

    L'art. 48 definisce il trattamento uniforme per il personale in regime di convenzione; la Corte lo collega alla disciplina previdenziale degli specialisti ambulatoriali e ne individua il ruolo nell'indirizzare l'applicabilità degli ACN e dei contributi al Fondo Speciale ENPAM

  • D.P.C.M. 16 ottobre 1987

    Stabilisce l'equiparazione, anche ai fini previdenziali, delle strutture dell'ACISMOM alle strutture ospedaliere pubbliche italiane, consentendo l'integrazione con il SSN

  • d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 4 co. 13

    Conferma il criterio di integrazione delle strutture esterne con il servizio sanitario nazionale e la necessità di accordi per la regolazione dei rapporti con enti extraterritoriali; è richiamato per giustificare l'applicabilità dell'ordinamento sanitario italiano alle strutture ACISMOM

  • Legge n. 157/2003 (ratifica Accordo 21/12/2000)

    Accordo del 21 dicembre 2000 ratificato con L. 157/2003

    Ratifica l'accordo che integra l'ACISMOM nel sistema sanitario italiano, confermando l'equiparazione delle sue strutture e la soggezione all'ordinamento sanitario statale/regionale

  • Regolamento ENPAM (art. 1 e commi rilevanti)

    Stabilisce che l'iscrizione al Fondo Speciale per gli specialisti ambulatoriali è prevista per i medici con "rapporto professionale con gli Istituti del SSN comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti" e rinvia alla necessità che gli accordi per la regolamentazione del rapporto recepiscano le norme dell'ACN di cui all'art. 48 L. 833/78; la Corte interpreta il termine "rapporto professionale" come da collegare concretamente all'applicazione degli ACN

  • Codice civile, art. 2116

    Riferimento alla possibilità di liquidare il danno equivalente come rendita vitalizia; citato nella domanda del ricorrente come alternativa al versamento contributivo

Massime di principio

  • L'equiparazione di una struttura sanitaria di ordine internazionale o privata al SSN (ex D.P.C.M. e accordi internazionali ratificati) rende possibile l'applicazione della normativa previdenziale italiana, ma non comporta automaticamente l'iscrizione dei singoli medici ai Fondi speciali senza verificare la natura concreta del rapporto professionale
  • Perché scatti l'obbligo di contribuzione al Fondo Speciale ENPAM per specialisti ambulatoriali non basta l'esistenza di una convenzione tra struttura e SSN: è necessario che il rapporto individuale del medico sia regolamentato in conformità alle norme dell'Accordo Collettivo Nazionale previsto dall'art. 48 L. 833/78 o che risulti in concreto l'applicazione degli ACN
  • La qualifica istituzionale dell'ente (anche se di diritto internazionale) non garantisce immunità giudiziale rispetto a controversie relative ad attività integrate nel SSN; il giudice italiano è competente quando l'attività si inserisce nell'ambito del servizio sanitario nazionale
  • Nei casi di rapporti libero-professionali continuativi svolti all'interno di strutture convenzionate, il quadro fattuale (turnistica, modalità di inserimento organizzativo, disciplina retributiva e applicazione di ACN) è decisivo per stabilire la natura del rapporto e l'eventuale obbligo previdenziale
  • In situazioni analoghe i giudici possono rinviare la questione al giudice di merito perché accerti i fatti: verificare documentazione contrattuale, applicazione degli ACN, prassi contributiva e modalità operative concrete prima di dichiarare l'obbligo di iscrizione al Fondo Speciale

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