Cassazione Civile, Sentenza n. 20349/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sulla contestazione dell'obbligo per ACISMOM di versare i contributi previdenziali al Fondo Speciale ENPAM per gli specialisti ambulatoriali in favore del dott. Gianluca Mattioli per il periodo 7/4/2009-23/12/2016. Il ricorrente (ACISMOM) sosteneva che il rapporto fosse una collaborazione libero professionale, con fatturazione e versamento al Fondo Generale ENPAM (quota B), e non un rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 48 L. n. 833/1978 soggetto agli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) e ai regolamenti ENPAM. L'opposta parte (Mattioli) chiedeva il riconoscimento del carattere convenzionale/assimilato del rapporto e quindi l'iscrizione e i versamenti al Fondo Speciale ENPAM. Le questioni giuridiche rilevanti riguardavano l'applicabilità dell'art. 48 L. 833/78, dei DPCM e degli accordi internazionali che equiparano le strutture ACISMOM al SSN, nonche' l'applicazione dei regolamenti ENPAM e degli ACN al caso concreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso dell'ACISMOM (motivi 1,2,3,4 e 6) cassando la sentenza della Corte d'appello e rinviando la causa a diversa composizione della Corte d'appello di Roma per un nuovo esame. La Corte ha affermato che: a) i Centri Antidiabetici gestiti dall'ACISMOM sono equiparati agli enti pubblici ospedalieri (D.P.C.M. 16/10/1987 e accordi successivi) e, dunque, rientrano tra gli istituti la cui attività può dare luogo all'obbligo contributivo verso l'ENPAM; b) tuttavia l'iscrizione al Fondo Speciale e l'obbligo di versamento si verificano solo se il "rapporto professionale" tra medico e struttura è riconducibile ai rapporti convenzionali disciplinati dall'art. 48 L. n. 833/1978 e/o se gli accordi che regolano il rapporto recepiscono le norme e le previsioni degli ACN; c) il giudice di merito non ha adeguatamente accertato in concreto la natura del rapporto intercorso fra Mattioli e i CAD (se fosse effettivamente un rapporto convenzionale o assimilabile), per cui la decisione deve essere riconsiderata. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata per nuovo esame secondo i principi indicati. La Corte ha inoltre demandato alla Corte di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48
L'art. 48 disciplina i rapporti convenzionali degli specialisti ambulatoriali e gli accordi collettivi che uniformano trattamento economico e previdenziale; la Corte ritiene che l'obbligo contributivo al Fondo Speciale ENPAM sussista solo per rapporti riconducibili a quelli disciplinati dall'art. 48 o per rapporti regolamentati da accordi che recepiscano le norme degli ACN
D.P.C.M. 16 ottobre 1987
Usato per affermare che i Centri Antidiabetici dell'ACISMOM sono equiparati, anche ai fini previdenziali, agli enti pubblici ospedalieri italiani; tale equiparazione è premessa per la possibile applicazione degli obblighi ENPAM
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 4 (e comma 13 richiamato)
Conferma il criterio di integrazione delle strutture extraterritoriali nel sistema sanitario nazionale e sostiene la funzione degli accordi internazionali nell'inquadrare l'attività sanitaria dello SMOM nel sistema italiano, giustificando la sottrazione dell'immunità per le attività sanitarie integrate
Legge 15 maggio 2003, n. 157 (ratifica Accordo 21 dicembre 2000)
Ha ratificato l'accordo che disciplina i rapporti tra Stato e ACISMOM, contribuendo a porre le strutture ACISMOM nel sistema sanitario statuale/regionale italiano e a giustificare l'applicazione di regole nazionali in materia previdenziale
Regolamento ENPAM - Fondo di previdenza per gli specialisti ambulatoriali, art. 1
Stabilisce che al Fondo Speciale sono iscritti i medici con rapporto professionale con istituti del SSN comunque denominati e che l'iscrizione si attiva se gli accordi regolamentari recepiscono le norme dell'Accordo Collettivo Nazionale; inoltre rinvia agli ACN la determinazione di misura e modalità dei contributi
Accordi Collettivi Nazionali (ACN) per gli specialisti ambulatoriali
ACN 1983, 1994, 2005, 2015 (citati)
Gli ACN disciplinano incompatibilità, trattamento economico e base di calcolo dei contributi; la loro applicazione è essenziale per l'iscrizione al Fondo Speciale: occorre che gli accordi che regolano il rapporto recepiscano le previsioni degli ACN o che risulti in concreto la loro applicazione
Massime di principio
- Se una struttura sanitaria extraterritoriale è equiparata al SSN per effetto di accordi e provvedimenti (es. D.P.C.M., accordi internazionali), essa può essere soggetta agli obblighi previdenziali italiani per il personale che opera integrato nel SSN
- L'obbligo di versamento al Fondo Speciale ENPAM per gli specialisti ambulatoriali non scatta automaticamente per il solo fatto che il medico opera in un ambulatorio convenzionato o equiparato: è necessario che il rapporto professionale sia riconducibile ai rapporti convenzionali disciplinati dall'art. 48 L. n. 833/78 o che gli accordi che regolano il rapporto recepiscano le norme degli ACN
- La qualificazione concreta del rapporto (convenzionale vs. libero-professionale fatturato) è determinante: se il rapporto è effettivamente autonomo e remunerato tramite fattura senza applicazione degli ACN, l'iscrizione al Fondo Speciale potrebbe non essere dovuta e il contributo va al Fondo Generale ENPAM
- Il giudice deve accertare nel merito la reale modalità di svolgimento del rapporto (elementi di convenzione, applicazione ACN, modalità di pagamento, vincoli di esclusività, organizzazione del servizio) prima di imporre obblighi contributivi diversi da quelli già praticati
- L'immunità internazionale dell'ente extraterritoriale non impedisce l'applicazione di norme nazionali quando l'attività svolta è integrata nel servizio sanitario nazionale in virtù di accordi che dispongono l'equiparazione
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