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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20325/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva due motivi principalmente concernenti la regolamentazione delle spese di lite adottata dalla Corte d'appello di Potenza: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d'appello compensato integralmente le competenze legali malgrado il ricorrente fosse totalmente vittorioso senza reciproca soccombenza né gravi ed eccezionali ragioni che giustificassero l'integrale compensazione; 2) vizio di motivazione e mancata motivazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riguardo alla decisione di compensare le spese "di tutti i gradi di giudizio" nonostante la Corte avesse respinto l'appello confermando la sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (vizio relativo alla regolamentazione delle spese) e ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa alle spese. In particolare la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di rinvio, se conferma la sentenza di primo grado, può provvedere solo sulle spese delle fasi d'impugnazione e non sulle spese di tutti i gradi; invece, se riforma la sentenza di primo grado, è tenuto a decidere sulle spese dell'intero giudizio di merito. Poiché la Corte d'appello aveva respinto l'appello e confermato in toto la sentenza di primo grado ma aveva comunque disposto la compensazione delle "spese di tutti i gradi di giudizio", si è determinato un errore. La Cassazione ha quindi annullato la parte impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, demandando a quella Corte anche la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Gli artt. 360, primo comma, nn. 3 e 4 C.p.c. sono stati invocati come parametri di censura per violazione di norma e per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto fondato il vizio di motivazione richiamando tali disposizioni quale base per il controllo di legittimità sulla motivazione relativa alle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    L'art. 91 disciplina la regolamentazione delle spese di lite; la censura contestava la compensazione integrale delle spese nonostante la totale vittoria del ricorrente; la Corte ha richiamato il principio che la compensazione richiede elementi specifici (reciproca soccombenza o gravi ragioni) quando non sussiste una naturale assegnazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    comma 2 richiamato nella sentenza

    L'art. 92 consente la compensazione delle spese in presenza di giustificati motivi; la Corte ha richiamato che l'applicazione integrale della compensazione è ingiustificata se manca la reciproca soccombenza o ragioni eccezionali adeguatamente motivate.

  • art. 132 c.p.c.

    Riferito in relazione al principio generale di motivazione; la censura denunciava motivazione mancante o apparente sulla decisione di compensazione delle spese.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato anch'esso in relazione ai criteri di motivazione e alla regolamentazione del procedimento civile; la Corte ha valutato la motivazione della Corte d'appello alla luce di tali disposizioni.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio che conferma la sentenza di primo grado può decidere solo sulle spese relative alle fasi d'impugnazione; non può invece regolare le spese di tutti i gradi di giudizio salvo che abbia riformato la decisione di primo grado.
  • La compensazione integrale delle spese (art. 92 c.p.c.) richiede una motivazione specifica: è giustificabile solo in presenza di reciproca soccombenza o di gravi ed eccezionali ragioni debitamente indicate nel provvedimento.
  • Se la motivazione sui criteri di ripartizione delle spese è mancante o apparente, la Cassazione può cassare la decisione limitatamente alla parte relativa alle spese e rinviare per un nuovo esame.
  • Quando si impugna in cassazione una regolamentazione delle spese incoerente con i principi di cui sopra, il ricorrente può ottenere l'annullamento parziale del provvedimento e il rinvio per la riformulazione della regolamentazione stessa.
  • La Corte di Cassazione può disporre che il giudice di rinvio decida anche sulle spese del giudizio di legittimità (cassazione) quando ciò sia opportuno in ordine alla complessiva ripartizione delle spese.

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