Cassazione Civile, Sentenza n. 20353/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Università chiedeva la restituzione di Euro 237.094,00 versati all'INPS a titolo di maggiori oneri contributivi per il personale docente relativo al periodo 2016-2020, calcolati applicando l'aliquota del 33% (prevista per il personale delle amministrazioni statali) invece della minore aliquota del 26,20% applicabile alle Università non statali fino al 31/12/2020. L'INPS ha impugnato la sentenza di merito sostenendo che l'art. 1, comma 565, della L. 178/2020, che ha parificato le aliquote a decorrere dal 1/1/2021 e ha affermato che "restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge", impedirebbe la ripetizione delle somme versate in eccesso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS e ha confermato le decisioni dei giudici di merito. Il Collegio ha ricostruito l'evoluzione normativa: fino alla L. 335/1995 le aliquote erano omogenee, poi la legge del 1995 (art. 2) ha differenziato le aliquote imponendo aliquote maggiori per le amministrazioni statali; per le università non statali è rimasta applicabile fino al 31/12/2020 un'aliquota complessiva del 26,20% (di cui 8,80% a carico del personale). Con l'art. 1, comma 565, L. 178/2020 le aliquote sono state parificate al 33% dal 1/1/2021. La Corte ha ritenuto che la previsione che "restano acquisite... le contribuzioni versate" non abbia funzione di precludere la ripetizione dell'indebito: essa conferma semmai l'efficacia delle contribuzioni dovute secondo la disciplina anteriore e dispone la copertura degli oneri per l'INPS. Pertanto le somme versate in eccesso dalle Università per il periodo indicato rappresentano indebito e sono ripetibili; la sentenza aveva comunque operato limitazioni dovute alla prescrizione, individuando come momento da cui il diritto poteva essere fatto valere l'1/1/2021. La Cassazione ha inoltre compensato le spese tra le parti.
Norme richiamate
art. 4, L. 29 luglio 1991, n. 243
"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso le università non statali si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato..."
Disciplina la possibilità di applicare ai professori/ricercatori delle università non statali la disciplina del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato; il secondo comma stabilisce la contribuzione complessiva (ritenuta a carico del personale + contributo a carico dell'università) che, come chiarito, è stata interpretata come la base per determinare l'aliquota inferiore (26,20%) applicabile fino al 2020.
art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335
"Con effetto dal 1 gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato... Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione... per un'aliquota di finanziamento... complessivamente pari a 32 punti percentuali..."
Ha differenziato le aliquote di contribuzione prevedendo un incremento per le amministrazioni statali (poi elevato al 33%), lasciando distinte le aliquote per le amministrazioni statali e per le categorie il cui trattamento è a carico del bilancio dello Stato; ciò ha determinato la diversità tra aliquote statali e non statali fino al 2021.
art. 1, comma 565, L. 30 dicembre 2020, n. 178
"Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, per i professori e i ricercatori delle università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza è pari a quella in vigore..."; "restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge"
Parifica le aliquote a decorrere dal 1/1/2021 (33%) ma, secondo la Corte, la clausola che conferma l'efficacia delle contribuzioni pregresse non impedisce la ripetizione dell'indebito: essa attesta l'efficacia delle contribuzioni dovute secondo la disciplina anteriore e dispone la copertura degli oneri per l'INPS, senza escludere azioni restitutorie per somme versate in eccesso.
Circolare INPS n. 81/2021
"l'aliquota del 32% non aveva trovato generalizzata applicazione..." e precisazioni operative sull'applicazione dell'aliquota del 33% dal 2021
Ha fornito chiarimenti interpretativi e di applicazione dell'art. 1, comma 565, L. 178/2020, confermando che dal 1/1/2021 l'aliquota è il 33% per tutte le università non statali legalmente riconosciute e richiamando la persistenza di aliquote diverse fino al 2020.
Massime di principio
- La parificazione delle aliquote dal 1/1/2021 (L. 178/2020) non comporta automaticamente l'impossibilità di richiedere la restituzione di versamenti effettuati anteriormente purché tali versamenti siano effettivamente indebiti rispetto alla disciplina allora applicabile.
- La formula normativa che dichiara che "restano acquisite... le contribuzioni versate" va interpretata come conferma dell'efficacia contributiva dei versamenti preesistenti e come previsione della copertura degli oneri a carico dello Stato/INPS, non come norma che estingue o preclude i diritti di ripetizione dell'indebito.
- In casi simili è necessario ricostruire l'esatta evoluzione normativa e verificare se e quando il soggetto istante abbia potuto acquisire la consapevolezza dell'indebito: tale momento può influire sulla decorrenza della prescrizione e sul periodo effettivamente ripetibile.
- Prima di proporre domanda di ripetizione è utile documentare l'origine delle richieste o degli atti amministrativi che hanno indotto al versamento e verificare la corretta applicazione dell'aliquota vigente nel periodo, nonché considerare la possibilità di accordi o transazioni con l'INPS tenendo conto dei rischi processuali e della copertura prevista dalla norma del 2020.
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