Cassazione Civile, Sentenza n. 20331/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'ACISMOM impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta obbligata al versamento dei contributi previdenziali al Fondo Speciale ENPAM per gli specialisti ambulatoriali in favore della Dr.ssa Cruciani. L'ACISMOM sosteneva, in sintesi: 1) il rapporto con la dottoressa era di collaborazione libero-professionale (pagamento con fattura) e non un rapporto in regime di convenzione ai sensi dell'art. 48 L. n. 833/78; 2) in assenza di un atto formale di recepimento o di mandato non potevano applicarsi al suo rapporto i Regolamenti ENPAM e gli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) per gli specialisti ambulatoriali; 3) si contestava altresì la confusione tra equiparazione delle strutture gestite dall'ACISMOM alle strutture pubbliche e l'automatica equiparazione dei rapporti di lavoro del personale, nonché questioni connesse al diritto internazionale e all'immunità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso (primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo nei limiti esposti) e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame. Principali conclusioni della Corte: 1) l'ACISMOM va considerata equiparata alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai fini della normativa sanitaria (cfr. D.P.C.M. 16/10/1987 e accordi internazionali), per cui non opera qui l'immunità assoluta; 2) tuttavia l'iscrizione e l'obbligo contributivo al Fondo Speciale ENPAM per gli specialisti ambulatoriali non si applicano automaticamente a tutti i rapporti di lavoro prestati presso strutture equiparate: è necessario che il rapporto professionale del medico sia regolamentato da accordi che recepiscano le norme dell'Accordo Collettivo Nazionale unico di cui all'art. 48 L. 23/12/1978 n. 833 (ovvero che in concreto sia accertata l'applicazione degli A.C.N.); 3) la Corte ha rilevato che nel caso di specie non è stato adeguatamente accertato il concreto atteggiarsi del rapporto tra la Dr.ssa Cruciani e l'ACISMOM (se fosse assimilabile a rapporto in convenzione/accoglimento degli ACN), per cui l'estensione automatica dell'obbligo contributivo è errata. Conseguenza: rinvio alla Corte d'appello per verificare in fatto e diritto se, per il periodo indicato, il rapporto rientrasse nelle ipotesi che comportano iscrizione al Fondo Speciale ENPAM e relativo versamento dei contributi.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1978 n. 833 (art. 48)
L'art. 48 disciplina i rapporti convenzionali degli specialisti con il SSN; la Corte interpreta che l'iscrizione al Fondo Speciale ENPAM richiede che il rapporto professionale sia riconducibile ai rapporti disciplinati dall'art. 48 o che gli accordi che regolano il rapporto recepiscano le norme dell'Accordo Collettivo Nazionale unico previsto dall'art. 48
D.P.C.M. 16 ottobre 1987
equiparazione strutture SMOM
Stabilisce l'equiparazione delle strutture gestite dall'ACISMOM alle strutture ospedaliere pubbliche italiane; la Corte conferma che tale equiparazione giustifica l'applicazione dell'ordinamento sanitario italiano e la giurisdizione nazionale
Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (art. 4, comma 13)
Rilevato come quadro normativo che promuove l'integrazione delle strutture estere/equivalenti con il SSN; contribuisce a fondare la giurisdizione e l'applicabilità di regole nazionali per le strutture integrate
Legge 21 dicembre 2000, ratificata con L. 157/2003
Accordo del 21 dicembre 2000
Accordo Stato-ACISMOM che inserisce l'ACISMOM nel sistema di integrazione con il SSN; la Corte lo ritiene coerente con l'equiparazione e la regolazione del rapporto con le strutture sanitarie italiane
Regolamento ENPAM per il Fondo speciale degli specialisti ambulatoriali (1976/1983)
Prevede l'iscrizione al Fondo Speciale per i medici che hanno 'rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati' e rinvia alla determinazione dei contributi e delle modalità di versamento all'Accordo Collettivo Nazionale (art. 48 L. 833/78); la Corte interpreta che l'iscrizione richiede rapporti regolamentati in ossequio agli A.C.N.
Accordi Collettivi Nazionali (ACN) per specialisti ambulatoriali (1983, 1994, 2005, 2015)
Gli ACN disciplinano misura dei contributi e modalità operative (es. art. 37 su misura contributi). La Corte considera decisivo verificare l'applicazione concreta degli ACN per configurare l'obbligo contributivo al Fondo Speciale
Costituzione (art. 39)
Richiamata dall'ACISMOM in ordine alla libertà sindacale e ai mandati degli enti firmatari degli ACN; la Corte non ritiene decisiva la censura in mancanza di un'istruttoria adeguata sul punto
Disposizioni processuali richiamate (art. 360 c.p.c.)
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma di riferimento per i motivi di cassazione invocati (violazione di norme di diritto e falsa applicazione)
Massime di principio
- L'equiparazione di una struttura (es. ACISMOM) alle strutture del SSN consente l'applicazione dell'ordinamento sanitario italiano e la giurisdizione nazionale, ma non produce automaticamente l'iscrizione dei singoli professionisti ai Fondi Speciali previdenziali senza verifica del contenuto del rapporto individuale
- L'iscrizione e l'obbligo contributivo al Fondo Speciale ENPAM per gli specialisti ambulatoriali dipendono dalla natura del rapporto tra il medico e l'istituto: è necessario che il rapporto sia disciplinato da convenzione o da accordi che recepiscano le norme dell'Accordo Collettivo Nazionale di cui all'art. 48 L. 833/78
- La circostanza che la struttura sia convenzionata o equiparata con il SSN è un elemento rilevante ma non decisivo: occorre accertare in concreto se il rapporto del singolo professionista fosse effettivamente regolato secondo gli A.C.N. (modalità di retribuzione, obblighi, regime giuridico)
- In presenza di controversie simili, il giudice deve procedere a un accertamento fattuale puntuale circa l'effettiva applicazione degli ACN e la qualificazione giuridica del rapporto (convenzione vs. collaborazione libero-professionale), prima di dichiarare l'obbligo contributivo
- La distinzione tra versamenti al Fondo previdenza generale (per liberi professionisti) e al Fondo Speciale (per convenzionati/accreditati) è sostanziale: verificare quale fondo è stato utilizzato finora e se la rimodulazione è giustificata da un diverso inquadramento del rapporto
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