Cassazione Civile, Sentenza n. 20333/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il dott. Salvatore Canzoniero aveva convenuto in giudizio l'ACISMOM per ottenere l'iscrizione e il versamento dei contributi previdenziali al Fondo Speciale ENPAM per gli specialisti ambulatoriali per le prestazioni rese nei Centri Antidiabetici gestiti dall'ACISMOM (periodo 12/12/2003 - 06/03/2020). Canzoniero sosteneva che la sua collaborazione libero-professionale dovesse essere qualificata, ai fini previdenziali, come prestazione resa in ambulatori convenzionati con il SSN e quindi soggetta all'art. 48 L. n. 833/1978 e agli Accordi Collettivi Nazionali (ACN), con obbligo di iscrizione al Fondo Speciale ENPAM. L'ACISMOM contestava, sostenendo che i rapporti fossero di libera professione (fatturazione, autonomia) e che i contributi fossero stati regolarmente versati alla quota B del Fondo generale ENPAM, senza obbligo verso il Fondo Speciale. Il Tribunale di Roma accolse parzialmente il ricorso (contributi non prescritti dal 01/10/2016 al 06/03/2020; risarcimento per credito prescritta), la Corte d'Appello di Roma rigettò l'appello dell'ACISMOM e confermò l'obbligo contributivo in favore del Fondo Speciale ENPAM, ritenendo tra l'altro che i Centri Antidiabetici dell'ACISMOM fossero equiparati, anche a fini previdenziali, alle strutture del SSN. L'ACISMOM ricorse in Cassazione lamentando violazioni riferite all'applicabilità dell'art. 48 L. 833/78, del D.P.C.M. 16/10/1987, del d.lgs. n. 502/92, degli Accordi Collettivi e dei Regolamenti ENPAM nonché violazione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto il ricorso (motivi 1, 2, 3, 4 e 6) ritenendo che sussistano errori di diritto nella valutazione compiuta dalla Corte d'appello circa l'automatico sorgere dell'obbligo contributivo verso il Fondo Speciale ENPAM. La Suprema Corte ha chiarito il principio secondo cui l'iscrizione e l'obbligo di versamento al Fondo Speciale per gli specialisti ambulatoriali richiedono, oltre all'equiparazione dell'istituto gestore alle strutture del SSN, che i rapporti professionali dei medici siano effettivamente regolamentati da accordi che recepiscano le norme dell'Accordo Collettivo Nazionale di cui all'art. 48 L. n. 833/1978 oppure che sia accertata concretamente l'applicazione degli ACN. Poiché la Corte d'appello non ha effettuato l'accertamento concreto circa la natura del rapporto (convenzionale/assimilato o effettiva libera professione senza applicazione degli ACN), la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi indicati. La Corte ha altresì disposto che la Corte del rinvio regoli le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 48 legge 23 dicembre 1978 n. 833
non fornita testualmente nella sentenza qui descritta
L'art. 48 costituisce il riferimento per l'applicazione uniforme degli Accordi Collettivi Nazionali agli specialisti che operano in ambulatori dipendenti da enti o istituti convenzionati con la Regione; la Corte ha ritenuto che l'obbligo contributivo verso il Fondo Speciale ENPAM possa riferirsi solo ai rapporti riconducibili ai rapporti 'convenzionali' o disciplinati dagli ACN richiamati dall'art. 48
D.P.C.M. 16 ottobre 1987
richiamato ma non citato testualmente
Il D.P.C.M. equipara, anche ai fini previdenziali, i Centri Antidiabetici dell'ACISMOM alle strutture ospedaliere pubbliche italiane; tale equiparazione costituisce presupposto per verificare l'applicabilità delle norme previdenziali tipiche del SSN
d.lgs. n. 502/1992 (art. 4, comma 13 e art. 2 comma 1 richiamati)
art. 4, comma 13 citato nei motivi
Il decreto e la normativa di raccordo (e i successivi accordi internazionali) disciplinano l'integrazione delle strutture extraterritoriali nel sistema sanitario italiano; la Corte ricorda che l'Accordo del 2000 (ratificato con L.157/2003) ha fatto rientrare le strutture dell'ACISMOM nell'ordinamento sanitario statuale/regionale, rafforzando l'integrazione con il SSN
Legge n. 157/2003 (ratifica Accordo 21 dicembre 2000)
Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato con legge n. 157/2003
L'Accordo/ratifica confermano che l'ACISMOM, nella gestione di strutture sanitarie, è soggetta all'ordinamento sanitario statuale/regionale e può essere equiparata alle strutture pubbliche, con implicazioni anche previdenziali
Regolamenti ENPAM (1976 e 1983) e Regolamento Fondo Speciale
art. 1 commi 1-3 del Regolamento del Fondo richiamati
I Regolamenti ENPAM prevedono la distinzione fra Fondo generale e Fondi speciali e collegano l'iscrizione al Fondo Speciale alla sussistenza di rapporti professionali con istituti del SSN "comprendenti" l'applicazione delle norme dell'ACN; la determinazione delle misure contributive è rimessa agli ACN
Accordi Collettivi Nazionali per gli specialisti ambulatoriali (ACN, vari anni)
ACN del 1983 e richiamo ad ACN 1994, 2005, 2015 nella discussione
Gli ACN disciplinano i rapporti convenzionali e le regole retributive e contributive (misura dei contributi, base di calcolo); la Corte indica che l'obbligo ENPAM nasce quando gli accordi di regolamentazione del rapporto recepiscono le norme dell'ACN
Costituzione (art. 39; art. 24; art. 101 c.p.c. invocati nei motivi)
citati nei motivi di ricorso
Le censure dell'ACISMOM hanno richiamato la libertà sindacale (art.39) e il diritto di difesa/procedura (art.24 e art.101 c.p.c.), ma la Corte ha ritenuto assorbite o non decisive le contestazioni processuali qui sollevate
Cassazione e giurisprudenza richiamata (es. Cass. SS.UU. n.11513/2012, n.960/1989, SU 2755/2006, SU 18481/2010)
richiamate nelle motivazioni
La Corte utilizza la giurisprudenza consolidata per affermare che l'immunità internazionale dell'ACISMOM non si estende alle attività sanitarie svolte sul territorio nazionale e per inquadrare l'ACISMOM nell'assetto di integrazione con il SSN
Massime di principio
- L'equiparazione dell'ente gestore (anche se extraterritoriale o speciale) alle strutture del SSN è un presupposto necessario ma non sufficiente: per l'obbligo di versamento al Fondo Speciale ENPAM occorre verificare che il rapporto professionale del medico sia disciplinato da accordi che recepiscano le norme dell'ACN richiamate dall'art. 48 L. n. 833/78 o che in concreto gli ACN siano applicati
- L'immunità internazionale di enti extraterritoriali (es. SMOM/ACISMOM) non tutela le attività sanitarie esercitate sul territorio nazionale rispetto all'applicazione delle norme del sistema sanitario e previdenziale italiano quando siano poste in integrazione con il SSN
- La qualificazione del rapporto (convenzionale/assimilato vs libera professione autonoma) dipende dall'accertamento concreto delle modalità di svolgimento: fatturazione, vincolo di esclusività, applicazione di tariffe/discipline previste dagli ACN, modalità di reclutamento dei pazienti (tramite SSN) e dell'effettiva integrazione nel percorso assistenziale
- Dal punto di vista probatorio, in casi analoghi il datore/ente che contesta l'obbligo contributivo deve dimostrare che il rapporto si è svolto come libera professione senza l'applicazione degli ACN; viceversa chi chiede il versamento deve dimostrare l'esistenza di regolamentazioni/accordi che recepiscono o applicano gli ACN
- La giurisdizione del giudice nazionale si conserva per le controversie relative a rapporti di lavoro e obblighi previdenziali derivanti da attività sanitarie svolte sul territorio, anche se il prestatore o l'ente è extraterritoriale
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