Cassazione Civile, Ordinanza n. 05775/2025 del 04/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario autostradale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento e contestazione emesso dalla Provincia per l’asserita occupazione abusiva, senza concessione provinciale e senza pagamento del relativo canone COSAP per l’anno 2013, dello spazio sovrastante una strada provinciale mediante struttura sopraelevata costituita da un pontone autostradale. La società concessionaria aveva impugnato il verbale davanti al TAR; il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ma il Consiglio di Stato, con sentenza interlocutoria, aveva affermato la giurisdizione amministrativa e rimesso la causa al primo giudice. Definito il merito, il Consiglio di Stato aveva poi accolto il ricorso della società e annullato il verbale, ritenendo che l’occupazione realizzata tramite l’infrastruttura autostradale non rientrasse nel regime ordinario del COSAP. La Provincia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la fattispecie riguardasse solo una sanzione pecuniaria e che non esistesse alcun potere ripristinatorio; (2) ulteriore difetto di giurisdizione, perché la misura ripristinatoria della rimozione sarebbe accessoria e prevista per altre fattispecie non pertinenti; (3) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di canoni di occupazione di spazi e aree pubbliche, oltre a dedotta invasione della sfera legislativa per avere il Consiglio di Stato escluso la debenza del canone e, in sostanza, creato una disciplina di esenzione non prevista dall’ordinamento. La società resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività e per mancata impugnazione tempestiva della sentenza del Consiglio di Stato del 2019, oltre a contestare nel merito le doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tardivi e quindi coperti da giudicato i primi due motivi, perché rivolti contro la sentenza del Consiglio di Stato del 2019, che affermava la giurisdizione amministrativa ed era autonomamente e immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione; non essendo stata impugnata nei termini, quella decisione era passata in giudicato. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha respinto nel merito: ha osservato che la domanda originaria mirava all’annullamento del verbale di contestazione dell’abusività dell’occupazione, e che l’affermazione del Consiglio di Stato sulla non debenza del COSAP era solo conseguenza argomentativa della ritenuta inesistenza dell’obbligo di concessione, non uno sconfinamento nella giurisdizione del giudice ordinario né una creazione normativa. Ha inoltre escluso che vi fosse eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa, trattandosi di interpretazione del quadro normativo vigente. La Provincia è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 63, comma 2, lett. g-bis, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
È richiamato come base del potere sanzionatorio provinciale in materia di occupazione abusiva e COSAP, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché i primi motivi sono dichiarati inammissibili per tardività.
art. 50, comma 1, Regolamento provinciale COSAP della Provincia di Teramo
La Corte rileva che la norma è stata interpretata dal Consiglio di Stato nel senso di distinguere tra occupazione sine titulo e installazione abusiva di manufatti, ma precisa che ogni eventuale errore interpretativo non integra eccesso di potere giurisdizionale.
È citato per la rimessione della causa al primo giudice dopo l’affermazione della giurisdizione amministrativa da parte del Consiglio di Stato.
La Corte afferma che non osta all’impugnazione immediata della sentenza d’appello che definisce il giudizio dinanzi al giudice di appello e rimette la causa al primo giudice; tale sentenza è definitiva e autonomamente ricorribile.
La giurisdizione va determinata in base al petitum sostanziale, ossia alla reale natura della controversia e alla causa petendi, non alla mera prospettazione della parte.
art. 111, comma 8, Cost.
Consente il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, ma non copre gli errori di interpretazione della legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2012
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2012
È richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sentenza che riforma la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice a quo è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione; se non impugnata nei termini, passa in giudicato.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rilevano il petitum sostanziale e la causa petendi, non la sola qualificazione formale data dalla parte alla domanda.
- Il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione non può essere usato per contestare il merito dell’interpretazione normativa compiuta dal giudice speciale: l’errore ermeneutico non coincide con eccesso di potere giurisdizionale.
- L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa ricorre solo se il giudice speciale crea una norma inesistente, non quando interpreta in modo estensivo o analogico disposizioni esistenti.
- Le affermazioni del giudice sul canone possono essere considerate meri argomenti conseguenziali se la decisione poggia principalmente sulla negazione del presupposto dell’occupazione abusiva o dell’obbligo concessorio.
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