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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12741/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso IVA per l’anno d’imposta 2014. La società originaria, cessata e poi in liquidazione, aveva presentato dichiarazione IVA con esposizione di un credito d’imposta pari a 33.907 euro, chiedendone il rimborso dopo lo scioglimento. Le spese portate in detrazione riguardavano compensi a un ingegnere per prestazioni professionali preliminari alla realizzazione di un impianto fotovoltaico che la società intendeva installare. Il progetto non venne poi realizzato perché l’area destinata ai lavori fu sottoposta a sequestro; al momento del dissequestro, secondo quanto ritenuto in fatto dal giudice di merito, le condizioni di mercato erano mutate e l’attività non sarebbe stata più remunerativa. L’Agenzia delle Entrate ha ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 38 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che il diritto alla detrazione e quindi al credito IVA spettasse solo se il mancato svolgimento dell’attività dipendesse da circostanze estranee alla volontà dell’imprenditore, e che la CTR avesse esteso indebitamente tale principio al caso concreto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell’Agenzia perché fondata su una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. La CTR aveva infatti accertato che le spese erano inerenti a un’attività preparatoria effettivamente programmata e che l’omesso avvio dell’impresa derivava da un impedimento esterno, cioè il sequestro del terreno, non da una scelta autonoma o fraudolenta della società. Tale accertamento, insindacabile in cassazione se congruamente motivato, è stato ritenuto coerente con la giurisprudenza unionale sulla detraibilità IVA in fase preparatoria, secondo cui il diritto alla detrazione sorge quando vi è un’intenzione imprenditoriale confermata da elementi obiettivi e il mancato utilizzo del bene o servizio è indipendente dalla volontà del soggetto passivo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna alle spese di lite e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    La detrazione IVA è ammessa anche per spese di investimento e preparatorie, purché funzionali a un’attività economica programmata e non ostacolate da una scelta volontaria o fraudolenta del soggetto passivo.

  • art. 38 d.P.R. n. 633 del 1972

    Il credito IVA può essere chiesto a rimborso secondo le regole ordinarie, se il credito deriva da operazioni detraibili legate a un progetto imprenditoriale effettivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge dedotta non può tradursi in una diversa ricostruzione del fatto accertato dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, si dà atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • In materia IVA, il diritto alla detrazione sorge anche per gli acquisti e i servizi sostenuti nella fase preparatoria di un’attività economica, quando l’intenzione di esercitare l’impresa sia confermata da elementi obiettivi e le spese siano funzionali all’iniziativa programmata.
  • Il mancato avvio dell’attività non esclude la detrazione se dipende da circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo; resta invece preclusa la detrazione quando l’inerzia o l’abbandono del progetto siano riconducibili a una scelta autonoma o a finalità abusive.
  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una contestazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito, quando quest’ultimo abbia accertato l’esistenza di un impedimento esterno e l’assenza di una volontaria rinuncia all’attività.
  • Il principio di neutralità dell’IVA impone di evitare disparità tra operatori che abbiano sostenuto costi di investimento per una medesima iniziativa economica, anche se l’attività non è poi effettivamente iniziata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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