Sentenza n. 211/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1239/2024, resa tra le parti, per l’annullamento dei procedimenti di accertamento di inosservanza dell’obbligo vaccinale anti Sars Cov2, conclusi con i provvedimento del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo (n. -OMISSIS- dell’11 gennaio 2022, quanto al ricorrente -OMISSIS- – n. -OMISSIS- del 17 gennaio 2022, quanto al ricorrente -OMISSIS-) con i quale è stata disposta la sospensione dei ricorrenti dal diritto di svolgere l’attività lavorativa per inosservanza dell’obbligo vaccinale, senza retribuzione né altro emolumento, sino alla vaccinazione anti Sars Cov 2 dei medesimi e, comunque, sino al 15 giugno 2022; e delle note stesse di comunicazione; - del decreto -OMISSIS- dell’8 febbraio 2022 di assenza ingiustificata dal servizio per il periodo da ottobre a novembre 2021 emesso dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, comunicato dal Comandante Provinciale di Palermo con distinte note ai ricorrenti; e delle note stesse; - dei verbali/atti e contestazioni di “assenza ingiustificata” dal servizio redatti dall’Amministrazione in danno dei ricorrenti a partire dal 15 ottobre 2021, con i quali non è stato consentito ai ricorrenti l’accesso al luogo di lavoro perché non muniti di certificazione Covid 19; - dei procedimenti per il provvedimento giuridico di perdita di anzianità di servizio con relativa retribuzione, comunicato con nota del Comandante Provinciale di -OMISSIS-, e della nota stessa; - di tutti gli altri atti e provvedimenti dei procedimenti impugnati, preliminari e conseguenziali, noti e non noti ai ricorrenti e comunque incidenti sul rapporto di lavoro dei medesimi, ivi comprese le norme regolamentari richiamate nei provvedimenti impugnati e gli atti di diniego di accesso ai luoghi di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione I, che aveva respinto il ricorso contro i provvedimenti di sospensione dal lavoro per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, gli atti di assenza ingiustificata e le conseguenze sulla retribuzione, sulle ferie e sull'anzianità di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado deducendo, tra l'altro, discriminazione tra lavoratori vaccinati e non vaccinati, illegittimità dell'obbligo vaccinale e dei prodotti vaccinali, carenza di informazione, violazione della normativa europea e delle garanzie costituzionali in materia di salute, libertà religiosa, lavoro e non discriminazione, nonché il diritto al risarcimento del danno. Hanno inoltre censurato la perdita di anzianità di servizio e la decurtazione dei giorni di licenza ordinaria conseguenti alla sospensione lavorativa. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per riproposizione dei motivi di primo grado senza specifica critica alla sentenza. Il Collegio ha ritenuto infondata tale eccezione, poiché gli appellanti avevano criticato le conclusioni del TAR. Quanto alla perdita di anzianità e ferie, gli appellanti hanno sostenuto che l'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, quale disciplina emergenziale speciale e di stretta interpretazione, consentisse soltanto la sospensione dal lavoro senza retribuzione e non ulteriori conseguenze pregiudizievoli, non espressamente previste dalla legge. Il Collegio ha inoltre rilevato che alcune ulteriori questioni dell'appello sono potenzialmente analoghe a quelle già rimesse alla CGUE dal Consiglio di Stato nella causa C-522/2024.
La decisione
Il CGARS ha accolto il motivo relativo alla perdita di anzianità di servizio e alla decurtazione delle ferie, riformando sul punto la sentenza del TAR e annullando i provvedimenti impugnati nella parte in cui stabilivano che i giorni di sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale non concorrevano alla maturazione delle ferie e comportavano la perdita della corrispondente anzianità. Il Collegio ha distinto la disciplina dell'assenza ingiustificata per mancanza del green pass, regolata dall'art. 9-quinquies del d.l. n. 52/2021 e dal d.P.C.M. 12 ottobre 2021, dalla diversa disciplina della sospensione dal lavoro per violazione dell'obbligo vaccinale prevista dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021. Il d.P.C.M. 12 ottobre 2021 non è applicabile alla fattispecie dell'art. 4-ter, poiché la relativa base legislativa riguardava una diversa fattispecie e l'art. 4-ter non conteneva alcun rinvio al d.P.C.M. In applicazione del principio di legalità e della stretta interpretazione delle discipline emergenziali, le conseguenze dell'inadempimento vaccinale non possono essere estese analogicamente oltre quelle espressamente previste dalla legge. L'art. 4-ter prevedeva la sospensione dall'attività lavorativa, la conservazione del rapporto di lavoro e la perdita della retribuzione e degli altri compensi, ma non la perdita di anzianità né la mancata maturazione delle ferie. Per gli ulteriori motivi di appello il giudizio è stato sospeso impropriamente, ai sensi degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c., in attesa della decisione della CGUE sulle questioni pregiudiziali pendenti. Ogni ulteriore decisione di rito, merito e sulle spese è stata riservata; il giudizio potrà essere riassunto entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione della CGUE.
Norme richiamate
L'atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La disposizione è di stretta interpretazione e prevede tassativamente le conseguenze dell'inadempimento vaccinale; non consente di applicare in via amministrativa ulteriori pregiudizi, quali la perdita di anzianità e la mancata maturazione delle ferie.
Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Disciplina una fattispecie diversa, relativa all'accesso ai luoghi di lavoro con certificazione verde, e costituisce la base legislativa per l'adozione delle linee guida e del d.P.C.M. 12 ottobre 2021.
d.P.C.M. 12 ottobre 2021, allegato 1, punto 1.4
In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati [...]. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.
La disciplina non è applicabile alla sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale prevista dall'art. 4-ter d.l. 44/2021, poiché manca una norma primaria che ne autorizzi l'applicazione a tale fattispecie.
Consente, unitamente all'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio quando la decisione di una questione pregiudiziale pendente davanti ad altro giudice può incidere sulla definizione della causa.
È richiamato quale fondamento, insieme all'art. 79 c.p.a., della sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione della CGUE.
Il giudizio sospeso può essere proseguito, a cura della parte più diligente, mediante domanda di fissazione di udienza entro il termine indicato dal Collegio.
art. 73, comma 3, secondo periodo, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre al contraddittorio delle parti la possibile sospensione impropria del giudizio emersa dopo il passaggio della causa in decisione.
art. 267 TFUE
È il fondamento del rinvio pregiudiziale alla CGUE richiamato con riferimento alle questioni potenzialmente rilevanti anche nel presente giudizio.
Massime di principio
- La disciplina emergenziale che limita l'attività lavorativa e prevede conseguenze sfavorevoli per l'inadempimento di un obbligo vaccinale è di stretta interpretazione e non può essere applicata analogicamente per introdurre conseguenze ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla fonte primaria.
- Quando una norma primaria prevede, per l'inadempimento dell'obbligo vaccinale, la sospensione dal lavoro, la conservazione del rapporto e la perdita della retribuzione e degli altri compensi, l'Amministrazione non può desumerne anche la perdita dell'anzianità di servizio o la mancata maturazione delle ferie in assenza di un'espressa previsione legislativa.
- Un atto amministrativo generale adottato per disciplinare una fattispecie di assenza ingiustificata dovuta alla mancanza di certificazione verde non può essere applicato alla diversa fattispecie della sospensione dal lavoro per inosservanza dell'obbligo vaccinale, se manca una norma primaria che disponga tale estensione o rinvii all'atto stesso.
- La mera clausola contenuta nell'epigrafe del ricorso, riferita a tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti, non individua specificamente un atto impugnato né assolve all'onere di formulare le censure; l'oggetto dell'impugnazione deve risultare dalla volontà effettiva del ricorrente e dal collegamento tra petitum, causa petendi e motivi di ricorso.
- È ammissibile la sospensione impropria, anche parziale, del giudizio quando una decisione pregiudiziale della CGUE, per la sua possibile portata interpretativa generale, può incidere sulla definizione di alcuni capi della controversia, ferma restando la possibilità di decidere autonomamente le questioni non dipendenti dalla pronuncia europea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →