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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17683/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1998, emesso in applicazione dei parametri di cui all’art. 3, comma 184, L. 549/1995. Dopo un primo parziale accoglimento in CTP, un appello e un precedente giudizio di legittimità con cassazione con rinvio, la Commissione tributaria regionale, decidendo nel rinvio, annullava integralmente l’accertamento e compensava però le spese di lite senza indicare alcuna ragione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 15 D.Lgs. 546/1992 e del principio di soccombenza, sostenendo che la compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dalla legge e che, in ogni caso, la decisione avrebbe dovuto esplicitare le ragioni della compensazione. Nel ricorso era anche formulata una richiesta di condanna dell’Amministrazione per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ma in modo generico e senza chiarire se la domanda fosse stata proposta nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alle spese: ha affermato che nel giudizio tributario, anche alla luce della disciplina applicabile ratione temporis al giudizio di rinvio, la compensazione delle spese richiede comunque una motivazione, almeno desumibile dal complesso della decisione, e che nel caso concreto tale motivazione mancava del tutto. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, perché provveda nuovamente sulle spese del giudizio e anche su quelle del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., rilevando la genericità della domanda e l’assenza di una sostanziale resistenza della controparte.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 184, L. 549/1995

    norma posta a base dell’accertamento standardizzato dei redditi mediante parametri

  • art. 15 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    regola la condanna alle spese nel processo tributario; la compensazione è ammessa solo nei limiti previsti dalla legge e richiede motivazione

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato come disciplina di riferimento per la compensazione delle spese; nel testo applicabile al processo, prima delle modifiche del 2005, la compensazione per giusti motivi richiedeva adeguato supporto motivazionale

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per escludere rilevanza dell’atto di costituzione tardivo dell’Agenzia

  • art. 385 c.p.c.

    richiamato per affermare che, in caso di cassazione con rinvio, il giudice del rinvio provvede anche sulle spese

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato in relazione alla domanda di responsabilità aggravata, ritenuta generica e comunque non fondata

  • art. 26635 del 18/12/2009

    richiamata per il principio sull’unitarietà dell’accertamento standardizzato e sulla prevalenza degli strumenti più recenti

  • art. 20598/2008

    richiamata per il principio secondo cui anche nel regime previgente la compensazione per giusti motivi richiede adeguata motivazione o ragioni desumibili dalla decisione

  • art. 22793/2015

    richiamata per qualificare come mobile il rinvio dell’art. 15 D.Lgs. 546/1992 all’art. 92 c.p.c.

  • art. 1030/2008

    richiamata sul carattere mobile del rinvio dell’art. 15 D.Lgs. 546/1992

  • art. 26654/2014

    richiamata sul principio tempus regit actum per le norme processuali

  • art. 6099/2000

    richiamata sul principio tempus regit actum per le norme processuali

  • art. 21606/2021

    richiamata a supporto dell’applicazione del principio tempus regit actum a modifiche processuali rilevanti

  • art. 6590/2017

    richiamata a supporto dell’applicazione del principio tempus regit actum a modifiche processuali rilevanti

  • art. 19345/2014

    richiamata per affermare che, in caso di rinvio, le spese vanno regolate dal giudice del rinvio considerando l’esito complessivo della lite

  • art. 15506/2018

    richiamata sul potere del giudice del rinvio di regolare le spese anche contro la parte vittoriosa in cassazione

  • art. 29056/2024

    richiamata sul potere del giudice del rinvio di regolare le spese indipendentemente dall’esito dei singoli gradi

  • art. 16645/2025

    richiamata sul potere del giudice del rinvio di regolare le spese indipendentemente dall’esito dei singoli gradi

  • art. 77/2018

    richiamata per ricordare la declaratoria di illegittimità della formulazione dell’art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva ulteriori gravi ed eccezionali ragioni

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese non può essere disposta in modo apodittico: il giudice deve indicare espressamente, o comunque rendere chiaramente desumibili dalla motivazione complessiva, le ragioni che giustificano la deroga al principio di soccombenza.
  • Quando il giudizio è definito con cassazione con rinvio, la regolazione delle spese del complesso della lite spetta al giudice del rinvio, che deve applicare la disciplina processuale vigente al momento della decisione in rinvio, secondo il principio tempus regit actum.
  • La modifica delle regole sulle spese processuali, essendo di natura processuale, si applica ai processi pendenti in assenza di una diversa disciplina transitoria, salvo che l’innovazione incida in modo radicale su principi di sistema o sull’affidamento legittimo delle parti.
  • La compensazione delle spese, anche nei regimi normativi più risalenti, richiede un supporto motivazionale adeguato; tale onere può ritenersi assolto solo se le ragioni della compensazione emergono in modo inequivoco dalla decisione, ad esempio per soccombenza reciproca o per oggettive ragioni processuali o fattuali.
  • Una domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. deve essere specifica quanto al suo fondamento e al suo ambito; in difetto di allegazioni sufficienti e di concreta resistenza avversaria, non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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