Cassazione Civile, Ordinanza n. 32983/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La società concessionaria della riscossione aveva proposto opposizione allo stato passivo in sede fallimentare contro il decreto di esecutività che aveva ammesso il proprio credito tributario in parte al privilegio e, per quanto riguarda interessi e aggio, al chirografo. Il tribunale aveva ritenuto che gli interessi moratori sui ruoli fiscali non potessero fruire del privilegio per il periodo successivo all'anno in corso dalla dichiarazione di fallimento e che, inoltre, la domanda di insinuazione fosse carente perché non indicava con precisione la decorrenza degli interessi, il tasso applicato e le modalità di calcolo. Nel ricorso per cassazione la concessionaria deduceva: violazione degli artt. 54 e 93 l. fall. e 2749 c.c., sostenendo che gli interessi sono accessori del credito fiscale e che la documentazione allegata consentiva già di determinarli; violazione degli artt. 30 d.P.R. 602/1973, 2749 c.c. e 93 l. fall., perché il privilegio degli interessi dipende dalla decorrenza e non dall'indicazione del tasso; violazione delle norme sulle spese, per errata base di calcolo e per la ritenuta complessità della questione; e violazione delle regole sulle spese poste a carico dell'opponente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo errata la premessa del tribunale secondo cui gli interessi moratori del credito fiscale non sarebbero assistiti da privilegio oltre l'anno dalla dichiarazione di fallimento. Ha chiarito che il combinato disposto degli artt. 2749 c.c., 54 l. fall. e 30 d.P.R. 602/1973 consente l'estensione del privilegio agli interessi moratori anche nel periodo successivo, fino al primo riparto. Ha inoltre ritenuto che, nel caso concreto, la documentazione allegata all'insinuazione consentisse la verifica o il calcolo degli interessi, sicché non era corretta la negazione del privilegio per asserita carenza di specificazione del tasso. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma processuale per l'opposizione allo stato passivo, utilizzata come base del giudizio originario
richiamando l'art. 2749 c.c., disciplina l'estensione del privilegio agli interessi nei crediti assistiti da prelazione generale e, in caso di fallimento, fa cessare il decorso degli interessi alla data del deposito del progetto di riparto in cui il credito è soddisfatto
limita l'estensione del privilegio agli interessi dell'anno in corso e del precedente, e per gli interessi successivi fino alla vendita; nel fallimento opera come parametro richiamato dall'art. 54 l. fall.
prevede gli interessi di mora sui ruoli a decorrere dalla notifica della cartella e fino al pagamento, al tasso annualmente determinato con decreto ministeriale
richiamato come norma sulla domanda di insinuazione al passivo e sulla necessaria allegazione del credito
la riforma è richiamata per affermare la specialità della procura su foglio separato materialmente congiunto all'atto
indica il requisito della specialità della procura per il ricorso per cassazione
evocato come criterio di conservazione degli atti, per interpretare la procura nel senso utile alla sua efficacia
richiamato insieme all'art. 1367 c.c. per la conservazione degli effetti dell'atto processuale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge, parametro dei motivi di ricorso
richiamato nel motivo sulle spese di lite
richiamati per la disciplina delle spese processuali e del criterio di decisione
art. 60, commi 3 e 5, r.d.l. 1578/1933
richiamato nel motivo relativo alla liquidazione delle spese legali
art. 25, comma 2, d.P.R. 602/1973
richiamato dall'art. 30 d.P.R. 602/1973 quale termine decorso il quale maturano gli interessi di mora
Massime di principio
- Nel credito tributario ammesso al passivo fallimentare il privilegio si estende anche agli interessi moratori, non essendo corretto escluderne la prelazione solo perché maturati oltre l'anno dalla dichiarazione di fallimento; il limite temporale va ricostruito in coerenza con l'art. 54 l. fall. e con il richiamo all'art. 2749 c.c.
- Ai fini dell'ammissione al passivo con collocazione privilegiata, la domanda non deve necessariamente indicare in modo analitico ogni tasso di interesse se la documentazione prodotta consente di determinare il credito con un semplice calcolo, sulla base di dati normativi e documentali già allegati.
- Quando la legge stabilisce decorrenza, misura e criteri di calcolo degli interessi, l'assenza di una specifica contestazione sull'ammontare può rendere illegittima la negazione del privilegio fondata solo su una pretesa insufficiente specificazione della domanda.
- In sede di opposizione allo stato passivo il giudice non può sostituire alla disciplina legale del privilegio una valutazione formalistica che svuoti la protezione accordata al credito fiscale accessorio.
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