Cassazione Penale, Ordinanza n. 31360/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni di esonero. La Corte ha quindi lasciato ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per i reati contestati in materia di stupefacenti e armi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Asti nei confronti di un imputato per reati in materia di stupefacenti e armi, applicandogli la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 3.600,00 di multa. Con ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, l'imputato deduceva due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990; inoltre censurava l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze non deducibili in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate, osservando che la corte territoriale aveva motivato in modo adeguato sul diniego della lieve entità, valorizzando elementi indicativi della professionalità dell'attività di spaccio, e aveva altresì spiegato correttamente il diniego delle attenuanti generiche, con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
L'ipotesi di lieve entità richiede una valutazione complessiva del fatto, considerando mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché quantità, qualità e grado di purezza della sostanza; il riconoscimento va escluso quando anche uno solo di tali elementi deponga per una offensività non lieve.
Le circostanze attenuanti generiche sono rimesse a una valutazione di merito del giudice di appello, sindacabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici; una motivazione coerente con le emergenze processuali è insindacabile in sede di legittimità.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della lieve entità in materia di stupefacenti il giudice deve compiere una valutazione complessiva e non atomistica di tutti gli indici normativi, valorizzando congiuntamente le modalità della condotta e i dati relativi alla sostanza; la lieve entità è esclusa se anche uno solo di tali indici depone in senso contrario.
- La motivazione che nega la lieve entità è censurabile in cassazione solo se omette di considerare gli elementi normativamente rilevanti o se risulta illogica; in presenza di un percorso argomentativo completo e coerente, la decisione di merito resta insindacabile.
- Il diniego delle attenuanti generiche, quando sorretto da una motivazione congrua e aderente alle risultanze processuali, non integra di per sé un vizio deducibile in sede di legittimità.
- Il ricorso per cassazione che ripropone censure di merito non scrutinabili o manifestamente infondate è inammissibile e comporta le conseguenze economiche previste dalla legge processuale.
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