Cassazione Penale, Sentenza n. 14652/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per concorso in rapina aggravata, detenzione e porto illegale di armi, detenzione di munizionamento, illecita detenzione di segni distintivi dei Corpi di Polizia e ricettazione. Quattroventi deduceva: (1) motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, con eccessivo affidamento sulle dichiarazioni eteroaccusatorie di Antonio Amendola e mancato esame delle allegazioni difensive (menomazione alla mano destra, condizione tricologica, dichiarazioni di altri coimputati); (2) omissione di motivazione sulla recidiva nonostante esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali; (3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; (4) illegittimità della pena perché la diminuzione per il rito sarebbe stata applicata in misura inferiore al terzo previsto dalla legge.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le censure attinenti alla valutazione della prova richiedono una rivalutazione di merito, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte d'appello è coerente, esplicita e non manifestamente illogica, avendo adeguatamente valutato l'attendibilità della chiamata in correità di Amendola e i riscontri indipendenti (ruolo centrale dell'imputato, rapporti con i complici, tentativi di cancellazione delle prove, elementi individualizzanti). Sulla recidiva la Corte ha giudicato il motivo generico e carente di elementi temporali e documentativi. Le attenuanti generiche sono state escluse in ragione della pericolosità dell'imputato e della gravità delle condotte, e il motivo è stato ritenuto generico e infondato. Quanto alla dosimetria della pena, la Corte ha confermato l'applicazione dell'art. 628, quarto comma, come disciplina autonoma per le combinazioni di aggravanti speciali e ha spiegato la corretta sequenza: individuazione della pena base ai sensi dell'art. 628, aumento per recidiva nella misura massima prevista e ulteriore aumento (ridotto a un anno) per aggravanti comuni entro i limiti di legge; conclude che la determinazione complessiva della pena è corretta e legittima.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Limiti di censura in cassazione: non è consentita la rivalutazione del merito; sono impugnabili difetti della motivazione solo se consistenti nella sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali
Richiamato in relazione ai profili di motivazione; la corte verifica che la motivazione non sia contraddittoria o manifestamente illogica
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per il termine di riepilogo dei motivi di ricorso in cassazione (cfr. art. 173 disp. att.)
Norma sulla recidiva; la Corte ha applicato l'aumento per recidiva nella massima estensione prevista dall'art. 63, quadro condiviso con la valutazione della recidiva specifica e reiterata
Regole generali sugli aumenti di pena per le circostanze aggravanti; utilizzato per giustificare l'applicazione degli aumenti per recidiva e per aggravanti comuni entro i limiti previsti
art. 628, quarto comma, cod. pen.
«se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 a euro 4.000»
Disposizione autonoma e tassativa che disciplina la pena per la rapina quando concorrono più aggravanti speciali o una speciale con una comune; va interpretata letteralmente come cornice sanzionatoria di partenza
Elenca le aggravanti comuni; in concreto alcune aggravanti comuni (es. minorata difesa) sono state considerate per ulteriori aumenti dopo aver fissato la pena base ex art. 628
Circostanza contestata (concorso di più di cinque persone) valutata come aggravante comune rilevante ai fini dell'incremento sanzionatorio
Limiti entro i quali il giudice può aumentare la pena per le aggravanti comuni, richiamato come vincolo nella dosimetria aggiuntiva
art. 12, disp. prel. cod. civ.
Canone interpretativo: nel dare applicazione alla legge occorre attenersi al significato proprio delle parole e alla intenzione del legislatore; la Corte lo usa per giustificare lettura letterale dell'art. 628, quarto comma
Riferimento al rito e alla diminuzione di pena per il rito (procedura di patteggiamento/rito favorevole); contestazione sulla misura della riduzione è stata esaminata e ritenuta corretta dalla Corte
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la semplice rinnovazione della valutazione della prova: le censure che chiedono una diversa persuasione dei fatti sono, di regola, inammissibili salvo che sia dimostrata la manifesta illogicità, contraddittorietà o la completa assenza di motivazione.
- Le dichiarazioni di un collaboratore o di un chiamante in correità possono fondare la condanna se sussistono riscontri indipendenti anche logici o materiali; non è richiesto che i riscontri siano "autosufficienti", ma devono essere indipendenti e riferibili all'imputato.
- La recidiva non può essere considerata agli effetti aggravanti quando gli effetti penali del precedente titolo sono estinti per esito positivo dell'affidamento in prova; tuttavia, chi impugna deve fornire elementi chiari e temporali per dimostrarne la portata ostativa, altrimenti la censura è generica e non supera il vaglio.
- Le attenuanti generiche richiedono una motivazione puntuale e non possono essere ritenute automaticamente; la loro esclusione è legittima se motivata in relazione alla gravità del fatto e alla personalità del reo.
- Per la determinazione della pena in reati pluriaggravati (rapina con più aggravanti) l'art. 628, quarto comma, va applicato nella sua autonoma portata letterale come punto di partenza: il giudice può poi applicare, entro i limiti di legge, gli aumenti per recidiva e per le aggravanti comuni nei termini consentiti da art. 63 e art. 66.
- Le doglianze sulla determinazione numerica della pena (es. calcolo della diminuzione per il rito) richiedono una contestazione precisa degli errori di calcolo o di diritto; mere affermazioni generiche non sono sufficienti a ribaltare la dosimetria giudiziale.
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