Cassazione Civile, Ordinanza n. 30752/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medico)
La controversia
La controversia nasce dalla sospensione dall'attività assistenziale, disposta dal direttore generale di un'azienda ospedaliera nei confronti di un professore universitario che dirigeva una clinica ospedaliera, a seguito di una denuncia anonima e di articoli di stampa. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittima la sospensione per difetto di contraddittorio e di specificità delle contestazioni, con conseguente condanna dell'azienda al risarcimento del danno da lucro cessante, oltre al riconoscimento di compensi non pagati per attività intramoenia; aveva inoltre dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda dell'azienda di restituzione delle somme che il medico avrebbe indebitamente percepito. L'azienda propone ricorso principale sostenendo che la sospensione ex art. 5, comma 14, d.lgs. 517/1999 ha natura cautelare e non disciplinare, sicché non richiederebbe le garanzie tipiche del procedimento disciplinare e sarebbe sufficiente la prospettazione di gravi mancanze e un contesto di grave discredito per la struttura. Il medico resiste e propone ricorso incidentale: contesta, anzitutto, la giurisdizione ordinaria sulla pretesa restitutoria dell'azienda, sostenendo che si tratti di danno erariale devoluto alla Corte dei conti; poi censura la mancata applicazione della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. e la riduzione del lucro cessante; infine lamenta l'esclusione del danno non patrimoniale e dell'immagine, sostenendo che l'illegittima sospensione avrebbe prodotto pregiudizi morali, esistenziali e reputazionali risarcibili anche in via equitativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha confermato che, in base all'interpretazione dell'art. 5, comma 14, d.lgs. 517/1999, il provvedimento di sospensione dall'attività assistenziale è autonomo e non può essere adottato come atto meramente afflittivo senza un effettivo contraddittorio e senza una chiara esplicitazione delle gravissime mancanze contestate; pertanto è corretta la declaratoria di illegittimità della sospensione e il correlato riconoscimento del danno da lucro cessante. Ha inoltre ritenuto corretto il riparto di giurisdizione sulla domanda restitutoria dell'azienda, affermando che l'azione civile di ripetizione/risarcitoria promossa dall'amministrazione davanti al giudice ordinario è distinta dall'azione di responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti. Sono stati ritenuti inammissibili o infondati anche gli ulteriori motivi incidentali sul danno da immagine, sulla solidarietà ex art. 2055 c.c. e sul danno non patrimoniale, essendo in parte diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e in parte superati da autonome rationes decidendi. Le spese di legittimità sono state compensate e per entrambe le parti è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 5, comma 14, d.lgs. n. 517/1999
"Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il direttore generale previo parere conforme ... può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporne l'allontanamento dall'azienda"
Il potere del direttore generale è autonomo rispetto al procedimento disciplinare, ha natura non disciplinare ma non meramente discrezionale: può essere esercitato solo in presenza di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio e previo parere conforme del comitato dei garanti, con necessità di esplicitazione chiara degli addebiti e rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.
I motivi sono stati scrutinati distinguendo violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; il vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.
La censura di omesso esame del fatto è stata dichiarata inammissibile perché la decisione di appello non si era discostata dal ragionamento del primo giudice e non era stata dimostrata la diversità delle rationes tra primo e secondo grado.
La domanda di restituzione di somme indebitamente percepite dal medico è stata ricondotta alla cognizione del giudice ordinario, come azione civile autonoma rispetto all'azione contabile.
La dedotta responsabilità solidale non è stata accolta; la censura è stata ritenuta inammissibile o comunque non idonea a sovvertire il giudizio di merito sulla causazione del danno.
artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.
Il danno non patrimoniale e la sua liquidazione equitativa non sono stati riconosciuti in mancanza di elementi verificabili e per la presenza di una autonoma ratio sul difetto di riferibilità del pregiudizio all'azienda.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente incidentale a sostegno della tutela del diritto di difesa e del risarcimento, ma senza accoglimento delle relative censure.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato disposto l'obbligo, per entrambe le parti, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il provvedimento di sospensione dall'attività assistenziale dei professori universitari di area medica ex art. 5, comma 14, d.lgs. 517/1999 ha natura autonoma e non disciplinare, ma deve comunque essere adottato nel rispetto del contraddittorio, del diritto di difesa e dell'obbligo di specifica indicazione delle gravissime mancanze contestate; non basta la mera prospettabilità di irregolarità.
- Quando il fatto lesivo coinvolge sia un possibile danno erariale sia una pretesa civilistica dell'amministrazione, le due azioni restano distinte e autonome: la prima tutela l'interesse pubblico generale ed è devoluta al giudice contabile, la seconda mira al ristoro del danno patito dalla singola amministrazione ed è azionabile davanti al giudice ordinario.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non si dimostra che la decisione di appello si fonda su un percorso argomentativo diverso da quello di primo grado, oppure se la doglianza si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- Il danno non patrimoniale non può essere riconosciuto in via automatica per la sola allegazione di pregiudizi reputazionali o personali, occorrendo una base fattuale idonea e una motivazione che colleghi in modo verificabile il pregiudizio al fatto illecito imputato al convenuto.
- La responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. presuppone che il danno sia effettivamente riferibile ai soggetti chiamati a rispondere: se il pregiudizio è attribuito dal giudice a una causa diversa e non imputabile alla parte convenuta, la censura sulla solidarietà non può condurre alla cassazione della decisione.
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