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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15160/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da due garanzie personali prestate in favore di una società poi fallita, una delle quali qualificata come fideiussione omnibus. I garanti avevano agito contro la banca chiedendo di far dichiarare la nullità delle fideiussioni o comunque di limitare gli effetti delle clausole inserite nei moduli bancari; la banca aveva proposto domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme garantite, ottenendo condanna dei garanti in solido. In appello la decisione sfavorevole ai garanti era stata confermata. In cassazione il garante ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell’art. 117 T.u.b. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che il contratto di fideiussione fosse nullo per difetto di forma perché la banca non avrebbe consegnato copia dell’atto ai clienti; 2) violazione delle regole di interpretazione contrattuale, contestando la qualificazione dei negozi come contratti autonomi di garanzia anziché fideiussioni, e assumendo che la clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" non bastasse a eliminare l’accessorietà; 3) violazione della disciplina antitrust e dell’art. 1957 c.c., deducendo la nullità delle fideiussioni in quanto conformi allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale e, in subordine, la nullità parziale della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c.; 4) violazione degli artt. 1955 e 1956 c.c. e dei doveri di correttezza e buona fede, lamentando che la banca avesse erogato credito pur conoscendo il deterioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale adesivo. Sul primo motivo ha affermato che, nei contratti bancari, la forma scritta richiesta dall’art. 117 T.u.b. ha funzione protettiva e non strutturale: è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, sottoscritto dal cliente e consegnato in copia al cliente; tuttavia, nel caso concreto, la dedotta mancanza di traditio non risultava dalla sentenza impugnata né era stata adeguatamente devoluta nei gradi di merito, con conseguente inammissibilità. Sul secondo motivo ha rilevato che la qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia era stata desunta dalla clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in conformità a un orientamento consolidato; la censura si risolveva in una richiesta di nuova valutazione di merito, senza specifica dimostrazione della violazione dei canoni ermeneutici. Sul terzo motivo ha ritenuto generica la doglianza sulla nullità antitrust delle fideiussioni, poiché la corte territoriale aveva escluso la prova della coincidenza tra il contratto concretamente stipulato e lo schema ABI ritenuto illecito, e la censura non indicava in modo preciso il testo delle clausole e il loro rapporto con l’intesa vietata. Quanto alla dedotta nullità o inefficacia delle clausole in deroga all’art. 1957 c.c., la Corte ha ricordato che l’estensione della nullità all’intero contratto non è automatica e richiede prova dell’interdipendenza della clausola nulla con il resto del regolamento. Sul quarto motivo ha osservato che la corte d’appello aveva respinto la doglianza anzitutto per la qualificazione del contratto come garanzia autonoma, e solo subordinatamente per difetto di prova della consapevolezza della banca; poiché la censura investiva soltanto l’argomento subordinato, era priva di decisività. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido, con conseguente soccombenza anche ai fini del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993

    Nei contratti bancari la forma scritta ha funzione protettiva e non strutturale: non è necessaria la sottoscrizione della banca, essendo sufficiente la redazione scritta del contratto, la firma del cliente e la consegna di copia al cliente; il consenso della banca può desumersi da comportamenti concludenti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla pretesa omessa considerazione della mancanza di traditio; la censura è stata ritenuta inammissibile perché la questione non risultava dalla sentenza e non era adeguatamente autosufficiente.

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1369, 1370 e 1371 c.c.

    Le doglianze sull'interpretazione del contratto sono state giudicate generiche e inidonee a superare la valutazione di merito della corte territoriale, che aveva valorizzato la clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni.

  • art. 2 della l. n. 287 del 1990

    Le fideiussioni "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle sono nulle solo per le clausole che riproducono quelle dello schema vietato, se vi è prova della coincidenza tra contratto e intesa anticoncorrenziale.

  • art. 33 della l. n. 287 del 1990

    Richiamato nel quadro della censura antitrust, senza autonoma decisività nella motivazione finale.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per la nullità delle fideiussioni; la Corte ha ritenuto che la nullità possa riguardare solo le clausole colpite dall'intesa vietata e non automaticamente l'intero contratto.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità delle clausole conformi allo schema anticoncorrenziale si estende al contratto intero solo se vi è prova dell'interdipendenza essenziale tra clausola nulla e restante assetto negoziale.

  • art. 1957 c.c.

    La possibile nullità parziale della clausola derogatoria non comporta di per sé la caducazione totale del contratto; occorre verificare l'interdipendenza della clausola con il resto del regolamento contrattuale.

  • Provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005

    Richiamato come atto presupposto dell'eccezione antitrust, ma la corte territoriale aveva escluso che fosse stata provata la coincidenza tra il contratto concreto e lo schema standardizzato oggetto del provvedimento.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta confessione della banca, ma la censura è stata ritenuta troppo generica per fondare l'accoglimento.

  • art. 229 c.p.c.

    Citat​o con l'art. 2733 c.c. sul tema della confessione, senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 2697 c.c.

    La parte ricorrente lo ha evocato per sostenere l'erronea distribuzione dell'onere probatorio; la Corte ha invece valorizzato il difetto di prova del nesso tra contratto stipulato e schema ABI, nonché l'inidoneità della censura.

  • artt. 1955 e 1956 c.c.

    Le censure sull'eventuale comportamento della banca rispetto alle condizioni patrimoniali del debitore principale sono state dichiarate inammissibili perché non colpivano la ratio decisiva della sentenza d'appello.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati per i doveri di correttezza e buona fede, ma la doglianza è stata respinta poiché non incideva sulla base decisoria della qualificazione come garanzia autonoma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, conseguenza processuale della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nei contratti bancari la forma scritta richiesta dall'art. 117 T.u.b. ha funzione di protezione del cliente e non richiede, a pena di nullità, la sottoscrizione della banca; è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, firmato dal cliente e consegnato in copia al cliente, potendo il consenso della banca risultare da comportamenti concludenti.
  • La mancata consegna della copia del contratto al cliente, pur rilevante sul piano informativo, non costituisce di per sé un elemento di validità della fideiussione o del contratto bancario, se non sia specificamente dedotto e provato il relativo vizio e il suo rilievo nel giudizio di merito.
  • La clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" costituisce indice forte della volontà di stipulare un contratto autonomo di garanzia e quindi dell'assenza di accessorietà; la contestazione di tale qualificazione richiede una critica specifica e puntuale dell'interpretazione del testo contrattuale, non essendo sufficiente invocare astrattamente i canoni ermeneutici.
  • Le fideiussioni predisposte su schemi ABI ritenuti anticoncorrenziali sono colpite da nullità solo in relazione alle clausole che riproducono l'intesa vietata; l'estensione della nullità all'intero contratto richiede prova dell'interdipendenza della clausola nulla con il resto del regolamento negoziale.
  • In cassazione non è sufficiente prospettare genericamente l'esistenza di un modulo standard o di una confessione della controparte: è necessario indicare con precisione il contenuto del contratto, la specifica clausola contestata e il nesso tra quella clausola e l'intesa vietata, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da una ratio autonoma e decisiva, la censura rivolta solo a un argomento subordinato o aggiuntivo è inidonea a determinare la cassazione, perché manca la decisività della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMutuoImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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