Cassazione Civile, Ordinanza n. 14120/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un dipendente a percepire l'indennità di "agente unico" per il periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2012. Il lavoratore aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento della somma, sul presupposto che continuasse a svolgere le mansioni che avevano giustificato l'indennità: attività di autista e, in aggiunta, attività di ritiro e consegna degli oggetti postali svolte dal cd. "messaggere". La società ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 2103 c.c. e 36 Cost., oltre che degli accordi collettivi del 27.7.2010, 6.10.2010 e 11.1.2011. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe mal interpretato la disciplina collettiva, attribuendo rilievo alle mansioni di messaggere che, dopo gli accordi successivi, non sarebbero state più decisive ai fini del diritto all'indennità. La società sosteneva che l'indennità avesse natura incentivante e accessoria, legata a presupposti aziendali e non a una prestazione retributiva corrispettiva, e che gli accordi del 2010 e 2011 avessero assorbito le precedenti previsioni nella nuova figura dell'operatore trasporti, con esclusione di un autonomo diritto all'indennità. La Corte di appello, invece, aveva ritenuto che l'indennità fosse dovuta in presenza della perdurante svolgimento delle mansioni originarie e che non vi fosse stata una modificazione organizzativa idonea a eliminarne il presupposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando una giurisprudenza costante secondo cui l'indennità di agente unico ha causa retributiva, remunera specifiche mansioni aggiuntive svolte insieme a quelle di autista e non può essere unilateralmente ridotta o soppressa in mancanza di accordo tra le parti. Ha inoltre osservato che la scadenza di un accordo collettivo non elimina di per sé l'obbligo retributivo, potendo il giudice determinarne l'ammontare sulla base del contratto individuale recepente quello collettivo. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato in fatto che il lavoratore aveva continuato a svolgere le medesime mansioni di agente unico anche dopo gli accordi successivi, senza che le modifiche organizzative avessero inciso su tali attività. La censura della società mirava in realtà a una rivalutazione del merito sotto la veste formale di violazione di legge, operazione non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La censura veniva proposta anche sotto il profilo dell'interpretazione degli accordi collettivi; la Corte ha ritenuto corretta la lettura data dal giudice di merito e ha escluso che vi fosse una violazione dei canoni ermeneutici dedotti.
È richiamato quale fondamento del principio di irriducibilità della retribuzione, esteso anche alle voci compensative di particolari modalità di svolgimento della prestazione e di compiti aggiuntivi.
art. 36 Cost.
È richiamato come parametro della retribuzione proporzionata e sufficiente e, nel contesto della decisione, come base del principio di irriducibilità della retribuzione e della conservazione del trattamento economico già maturato.
La Corte osserva che, cessata l'efficacia di un accordo collettivo, permane l'obbligo retributivo ex art. 2099 c.c., con possibilità per il giudice di determinare l'ammontare della retribuzione sulla base del contratto individuale recepente il collettivo.
La società ha formalmente dedotto la violazione di legge ai sensi di tale disposizione, ma la Corte ha rilevato che il ricorso celava una richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'indennità prevista da un accordo collettivo per lo svolgimento di mansioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie ha natura retributiva quando remunera una specifica prestazione lavorativa effettivamente resa; non può essere qualificata come mera elargizione incentivante sganciata dal lavoro in concreto svolto.
- La scadenza o cessazione di efficacia di un accordo collettivo non consente, di per sé, la soppressione unilaterale di una voce retributiva già inserita nel contratto individuale o comunque dovuta per le mansioni effettivamente espletate, salvo diverso accordo tra le parti o altra idonea causa modificativa del rapporto.
- Il principio di irriducibilità della retribuzione si estende alle indennità corrispettive di particolari modalità di esecuzione della prestazione e di compiti aggiuntivi, con conseguente divieto per il datore di lavoro di ridurle o abolirle unilateralmente.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l'apparente veste della violazione di legge o dell'interpretazione di norme collettive, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito accerta che il lavoratore ha continuato a svolgere le stesse mansioni che giustificavano l'indennità, le sopravvenute modifiche organizzative non escludono il diritto alla voce economica se non incidono concretamente sulle mansioni stesse.
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