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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06708/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi impugnavano la sentenza d'appello che aveva in massima parte confermato le condanne e in alcuni punti le aveva riformate. Il Procuratore generale censurava l'assoluzione di Chimirri Nensy Vera per concorso in estorsione; gli imputati deducevano, a vario titolo, vizio di motivazione, travisamento della prova, insufficienza degli elementi probatori (in particolare delle intercettazioni), inutilizzabilità o illegittima valutazione delle intercettazioni, erronea applicazione di aggravanti ("metodo mafioso", furto commesso da tre o più persone), mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e ofuscamento della qualificazione giuridica dei fatti. Manno contestava inoltre la utilizzabilità di intercettazioni estranee e, successivamente, invocava la causa di non punibilità per rapporto di affinità (art. 649 c.p.). Rei e altri censuravano l'identificazione come esecutori materiali e l'applicazione di aggravanti. Alcuni motivi puntavano anche a rilevare errori di determinazione della pena e di valutazione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato fondato il ricorso di Manno Vincenzo: è stata applicata la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p. (rapporto di affinità di primo grado, essendo Manno genero della vittima), con annullamento senza rinvio e revoca delle statuizioni civili. Il ricorso di Rei Antonio è stato rigettato e la condanna confermata. I ricorsi di Iozzo, Procopio e Selvaggio sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati per difetto di specificità e per essere doglianze di merito non sindacabili in cassazione; il ricorso del Procuratore generale è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui chiedeva la riforma dell'assoluzione di Chimirri (la Corte di Cassazione ha condiviso la valutazione di merito sulla mancanza della prova della consapevolezza dei metodi estorsivi da parte della Chimirri). In sintesi: conferma della gran parte delle statuizioni penali di merito, annullamento senza rinvio solo per Manno per applicazione dell'art. 649 c.p.; rigetto del ricorso di Rei; inammissibilità o rigetto per gli altri ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. pen.

    La causa di non punibilità per rapporti di affinità di primo grado (es. genero) è applicabile e rilevabile d'ufficio; la sua sussistenza comporta annullamento senza rinvio e revoca delle statuizioni civili.

  • art. 625, primo comma, n. 5 cod. pen.

    L'aggravante per furto commesso da tre o più persone può fondarsi sulla partecipazione morale o organizzativa anche se non tutti gli intervenuti sono esecutori materiali; non è necessaria la riunione fisica degli autori.

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    In tema di reati in materia di stupefacenti la Corte ha ritenuto plausibile l'interpretazione di linguaggio criptico nelle intercettazioni come indizio di traffico di droga, se il contesto e le altre evidenze lo corroborano.

  • art. 609 cod. proc. pen.

    La violazione di legge rilevabile di ufficio (es. mancata applicazione di una causa di non punibilità) può essere fatta valere in ogni stato e grado del giudizio e dunque anche in Cassazione.

  • art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    I motivi nuovi depositati in Cassazione sono generalmente inammissibili salvo che ricorrano specifiche eccezioni; la Corte li ha dichiarati non utilizzabili ove non ammessi.

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti restano nell'alveo della discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione sindaca la motivazione solo se carente o illogica.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sul furto in abitazione richiamata nel caso; la sua applicazione è stata confermata per i soggetti ritenuti esecutori/materialmente coinvolti, salvo il caso di Manno per il quale è stata applicata la causa di non punibilità.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per rapporti di affinità di primo grado (art. 649 c.p.) può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi stato del processo e, se sussistente, impone l'annullamento senza rinvio della condanna e la revoca delle statuizioni civili.
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è valutazione di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o vi è travisamento della prova.
  • L'aggravante dell'uso del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche se parte delle affermazioni intimidatorie risultano millanterie; conta l'effetto intimidatorio e la valenza mafiosa delle espressioni, non la concreta esistenza delle reti evocate.
  • La circostanza aggravante del furto commesso da tre o più persone (art. 625 n.5) non richiede che tutti i correi siano materialmente esecutori: la cooperazione morale o organizzativa è sufficiente.
  • La remissione della querela da parte della persona offesa non sempre estingue la perseguibilità dei reati procedibili d'ufficio; va verificata la natura della perseguibilità e la normativa vigente al tempo del fatto.
  • Le censure generiche o miranti a una diversa valutazione delle prove (specialmente di interpretazioni alternative di intercettazioni) sono frequentemente dichiarate inammissibili in Cassazione; bisogna proporre censure specifiche e di diritto.
  • La determinazione della pena (riconoscimento o diniego di attenuanti, applicazione della recidiva) è soggetta a ampia discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione controlla la specificità e la logica della motivazione, non la congruità numerica della pena se adeguatamente motivata.

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