Cassazione Civile, Ordinanza n. 03896/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARSU per l'anno 2007 relativo a un centro commerciale integrato. Dopo un precedente rinvio disposto dalla Corte di cassazione per difetto di motivazione, il giudice di rinvio ha nuovamente rigettato l'appello della contribuente ritenendo, sulla base dei contratti di affitto di ramo d'azienda e di altri elementi documentali, che la società fosse comunque responsabile in solido del tributo in quanto gestore dei servizi comuni, ovvero comunque detentrice di immobili e non provata l'estraneità alla pretesa fiscale. La società ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo: violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancata osservanza del decisum rescindente e omessa rivisitazione critica dei documenti; errata valutazione delle prove e delle clausole contrattuali degli artt. 9 e 10 dei contratti di fitto, oltre a vizio motivazionale; violazione del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 63, comma 3, per mancanza di prova del presupposto impositivo e dell'eventuale gestione dei servizi comuni; violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese del giudizio di legittimità e di rinvio, contestando in particolare le spese del giudizio di cassazione poiché le controparti non si erano difese in quella fase.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, il secondo e il terzo motivo. Ha ritenuto infondato il primo perché il giudice di rinvio, a seguito di cassazione per vizio motivazionale, poteva riesaminare liberamente i fatti e i documenti e lo aveva effettivamente fatto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui tendeva a ottenere un nuovo esame del merito sotto la veste di vizio di motivazione, non essendo dedotto un omesso esame di un fatto storico decisivo ma solo una diversa lettura delle prove e delle clausole contrattuali. Ha rigettato anche il terzo motivo, confermando che, per i centri commerciali integrati, chi gestisce i servizi comuni può essere responsabile in solido del tributo ai sensi dell'art. 63, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, e che la censura si risolveva in una contestazione del fatto accertato dal giudice di merito. Ha invece accolto per quanto di ragione il quarto motivo, limitatamente alle spese del giudizio di cassazione, poiché le controparti non si erano difese in quella fase e non potevano essere poste a carico della ricorrente spese non sostenute; ha invece escluso la fondatezza della doglianza sulle spese del giudizio di rinvio, poiché in quel grado la società concessionaria si era costituita e aveva svolto attività difensiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti. Non risulta disposto rinvio, essendo stata accolta solo la censura sulle spese nei limiti indicati.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio, in caso di cassazione per vizio di motivazione, può riesaminare i fatti e i documenti e non è vincolato a una mera ripetizione della motivazione precedente; deve però attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come base della censura di nullità per violazione di norme processuali, ma la doglianza è stata ritenuta infondata nella parte principale.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
La censura motivazionale non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito; il sindacato di legittimità è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 63, comma 3
Per i centri commerciali integrati, la responsabilità del soggetto che gestisce i servizi comuni è solidale rispetto al tributo; la soggettività passiva va comunque ricondotta agli occupanti o detentori dei locali in uso esclusivo, mentre il gestore risponde in solido.
La condanna alle spese presuppone che la parte vittoriosa abbia effettivamente sostenuto spese difensive nella fase in cui pretende il rimborso; non possono essere liquidate spese non erogate per contumacia in quel grado.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23 e 32
Richiamati dalla ricorrente per contestare la tardiva costituzione della controparte nel giudizio di rinvio, ma la Corte ha escluso che tale tardività comportasse inammissibilità o preclusione del diritto di difesa.
art. 24 Cost.
È richiamato a sostegno del diritto di difesa della parte costituita, che non può essere sacrificato oltre le preclusioni specificamente previste dalla legge.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza rescindente cassa per vizio di motivazione, il giudice di rinvio può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei fatti e dei documenti, purché resti fermo il principio di diritto già enunciato e non siano maturate preclusioni processuali.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto decisivo non consente di ottenere una rivalutazione complessiva delle prove o una diversa lettura delle clausole contrattuali; il vizio deve riguardare un fatto storico discusso e decisivo effettivamente non esaminato.
- Per i centri commerciali integrati, chi gestisce i servizi comuni può essere chiamato a rispondere in solido del tributo locale previsto dall'art. 63 del d.lgs. n. 507 del 1993, mentre la contestazione del presupposto impositivo deve confrontarsi con l'accertamento di merito sulla concreta gestione del complesso.
- La condanna alle spese richiede che la parte a favore della quale vengono liquidate abbia effettivamente sostenuto spese difensive nella fase processuale considerata; non è legittima la liquidazione di spese relative a una fase in cui la parte è rimasta contumace.
- La tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta di per sé l'inammissibilità della difesa, salvo le decadenze e preclusioni espressamente previste dalla legge, in applicazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
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